Gazzetta n. 301 del 2005-12-28
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 dicembre 2005
Determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui, fatta salva la capacita' impegnata per i contratti esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacita' di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacita', sulla base di bande di capacita' di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonche' i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilita' istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Lo stesso comma 1 attribuisce al Ministro delle attivita' produttive il compito di definire, con propri provvedimenti, le quote di capacita' riservate per le assegnazioni prioritarie sopra citate;
Visto il medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:
l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;
l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano;
Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8;
Viste:
la nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), con cui si e' disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacita' di trasporto sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente, sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non superiore al 5% annuo;
la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si e' disposta una riserva a favore dello Stato della Citta' del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacita' disponibile nella misura massima di 50 MW;
la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si e' riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del 18 giugno 1949;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita' delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito deliberazione n. 151/03), recante disposizioni urgenti e transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica per il triennio 2004-2006, e successive modifiche e integrazioni;
Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno 2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione tra Italia e Svizzera della capacita' di interconnessione aggiuntiva derivante dall'entrata in funzione dell'elettrodotto San Fiorano-Robbia;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 e le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica del 20 dicembre 2004, n. 223/04 e n. 224/04;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attivita', le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, ivi incluse le attivita' connesse alla gestione delle importazioni;
Viste le lettere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e del 1° aprile 2005, concernenti richiesta di informazioni e di valutazioni in ordine alla capacita' di importazione di energia elettrica per la Repubblica di San Marino e lo Stato Citta' del Vaticano e all'attuazione dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 giugno 2005, sul caso C-17/03, concernente l'accesso prioritario alla capacita' di trasporto di energia elettrica sulle rete di interconnessione per un operatore che ha sottoscritto contratti di lungo termine prima della liberalizzazione del mercato elettrico;
Visti i documenti per la consultazione pubblicati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 11 marzo 2005 e 3 agosto 2005, concernenti rispettivamente «scambi transfrontalieri di energia elettrica: applicazione del regolamento (CE) n. 1228/2003 per l'anno 2005 e orientamenti applicativi per gli anni successivi» e «procedure per l'assegnazione della capacita' di trasporto per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 29 novembre 2005, n. 248/05, concernente misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica;
Vista la lettera inviata da Edison Trading S.p.a. il 7 luglio 2005 e la risposta fornita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. in data 29 luglio 2005, circa il reingresso dell'energia elettrica dell'impianto prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, nonche' la successiva lettera della Edison S.p.a. del 6 dicembre 2005;
Vista la lettera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 30 novembre 2005, prot. 4995, alla Commission de Regulation de l'Energie in ordine alla riserva sull'interconnessione per l'esecuzione dei contratti pluriennali di importazione;
Vista la lettera inviata dal Sottosegretario di Stato del Ministero delle attivita' produttive, con delega all'energia, il 2 dicembre 2005, prot. n. 321, al Ministro con delega all'industria del Governo francese, con cui si motiva la posizione italiana circa l'applicabilita' dei contenuti della sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 giugno 2005;
Viste le lettere inviate al Ministero delle attivita' produttive dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. in data 5 ottobre 2005 prot., AD/P2005000163, e da Terna S.p.a. in data 12 dicembre 2005 con cui si comunicano rispettivamente:
a) i valori delle capacita' di trasporto in importazione per l'anno 2006 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia;
b) la capacita' da riservare per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001;
c) i valori della capacita' di trasporto, per l'anno 2006, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia;
Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro delle attivita' produttive espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 9 dicembre 2005, n. 257/05, trasmessa con lettera in pari data prot. n. 5134;
Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la societa' Terna rete nazionale elettrica S.p.a. (di seguito: Terna) e' il soggetto derivante dalla unificazione fra proprieta' e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. (di seguito: Gestore del sistema elettrico);
Considerato che, per motivi di efficienza delle procedure di assegnazione e garanzia delle condizioni di economicita' della fornitura, le assegnazioni dei diritti di importazione relativamente alla capacita' di interconnessione si riferiscono ai valori massimi raggiungibili alle frontiere per il 2006 inclusa, quindi, la capacita' delle linee attualmente non in servizio per potenziamento o altre cause;
Considerato che le sopra citate lettere del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e Terna consentono di determinare, secondo la tabella seguente, il valore della capacita' di importazione relativa alle varie frontiere, che potra' essere ridotto o aumentato in base a parametri - indicati come x1, x2, x3, x4, e x5 - il cui valore verra' comunicato tramite avvisi pubblici sul proprio sito internet da Terna, in funzione della capacita' di importazione disponibile per frontiera nei diversi periodi dell'anno (inverno notte, estate giorno e notte, agosto e nei giorni di venerdi', sabato e domenica) e della momentanea indisponibilita' di singole linee di interconnessione:

VALORI IN MW =====================================================================
|Francia |Svizzera |Austria |Slovenia |Grecia |Totale ===================================================================== Inverno- giorno |2650-x1 | 3890-x2 | 220-x3 | 430-x4 |500-x5 |7690-x

Considerata l'assenza di un accordo tra Terna ed i gestori delle reti di trasmissione dei Paesi interconnessi e, di conseguenza, la necessita' che la medesima Terna proceda autonomamente all'assegnazione dei diritti di importazione sulla capacita' di interconnessione per il 50% della medesima capacita' disponibile sulle singole frontiere elettriche, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi tra le autorita' nazionali di regolazione degli Stati confinanti e al netto della capacita' gia' impegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali esistenti, stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
Considerato che risultano in corso di elaborazione, nell'ambito della Commissione europea, schemi di orientamento sull'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1228/2003, sui metodi relativi alla gestione delle congestioni di rete, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comitato previsto all'art. 13 del regolamento stesso;
Considerato che, a motivo della non ancora completa definizione del quadro normativo a livello comunitario come richiamato al precedente considerato, e' necessario individuare criteri di definizione e meccanismi di regolazione delle modalita' di importazione di energia elettrica che assicurino un'applicazione evolutiva rispetto a quelli adottati negli anni precedenti, prevedendo soluzioni per la gestione delle congestioni sulle interconnessioni fondate su meccanismi di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1228/2003 e che al contempo garantiscano la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;
Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' divenuto pienamente operativo a far data dal 31 marzo 2004 e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita dell'energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni, e che a decorrere dal 1° gennaio 2005 e' possibile sottoporre anche offerte di acquisto;
Considerato che:
a) il citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente unico S.p.a. l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel Spa anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono in parte su frontiere con Paesi non appartenenti alla Comunita' europea;
c) l'energia elettrica sottesa ai medesimi contratti di importazione e' destinata, per l'approvvigionamento del mercato vincolato, alla societa' Acquirente unico S.p.a. che utilizza la sopraccitata energia elettrica per finalita' non commerciali, non agendo come un operatore di mercato;
d) la capacita' di trasporto in importazione dell'energia elettrica riservata fino ad oggi per l'esecuzione dei contratti pluriennali non e' che una percentuale della capacita' complessivamente disponibile sulla frontiera italo-francese, e che l'energia elettrica cosi' importata rappresenta una quota marginale dell'offerta totale nel mercato rilevante italiano, non influenzando pertanto la concorrenza tra gli operatori del mercato;
e) a partire dal 1° luglio 2004, la qualifica di cliente idoneo e' stata estesa a tutti i clienti finali non domestici;
f) per l'anno 2006, le previsioni sul fabbisogno del mercato vincolato formulate dall'Acquirente unico S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e trasmesse al Ministero delle attivita' produttive con nota del 1° dicembre 2005, prot. n. AU/P2005001271, indicano valori sostanzialmente comparabili a quelli registrati nel 2005;
g) sono state effettuate le procedure competitive avviate dall'Acquirente unico S.p.a. per la stipula di contratti differenziali per la copertura di parte del fabbisogno annuale per il 2006 del mercato vincolato;
h) la salvaguardia del principio dell'equa ripartizione della capacita' di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, puo' essere rafforzata assicurando al mercato vincolato altre forme di approvvigionamento di energia a prezzi competitivi;
Considerato che non sono state segnalate da Terna esigenze di ampliamento della attuale disponibilita' del servizio di interrompibilita' per l'anno 2006, che risultagia' assicurato in base alle assegnazioni effettuate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, e che, pertanto, non e' necessario attribuire priorita' nelle assegnazioni di diritti di importazione ai sensi dell'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Ritenuta l'opportunita' di prevedere, in attesa della definizione di accordi con le autorita' svizzere, modalita' transitorie per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001, per la quantita' di energia stimata per l'anno 2006 e con graduale recupero anche delle quote di energia aventi titolo eventualmente non transitate nell'anno precedente, in maniera da contemperare il reingresso di tale energia con le necessita' del mercato nazionale, vista l'insufficienza della capacita' di importazione rispetto alla domanda complessiva;
Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, confermare temporaneamente i valori della capacita' di interconnessione riservati nell'anno passato per il transito dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo Stato Citta' del Vaticano;
Ritenuto che sia adeguato destinare per l'anno 2006 al mercato vincolato, in aggiunta alla capacita' di trasporto relativa ai citati contratti pluriennali di importazione, una quota della capacita' complessivamente assegnabile dalle autorita' italiane pari a quella assegnata per l'anno 2005, in considerazione della sostanziale stabilita' del fabbisogno di energia elettrica di tale mercato;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra richiamato in ordine alle caratteristiche dei contratti di lungo termine quanto a mercati di destinazione e quota massima di capacita' di trasporto occupata sulle frontiere, mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui garantita dalle autorita' italiane, sia sulla frontiera svizzera sia sulla frontiera francese;
Ritenuto, peraltro, che tale riserva, nei limiti delle assegnazioni riconosciute negli anni precedenti, sia coerente con il principio di equa ripartizione della capacita' di trasporto sulle frontiere tra mercato libero e mercato vincolato;
Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita' ed i criteri generali di assegnazione di diritti di importazione sulla capacita' di interconnessione a garanzia della sicurezza e dell'economicita' del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato vincolato, stabilendo che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
assegnazione e' l'attribuzione di diritti di importazione sulla capacita' di trasporto su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
assegnatario e' il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di importazione sulla capacita' di trasporto in esito all'assegnazione;
Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
capacita' di trasporto e' la massima potenza destinabile, con garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
clienti del mercato libero sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;
contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997;
frontiera elettrica e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
frontiera meridionale e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiera nord-ovest e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
frontiera nord-est e' l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia;
frontiere settentrionali sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est;
Terna e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;
mercato elettrico e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
punto di prelievo e' il punto in cui l'energia elettrica e' prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
Stato confinante e' un qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
zona di mercato e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.
Art. 2.
Oggetto e finalita'

1. In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, il presente decreto fissa le modalita' e le condizioni per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2006, al fine di:
a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale;
c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:
a) la ripartizione delle quote di importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero e del mercato vincolato;
b) la definizione delle quote di capacita' di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;
c) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato.
3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla base delle finalita' di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:
a) le assegnazioni vengono effettuate da Terna secondo disposizioni dell'Autorita' adottate in coerenza con i criteri della successiva lettera d);
b) sono disponibili all'Acquirente unico S.p.a., per garantire una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, diritti di importazione sulla capacita' di trasporto in misura non superiore al 26% della capacita' assegnabile dalle autorita' italiane alle frontiere elettriche settentrionali e meridionale, come determinata in base all'art. 3, comma 1; la restante quota e' destinata ai clienti del mercato libero;
c) vengono introdotte misure di carattere generale e non discriminatorio per promuovere la pluralita' degli assegnatari, anche tenendo conto delle quote di capacita' di trasporto assegnate autonomamente da operatori di sistemi elettrici esteri;
d) l'assegnazione di diritti di importazione sulla capacita' di trasporto e' effettuata salvaguardando l'economicita' delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi, nell'ambito di procedure concorsuali;
e) ai fini della determinazione delle quantita' richieste da ciascun operatore per le assegnazioni di cui alla lettera d), fanno fede i consumi di energia elettrica, con modalita' coerenti a quelle di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autorita' del 29 novembre 2005, n. 248/05, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo;
f) l'Autorita' provvede a disciplinare la eventuale cessione tra operatori dei diritti di importazione sulla capacita' di trasporto gia' assegnati, attraverso un sistema organizzato di scambi basato su criteri di mercato, in coerenza agli orientamenti riportati in allegato al regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, nonche' la cessione o l'acquisizione dei medesimi diritti da parte dell'Acquirente unico S.p.a. nei casi rispettivamente di uscita o di rientro dei clienti finali dal o nel mercato vincolato.
4. L'utilizzo della capacita' di trasporto e' determinato sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, relative alla esecuzione di scambi transfrontalieri da parte di operatori esteri e nazionali, che vengono poste sul mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorita', in coerenza con la vigente struttura e funzionamento del mercato stesso.
Art. 3. Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2006 ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna, come determinata in premessa per quanto riguarda le frontiere settentrionali e la frontiera meridionale, al netto:
a) limitatamente alle frontiere con la Francia e la Svizzera, della capacita' relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5;
b) limitatamente alle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della capacita' di trasporto risultante dall'attuazione di quanto previsto al punto a);
c) limitatamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della capacita' di trasporto risultante dall'attuazione di quanto previsto al punto a), nonche' di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di sei anni a partire dal 2005, riservata alla societa' Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attivita' produttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004;
d) limitatamente alla frontiera nord-ovest, delle riserve di cui all'art. 4 sulla quota parte assegnabile da Terna.
2. La quota di capacita' assegnabile annualmente, come determinata al comma 1, e' attribuita, nel rispetto delle quote di cui all'art. 2, comma 3, lettera b):
a) a clienti del mercato libero, eventualmente operanti tramite mandato esclusivo a grossisti;
b) all'Acquirente unico S.p.a. per la destinazione al mercato dei clienti vincolati.
Art. 4. Assegnazione di capacita' di trasporto in ottemperanza ad accordi
internazionali

1. Terna assegna per l'anno 2006 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano una quota parte della capacita' di interconnessione assegnabile di ampiezza costante in tutte le ore, nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, sulle frontiere della frontiera nord-ovest, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa alla medesima capacita', come determinate dalla medesima Terna sulla base delle richieste di tali Stati e, comunque, nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacita' di trasporto di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui e' stata assegnata la predetta capacita' di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro delle attivita' produttive e all'Autorita' le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.
3. Terna assegna per l'anno 2006 alla Edison S.p.a. la capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 32 MW per la quantita' di energia relativa all'anno 2006 e verifica, in accordo con la societa' interessata, la possibilita' di rientro graduale dell'energia avente titolo non transitata negli anni precedenti in misura pari a 15 MW.
Art. 5. Capacita' di trasporto relativa a contratti pluriennali per
l'importazione di energia

1. La quota di capacita' di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulle frontiere settentrionali con gli Stati confinanti in cui hanno sede le controparti estere titolari dei singoli contratti pluriennali, nella misura comunque non superiore a 2.000 MW, e' riservata al titolare italiano dei contratti medesimi.
2. L'energia elettrica importata dal titolare italiano dei contratti pluriennali, come derivante dall'utilizzo della quota di capacita' di cui al comma 1, e' interamente ceduta dal medesimo titolare all'Acquirente unico S.p.a., ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato, alle condizioni fissate dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005 ed una volta adempiuti dallo stesso titolare, tutti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla capacita' di trasporto sul territorio nazionale.
Art. 6.
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero delle attivita' produttive ed all'Autorita' lo stato di avanzamento delle attivita' relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacita' di trasporto.
2. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive.
Roma, 13 dicembre 2005
Il Ministro: Scajola