Gazzetta n. 302 del 2005-12-29
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea.
6. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.
8. Per assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'.
11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
13. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.
15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unita' previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti e' incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualita' ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonche' a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu' capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonche' spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione e' disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attivita' non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro e' comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilita' dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilita' e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantita' fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non puo' eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilita' e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.
24. Per garantire effettivita' alle prescrizioni contenute nel programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita'. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attivita' istituzionali o finalita' abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione e' inviata anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruita' dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilita'.
27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalita' di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.
32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.
33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attivita' produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.
35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilita' speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilita' speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilita' speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilita' speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, e' disposto con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilita' speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento puo' essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 e' contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito sportivo costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato, gia' stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, e' rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalita' e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: "editoriali e simili;" sono inserite le seguenti: "energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;". L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresi' soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilita' speciali di tesoreria unica e' disposto in cinque annualita' entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra' superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
47. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono aggiunte le seguenti: ", e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.
48. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonche' le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. E' fatto divieto alle Autorita' vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrita' del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrita' legale del contenuto, la marca temporale e l'identita' dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facolta' di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformita' del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformita' all'originale e' assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
52. Le indennita' mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e' diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennita' mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. E' altresi' ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennita' di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunita' montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennita' e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunita' montane;
c) le utilita' comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non puo' stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonche' agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'indennita' di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e' ridotta del 10 per cento e non puo' essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonche' le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici puo', altresi', individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalita' e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvedera' a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' disciplinata l'attribuzione alla medesima Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: "nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2" ed il secondo periodo sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' abrogato. L'articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' inserito il seguente:
"7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione".
70. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: "diecimila" e' sostituita dalla seguente: "mille".
71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica".
73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico "Agenzia del demanio", sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento: a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento; b) Agenzia del territorio 0,13 per cento; c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unita' previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unita' previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, puo' con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti: a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli
interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione
degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1
e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per
cento delle risorse disponibili; c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello
stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non
inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili; d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale
quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione
Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre
di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche
allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria
2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle
risorse disponibili; e) realizzazione delle opere di cui al "sistema pedemontano lombardo,
tangenziali di Como e di Varese", in una misura non inferiore al 2
per cento delle risorse disponibili; f) completamento del "sistema accessibilita' Valcamonica, strada
statale 42 - del Tonale e della Mendola", in una misura non
inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili; g) realizzazione delle opere di cui al "sistema accessibilita' della
Valtellina", per un importo pari a 13 milioni di euro annui per
quindici anni; h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle
opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorita'
portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno
2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008; i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e
Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture
strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2
per cento delle risorse disponibili; l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico,
viabilita' accessoria della pedemontana di Formia, in una misura
non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili; m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale
12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo
di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS; n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento
della viabilita' di adduzione e circonvallazione di Alba, in una
misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore
delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di
un terzo e di due terzi del contributo medesimo; o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e
biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un
importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonche' gli
interventi di restauro della Domus Aurea.
79. Infrastrutture Spa e' fusa per incorporazione con effetto dal 1° gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
80. L'atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attivita' connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.
82. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalita'.
84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocita/alta capacita'", sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a societa' del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attivita' preliminari ai lavori di costruzione, nonche' delle attivita' e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, e' concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a societa' del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
85. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "di procedure" sono inserite le seguenti: "cautelari, di esecuzione forzata e".
86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonche', per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell'infrastruttura medesima, e' ammortizzato con il metodo "a quote variabili in base ai volumi di produzione", sulla base del rapporto tra le quantita' prodotte nell'esercizio e le quantita' di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell'ipotesi di preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
88. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente comma: "6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformita' alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia mancante, in continuita' d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa' possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e' necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate e' attribuita la stessa facolta', ma la somma da corrispondere e' pari al triplo di quella sopra indicata".
89. Al fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio di funzioni che possono essere svolte piu' proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione e' stata affidata ad una societa' direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' trasferito alla societa' stessa. Le attivita' ed i rapporti giuridici attivi e passivi cosi' trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della societa'. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria societa' specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la societa' di cui al presente comma. L'onere della predetta relazione di stima e' a carico della societa' di cui al presente comma.
90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della societa' di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilita' continua ad essere limitata all'attivo della singola liquidazione.
91. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonche', sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalita' tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonche' per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonche' un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.
94. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati," sono inserite le seguenti: "ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purche' con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale".
95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unita' navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonche' per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive.
96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
98. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008.
99. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008.
100. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, e' autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 5, comma 1, del decret
formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di
riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze"; c) all'articolo 41, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di
formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 45 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"; d) all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto
legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste
dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e
dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito
dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento
della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70
milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007"; e) all'articolo 46, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a
decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui
all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005-
2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257".
301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalita' annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL e' approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilita' degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilita' e crescita.
302. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per l'anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.
303. Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalita' di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario e' realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.
305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonche' sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito del programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, e' riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
306. Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
307. Considerato che i farmaci di automedicazione gia' dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei farmaci di automedicazione".
308. Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attivita' di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonche' ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute puo' disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unita' di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attivita' dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con carattere di continuita', la realizzazione del programma di attivita', connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonche' alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonche' per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attivita' liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote gia' assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto che la risoluzione degli accordi gia' sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
313. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del "premio di prezzo" (premium price).
314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le attivita' e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.
315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entita' non puo' superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresi', le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.
316. Per le medesime finalita', l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, puo' fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' corrispondentemente ridotta.
317. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "con decreto del Ministro della salute" fino a: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)," sono soppresse.
318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.
319. Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, puo' apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.
320. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e' ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall'anno 2003, e' ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non puo' essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 e' attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' commisurata allo 0,9 per cento dall'anno 2004.
322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall'anno 2006, delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato articolo 6 e' abrogato.
324. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "dell'aliquota definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota provvisoria".
325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, e' inserito il seguente: "Art. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate). - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attivita' regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102: a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas; b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo
2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di
attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica. 2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento: a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria
delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n.
166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30
settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attivita' di
trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati
iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre
2004 si assume una vita utile pari a 50 anni; b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio
2004, n. 5, per l'attivita' di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e
vita utile dei cespiti". 3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso. 4. Non e' ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. 5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili. 6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102. 8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni".
326. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile".
327. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
328. E' soppresso il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarieta' per lo sviluppo socio-economico, e' istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalita' previste ai sensi della presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 e' concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 e' concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche' residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e' autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.
334. Per le finalita' di cui ai commi da 331 a 333 e' autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006.
335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
336. Per l'anno 2006 e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni: a) siano di eta' non superiore a 35 anni; b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF,
inferiore a 40.000 euro; c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro
a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una
delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo
7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
338. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalita' di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri e' autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e' alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.
344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
345. Il fondo e' alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonche' del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresi' definite le modalita' di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le
cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di
cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro
notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle
pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Tale comunicazione puo' essere
effettuata attraverso qualsiasi forma, purche' recante data certa.
Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel
quarto comma e' fatto salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo"; b) all'articolo 5, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente
testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla
delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di
trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari,
finanziari ed assicurativi"; c) all'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora
il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti
e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e
altri emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n.
80 del 2005"; d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: "a decorrere dal primo
del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la
comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui
all'articolo 1, sesto comma"; e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: "di cui al presente
comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al precedente e al
presente comma"; f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: "38, primo
e secondo comma,".
347. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
348. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entita' e i criteri del rimborso, nonche' le modalita' di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
349. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attivita' di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
350. E' istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
352. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter e' aggiunto il seguente: "27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilita' e di brevetti per modelli e disegni ornamentali".
353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalita', dalle societa' e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) in favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
355. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) e' abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 e' abrogato.
356. All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: "recante anche
l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente"; b) nel terzo periodo, dopo le parole: "restituito al cedente" sono
inserite le seguenti: ", recante anche l'indicazione degli estremi
del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima
di ottenere il visto doganale".
357. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato "fondo", destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonche' interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione europea in termini di compatibilita' con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di stabilita' e crescita.
359. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonche' tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e' dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine e' stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 e' fissato al 1° ottobre 2006.
364. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL e' rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
365. La rideterminazione di cui al comma 364 e' disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalita' di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarieta' verticale ed orizzontale, anche individuando modalita' di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
367. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca e' libera.
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni: a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto
ai fini dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle
imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma
1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia
esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da
366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle
imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per
la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei
tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle
disposizioni dei numeri seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione
distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle
entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle
imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da
versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura,
tipologia ed entita' delle imprese stesse, alla loro attitudine
alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati
anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a
criteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse
le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al
distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o
attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di
cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate,
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto
l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e
l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di
osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a
scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati
necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi
di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la
durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed
altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto
della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo
di stimolare la crescita economica e sociale dei territori
interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale
unitaria, l'ammontare dovuto e' determinato in cifra unica annuale
per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in
base al concordato vengono determinati dagli enti locali
interessati, previa consultazione delle categorie interessate e
degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di principi di
mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono
eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato; b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicita'
per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti
possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e
con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso
gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del
distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande,
richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare
ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi
incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del
procedimento, qualora espressamente formati dai distretti
nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro
riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il
distretto dichiari altresi' di avere verificato, nei riguardi
delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei
requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle
leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per
la partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione con
atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese
aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese
aderenti. Nell'esercizio delle attivita' previste dal presente
numero, i distretti comunicano anche in modalita' telematica con
le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di
comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalita'. I distretti
possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche
dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni del presente numero;
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a
qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di
disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti
di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed
avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un
unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese
stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il
diritto. I distretti possono altresi' provvedere, ove necessario,
a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli
istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per
l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' applicative della
presente disposizione;
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per conto delle
imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di
mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile; c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle
relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti il Ministro delle attivita' produttive e la
CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative
condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto
crediti concessi da una pluralita' di banche o intermediari
finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad
un'unica societa' cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le
condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti
di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del
ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al
finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei
distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile
1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei
confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle
condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti
ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non
procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta
agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui
al numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei
distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare
riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro
dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure
occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai
confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito
ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti
creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di
Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la
loro operativita'; anche a tal fine i fondi di garanzia
interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono
essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi
soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di
valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese
che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato
di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con
apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento
in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del
distretto; d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle piccole e
medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la
diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni
industriali, e' costituita l'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia";
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca
ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione,
valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie,
brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale
ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici
e privati che ne condividono le finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non
regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero delle attivita' produttive, nonche' il
Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri
e modalita' per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
370. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".
371. Fatta salva la compatibilita' con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o piu' distretti individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni e' in ogni caso realizzata progressivamente.
372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
373. In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
374. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dai seguenti: "8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche' da quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti. 8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministero delle attivita' produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it. 8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006. 8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato".
375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
376. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno e' costituita, in forma di societa' per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata "Banca". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 377, e' istituito il comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.
377. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati: a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi gia' contenuti negli
statuti dei banchi meridionali e insulari; b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo
le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza,
all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio
patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato,
regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la
funzione di soci fondatori; c) le modalita' per provvedere, attraverso trasparenti offerte
pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i
limiti delle necessita' operative della stessa Banca, di rami di
azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari; d) le modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali, in particolare con riferimento alle risorse
prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree
geografiche sottoutilizzate.
378. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
379. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera g), prima della parola: "strumenti" sono inserite le
seguenti: "prodotti e"; b) alla lettera h), dopo la parola: "titoli" sono inserite le
seguenti: "e prodotti finanziari".
380. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti: "prodotti e".
38
"Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare".
551. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.
552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 e' estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.
553. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
554. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, e' fissata nel limite di 25 milioni di euro.
555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalita'.
556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze". Presso il Dipartimento di cui al presente comma e' altresi' istituito il "Fondo nazionale per le comunita' giovanili" per favorire le attivita' dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 e' fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, e' destinata ad attivita' di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunita' giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze.
557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformita' ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e' disposta la prosecuzione delle attivita' gia' convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalita' istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' alla convenzione in essere, criteri e modalita' di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attivita'. Per l'attuazione delle suddette finalita' viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale", una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalita' ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
558. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma".
559. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "servizi radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "nonche' alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni".
560. Il comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche' al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione". Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni gia' realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.
561. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti: "p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679; p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995".
562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego
internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
566. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite "Atmospheric Brown Cloud" e "SHARE-Asia", anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, e' assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione gia' presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
569. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria nazionale, e' autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
571. Lo stanziamento di cui al comma 570 e' iscritto nell'ambito delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.
572. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonche' degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, e' riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006. Il contributo e' riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattivita', anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonche' a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocita' V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocita' almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo e' riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
573. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie gia' stanziate sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.
574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate piu' domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.
575. Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' abrogato. Conseguentemente, all'articolo 11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "222 milioni per l'anno 2005" sono inserite le seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006".
576. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "societa'" sono inserite le seguenti: "di cartolarizzazione, associazioni riconosciute".
577. I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unita' di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonche' la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.
578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuita' alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica, favorendo cosi' lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, e' autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' soppresso.
579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle societa' per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.
580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.
581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, e' destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilita' di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualita', i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati "promotori", possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualita' di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalita' turistico-ricreative gia' operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone e' determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni e' attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
585. Gli insediamenti turistici di qualita' di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilita' ambientale, dalla capacita' di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneita' ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unita'. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualita' sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilita' ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilita', nonche' la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi puo' essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilita' e della qualita' costruttiva, urbanistica e ambientale, nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita', del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.
589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
591. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
592. Nel caso di piu' proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
594. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non puo' superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.
596. Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unita'.
597. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, e' predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
598. I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che: a) il prezzo di vendita delle unita' immobiliari sia determinato in
proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti
leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi
della legge 8 agosto 1977, n. 513; b) per le unita' ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto
all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per
l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte
dell'assegnatario, subentrino, con facolta' di rinunzia, nel
diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di
separazione dei beni, il convivente more uxorio purche' la
convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli
non conviventi; c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di
nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti
da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il
recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di
famiglie in particolare stato di bisogno.
599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
600. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a societa' di comprovata professionalita' ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attivita' necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.
601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
603. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
604. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
607. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
608. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3613): Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il
30 settembre 2005. Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, l'11
ottobre 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 2'ª, 3ª, 4ª,
6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per
le questioni regionali. Esaminato dalla 5ª commissione il 13 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 -
28 - 31 ottobre 2005; 1° - 2 - 3 - 4 e 10 novembre 2005. Relazione scritta annunciata il 7 novembre 2005 (atto n. 3613-3614-A
relatori sen. Azzolini e Ciccanti). Esaminato in aula l'11 ottobre 2005, 7 - 8 - 9 e 10 novembre 2005 e
approvato l'11 novembre 2005.
Nella seduta dell'11 ottobre 2005 e' stato effettuato lo stralcio dell'art. 2 che forma l'atto S. 3613 bis; dell'art. 60 (commi 1, 2 e 3) che forma l'atto S. 3613 ter;
dell'art. 61 che forma l'atto S. 3613 quater; dell'art. 62
che forma l'atto S. 3613 quinquies.
Camera dei deputati (atto n. 6177): Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro, programmazione), in
sede referente, il 16 novembre 2005, con pareri delle
commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla V commissione il 22 - 23 - 24 - 29 e 30 novembre
2005; 1° - 2 - 5 - 6 - 7 e 14 dicembre 2005. Esaminato in aula il 12 - 13 - 14 - 15 e 19 dicembre 2005 e approvato
con modificazioni, il 20 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3613-B): Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 20
dicembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª,
6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per
le questioni regionali. Esaminato dalla 5ª commissione il 20 e 21 dicembre 2005. Esaminato in aula il 21 e approvato il 22 dicembre 2005.
Avvertenza: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
del 13 gennaio 2006 si procedera' alla ripubblicazione del
testo della presente legge corredato delle relative note,
ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Allegato

----> Vedere elenchi e allegati da pag. 113 a pag. 144 <----

----> Vedere prospetto e tabelle da pag. 145 a pag. 226 <----