Gazzetta n. 301 del 2005-12-28
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 dicembre 2005
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Garda», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 18 marzo 1999 con il quale l'organismo CSQA, Certificazione qualita' agroalimentare Srl, e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva;
Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo CSQA, Certificazione qualita' agroalimentare Srl e' stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed e' stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva;
Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl, e' stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva;
Visto il decreto 29 maggio 2003 con il quale la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2003;
Visto il decreto 1° ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 29 maggio 2003, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 24 ottobre 2003;
Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 maggio 2003 e 1° ottobre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 febbraio 2004;
Visto il decreto 31 maggio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 giugno 2004;
Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 ottobre 2004;
Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 febbraio 2005;
Visto il decreto 23 maggio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 giugno 2005;
Visto il decreto 23 settembre 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 23 maggio 2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2005;
Considerato che l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:

Art. 1.
L'organismo di controllo, CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997.
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
Art. 3.
L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
Art. 4.
L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismocomunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 13 febbraio 2006, data di scadenza del differimento del temine di proroga concesso con decreto 23 settembre 2005.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di CSQA Certificazioni Srl e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Art. 6.
L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
Art. 7.
L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Veneto e Lombardia e alla provincia autonoma di Trento.
Art. 8.
L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni Veneto e Lombardia e dalla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2005
Il direttore generale: La Torre