Gazzetta n. 301 del 2005-12-28
LEGGE 28 dicembre 2005, n. 263
Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche' ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita' del coniuge divorziato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. 1. All'articolo 2, comma 3, lettera c-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice istruttore fissa altresi' una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185"; 2) il sesto comma e' sostituito dai seguenti: "Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) nn termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonche' depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma"; 3) al settimo comma, le parole: "di cui al sesto comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al settimo comma"; b) all'articolo 184 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, le parole: "dal sesto comma" sono sostituite dalle seguenti: "dal settimo comma"; 2) il secondo comma e' abrogato. 2. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera c-ter) sono inserite le seguenti: "C-quater) all'articolo 185, al primo comma e' premesso il seguente: "ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Ilgiudice istruttore ha altresi' facolta' di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando e' disposta la comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura e' conferita con scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116"; c-quinquies) all'articolo 187, quarto comma, le parole: "di cui all'articolo 184" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 183, ottavo comma"". 3. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 2) del secondo comma e' sostituito dal seguente: "2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia"; 2) al numero 3) del secondo comma, le parole: "o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute" sono soppresse; 3) al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma"; b) al numero 5), all' articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni: 1). al secondo comma, le parole: "nel comune" sono sostituite dalle seguenti: "in uno dei comuni del circondario" e dopo le parole: "in mancanza" sono inserite le seguenti: "ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto"; 2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "Il pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale"; 3) al quinto comma, le parole: "di cui all'articolo 499, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 499, quarto comma"; c) il numero 7) e' sostituito dal seguente: "7) l'articolo 499 e' sostituito dal seguente: "Art. 499. - (Intervento). - Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro. sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilita', l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonche' copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Con l'ordinanza con cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresi', udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di sessanta giorni. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinche' essi possano munirsi del titolo esecutivo""; d) dopo il numero 7) e' inserito il seguente: "7-bis) L'articolo 500 e' sostituito dal seguente: "Art. 500. - (Effetti dell'intervento). - L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da' diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti""; e) il numero 8) e' sostituito dal seguente: "8) l'articolo 510 e' sostituito dal seguente: "Art. 510. - (Distribuzione della somma ricavata). - Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, ilgiudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. In caso diverso la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore. L'accantonamento e' disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinche' i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a se' del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano gia' stati integralmente soddisfatti, e da' luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata e' disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi e' istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo. Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione""; f) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: "a un dottore commercialista o esperto contabile" sono sostituite dalle seguenti: "a un commercialista"; g) dopo il numero 17) e' inserito il seguente: "17-bis) all'articolo 534-ter, le parole: ".con incanto" sono soppresse e la parola: "notaio", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "professionista""; h) al numero 20.2), all'articolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile"; i) il numero 21) e' sostituito dal seguente: "21) all'articolo 560, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e' eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi affinche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'""; l) al numero 25), all'articolo 567 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma, le parole: "e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso" sono soppresse e, dopo le parole: "all'immobile pignorato" sono inserite le seguenti: "effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento"; 2) al terzo comma, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Un termine di centoventi giorni e' inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non e' concessa," sono inserite le seguenti: "oppure se la documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente,"; m) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo periodo del primo comma, la parola: "novanta" e' sostituita dalla seguente: "centoventi"; 2) al terzo comma, dopo le parole: "11 giudice con la medesima ordinanza" sono inserite le seguenti: "stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la cauzione,"; n) dopo il numero 26) e' inserito il seguente: "26-bis) all'articolo 570, le parole: "e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: ", del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale e' pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore""; o) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, le parole: "Se un termine piu' lungo non e' fissato dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni" sono soppresse; 2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "L'offerta e' irrevocabile, salvo che: 1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573; 2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta"; p) al numero 27), all'articolo 572 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quarto comma, le parole: "anche in questi casi" sono soppresse; q) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quinto comma, le parole: "Nel caso di diserzione della" sono sostituite dalle seguenti: "Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla" e dopo le parole: "primo comma" sono inserite le seguenti: ", salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,"; r) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni: 1.1) al primo comma, le parole: "non crede di" sono sostituite dalle seguenti: "decide di non"; 1.2) al secondo comma, le parole: "In quest'ultimo caso il giudice puo'" sono sostituite dalle seguenti: "11 giudice puo' altresi'"; 2) l'articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato e' sostituito dal seguente: "Art. 591-bis. (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583; 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590; 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591; 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587; 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596; 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le attivita', che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. E professionista delegato provvede altresi' alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalita' delle persone presenti, la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso nondeve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma. Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita' stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617. Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice. I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita"; s) al numero 42), all'articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'istanza puo' essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale e' pubblicata la relazione di stima"; t) dopo il numero 43), e' aggiunto il seguente: "43-bis) all'articolo 631, primo comma, dopo le parole: "all'udienza" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,"". 4. All'articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 709-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportare le seguenti modificazioni: a) le parole: ", quarto, quinto, sesto e settimo" sono sostituite dalle seguenti: "e dal quarto e al decimo"; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza e' ammesso soltanto appello immediato che e' deciso in camera di consiglio". 5. All'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) dopo l'articolo 161 e' inserito il seguente: "Art. 161-bis. - (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). Il rinvio della vendita puo' essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice""; b) alla lettera b), all'articolo 169-bis ivi richiamato, le parole: "e ai dottori commercialisti" sono sostituite dalle seguenti: "e ai commercialisti"; c) alla lettera c), all'articolo 169-ter ivi richiamato, le parole: ", dei dottori commercialisti e esperti contabili" sono sostituite dalle seguenti: "e dei commercialisti"; d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) l'articolo 173 e' abrogato"; e) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa"; 2) all'articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole: "con incanto" sono soppresse; 3) dopo l'articolo 173-quater ivi richiamato, e' aggiunto il seguente: "Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalita' di presentazione delle offerte d'acquisto). - H giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, puo' disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571. L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto. Quando l'offerta presentata con le modalita' di cui al primo comma e' accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma e' di novanta giorni"; f) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 179-bis ivi richiamato, le parole: ", dottori commercialisti e esperti contabili" sono sostituite dalle seguenti: "e commercialisti"; 2) all'articolo 179-ter ivi richiamato, le parole: ", dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "e dei commercialisti". 6. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, i commi 3-quater e 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti: "3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1° gennaio 2006. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore. 3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006". 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma 6 del presente articolo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, reca:
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale.).
- Il regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, reca:
(Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato.).
- La legge 21 gennaio 1994, n. 53, reca: (Facolta' di
notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione
della causa).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
All'udienza fissata per la prima comparizione delle
parti e la trattazione il giudice istruttore verifica
d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando
occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'art. 102,
secondo comma, dall'art. 164, secondo, terzo e quinto
comma, dall'art. 167, secondo e terzo comma, dall'art. 182
e dall'art. 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma,
il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore fissa altresi' una nuova udienza
se deve procedersi a norma dell'art. 185.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella
eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice
richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i
chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili
d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un
terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti
possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e
le conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti
termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il
deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni gia' proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per
replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate
dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per
l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole
indicazioni di prova contraria.
Salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice provvede
sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui
all'art. 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti
ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza
emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro
trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di
prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna
parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato
dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che
si rendono necessari in relazione ai primi nonche'
depositare memoria di replica nell'ulteriore termine
perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva
di provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in
ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero
interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal
giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al
terzo comma.
L'ordinanza di cui al settimo comma e' comunicata a
cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al
deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui
il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonche'
a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A
tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo
utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Prima udienza di trattazione.
Nella prima udienza di trattazione il giudice
istruttore interroga liberamente le parti presenti e,
quando la natura della causa lo consente, tenta la
conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza
giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai
sensi del secondo comma dell'art. 116.
Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di
conciliare o transigere la controversia. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da
parte del procuratore e' valutabile ai sensi del secondo
comma dell'art. 116.
Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti
allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni
rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione.
Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un
terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le
parti possono precisare e modificare le domande, le
eccezioni e le conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie
contenenti precisazioni omodificazioni delle domande, delle
eccezioni e delle conclusioni gia' proposte. Concede
altresi' alle parti un successivo termine perentorio non
superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed
eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per
proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e
delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il
giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'art.
184.".
- Si riporta il testo dell'art. 184 del codice di
procedura civile cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal
settimo comma dell'art. 183, il giudice istruttore procede
all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Secondo comma abrogato
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Deduzioni istruttorie.
Salva l'applicazione dell'art. 187 il giudice
istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti,
ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di
parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro
il quale le parti possono produrre documenti e indicare
nuovi mezzi di prova, nonche' altro termine per l'eventuale
indicazione di prova contraria.
I termini di cui al comma precedente sono perentori.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di
prova, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine
perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si
rendono necessari in relazione ai primi.".
- Si riporta il testo dell'art. 185 del codice di
procedura civile cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 185 (Tentativo di conciliazione).
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta
delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine
di interrogarle liberamente e di provocarne la
conciliazione. Il giudice istruttore ha altresi' facolta'
di fissare la predetta udienza di comparizione personale a
norma dell'art. 117. Quando e' disposta la comparizione
personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare
da un procuratore generale o speciale il quale deve essere
a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. Se la procura e' conferita con
scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal
difensore della parte. La mancata conoscenza, senza
giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata ai sensi del secondo comma
dell'art. 116;
Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in
qualunque momento dell'istruzione.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale
costituisce titolo esecutivo.".
- Si riporta il testo dell'art. 187 del codice di
procedura civile cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore).
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia
matura per la decisione di merito senza bisogno di
assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al
collegio.
Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia
decisa separatamente una questione di merito avente
carattere preliminare, solo quando la decisione di essa
puo' definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise
unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279,
secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 183, ottavo
comma, non concessi prima della rimessione al collegio sono
assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte,
nella prima udienza dinnanzi a lui.
Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al
processo.".
- Si riporta il testo dell'art. 474 del codice di
procedura civile cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 474 (Titolo esecutivo).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu'
di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed
esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai
quali la legge attribuisce espressamente efficacia
esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente
alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le
cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la
legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo'
aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai
numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve
contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 480,
secondo comma, delle scritture private autenticate di cui
al numero 2) del secondo comma.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu'
di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed
esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge
attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e
gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la
stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli,
relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi
contenute.".
- Si riporta il testo dell'art. 492 del codice di
procedura civile cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 492 (Forma del pignoramento)
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti,
il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i
frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito
rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondariato
in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con
l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di
irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a
lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
stesso giudice.
Il pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento
che il debitore, ai sensi dell'art. 495, puo' chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di
denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli
interessi e delle spese, oltre che delle spese di
esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia da
lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e
569, la relativa istanza unitamente ad una somma non
inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e'
stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,
dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni
assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la
soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore
ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui
si trovano.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo
verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni
dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono
considerati pignorati anche agli effetti dell'art. 388,
terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il
compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il
creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e,
successivamente, esercitare la facolta' di cui all'art.
499, quarto comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della
ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, puo', su
richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori
dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.
La richiesta, anche riguardante piu' soggetti nei cui
confronti procedere a pignoramento, deve indicare
distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche'
quelle dei creditori istanti e gli estremi dei
provvedimenti di autorizzazione.
L'ufficiale giudiziario ha altresi' facolta' di
richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui
ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario
nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il presidente del tribunale competente per
l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione
prevista nell'art. 488, secondo comma.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti,
il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i
frutti di essi.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario
nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il presidente del tribunale competente per
l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione
prevista nell'art. 488 secondo comma.".
- Si riporta il testo dell'art. 534-bis del codice di
procedura civile cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Il giudice, con il provvedimento di cui all'art. 530,
puo', sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui
al primo comma dell'art. 534, ovvero in mancanza a un
notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un
avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi
elenchi di cui all'art. 179-ter delle disposizioni di
attuazione del presente codice, il compimento delle
operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di
beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli
atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui
all'art. 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni
della presente sezione.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Delega al notaio delle operazioni di vendita con
incanto.
Il pretore, con il provvedimento di cui all'art. 530,
puo', sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente
sede nel circondario il compimento delle operazioni di
vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici
registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati
dalle disposizioni di cui all'art. 591-bis, in quanto
compatibili con le previsioni della presente sezione.".
- Si riporta il testo dell'art. 534-ter del codice di
procedura civile cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 534-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione).
Quando, nel corso delle operazioni di vendita,
insorgono difficolta' il professionista delegato puo'
rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede
con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre
reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del
professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale
provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le
operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo
gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617.".
- Si riporta il testo dell'art. 559 del codice di
procedura civile cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 559 (Custodia dei beni pignorati).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei
beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le
pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore
intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il
debitore, puo' nominare custode una persona diversa dallo
stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona
diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in
caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il
debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi
ritenga che la sostituzione non abbia utilita', dispone, al
momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata
la vendita o disposta la delega delle relative operazioni,
che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata
delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma
dell'art. 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba
essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto.
I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono
pronunciati con ordinanza non impugnabile.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei
beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le
pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore
intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il
debitore, puo' nominare custode una persona diversa dallo
stesso debitore.".
- Si riporta il testo dell'art. 560 del codice di
procedura civile cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 560 (Modalita' di nomina e revoca del custode.
Modo della custodia.).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
I provvedimenti di nomina e di revoca del custode,
nonche' l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua
revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In
quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo
per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito
l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 485.
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere
il conto a norma dell'art. 593.
Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento
non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato,
quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare
ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando
revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza,
ovvero quando provvede all'aggiudicazione o
all'assegnazione dell'immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il
rilascio ed e' eseguito a cura del custode anche
successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento
nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se
questi non lo esentano.
Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma
dell'art. 569, stabilisce le modalita' con cui il custode
deve adoperarsi affinche' gli interessati a presentare
offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode
provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione
dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste
dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.
Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di
sostentamento, il giudice puo' anche concedergli un assegno
alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto
necessario.
Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma,
stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi
perche' gli interessati a presentare offerta di acquisto
esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione
dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste
dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Modo della custodia.
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere
il conto a norma dell'art. 593.
Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione
l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice
dell'esecuzione.
Con l'autorizzazione del giudice il debitore puo'
continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i
locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.
Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di
sostentamento, il giudice puo' anche concedergli un assegno
alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto
necessario.".
- Si riporta il testo dell'art. 567 del codice di
procedura civile cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 567. (Istanza di vendita).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore
pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di
titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile
pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere,
entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad
allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonche' i
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori
alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione
puo' essere sostituita da un certificato notarile
attestante le risultanze delle visure catastali e dei
registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere
prorogato una sola volta su istanza dei creditori o
dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di
centoventi giorni e' inoltre assegnato al creditore dal
giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da
questi depositata debba essere completata. Se la proroga
non e' richiesta o non e' concessa, oppure se la
documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai
sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia
del pignoramento relativamente all'immobile per il quale
non e' stata depositata la prescritta documentazione.
L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le
parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la
cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si
applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara
altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
altri beni pignorati.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il
creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere,
entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare
allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie,
il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art.
18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non
anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere
sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari.
La documentazione di cui al secondo comma puo' essere
allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di
titolo esecutivo.
Qualora non sia depositata nei termini prescritti la
documentazione di cui al secondo comma, ovvero il
certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice
dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni
altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di
estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630,
secondo comma, disponendo che sia cancellata la
trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562,
secondo comma.".
- Si riporta il testo dell'art. 569 del codice di
procedura civile cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della
vendita).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il giudice
dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della
documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567,
nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il
giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle
parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano
intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data
fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di
centoventi giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con
ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a
novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il
quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la
cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del
termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per
la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai
sensi dell'art. 576, per il caso in cui non siano proposte
offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per
il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi
dell'art. 571, ovvero
Art. 2. 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 92, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"; b) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica"; 2) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi"; c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al portiere dello stabile in cui e' la sede. La notificazione puo' anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale"; 2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale"; 3) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, puo' essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143"; d) l'articolo 147 e' sostituito dal seguente: "Art. 147. - (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21"; e) all'articolo 149, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto"; f) all'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa"; g) all'articolo 163-bis, primo comma, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni'"; h) all'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "11 giudice puo' autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni"; i) all'articolo 186-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione"; l) all'articolo 186-ter, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione"; m) all'articolo 186-quater, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'e stanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volonta' che sia pronunciata la sentenza"; n) all'articolo 255, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro"; o) all'articolo 256, le parole: "ll giudice puo' anche ordinare l'arresto del testimone" sono soppresse; p) all'articolo 269, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo"; q) l'articolo 283 e' sostituito dal seguente: "Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione"; r) all'articolo 293, il primo comma e' sostituito dal seguente: "La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni"; s) all'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: "grave pregiudizio nel ritardo," sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;" e la parola: "ma" e' soppressa; t) all'articolo 787, primo comma, le parole: "il notaio delegato" sono sostituite dalle seguenti: "il professionista delegato"; u) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita"; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli, articoli 570 e seguenti"; 3) al quarto comma, la parola: "notaio" e' sostituita dalla seguente: "professionista". 2. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni"; b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "L'intimazione a cura del difensore contiene: 1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche' gli estremi dell'ordinanza con la quale e' stata ammessa la prova testimoniale; 2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare; 3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi; 4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potra' essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 curo e non superiore a 1.000 euro". 3. All'articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: ", ancorche' festivo" sono soppresse; b) al terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si chiude alle dodici" sono soppresse. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
Art. 3. L All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le partile: "e non sono trascorsi venti anni dalla" sono inserite le seguenti: "trascrizione della"; b) al quarto comma, dopo le parole: "notificato e trascritto, nei confronti del donatario" sono inserite le seguenti: "e dei suoi aventi causa".



Note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 563 del codice civile
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari
soggetti a riduzione.
Se i donatari contro i quali e' stata pronunziata la
riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non
sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della
donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni
del donatario, puo' chiedere ai successivi acquirenti, nel
modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari
medesimi, la restituzione degli immobili.
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi
secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando
dall'ultima. Contro i terzi acquirenti puo' anche essere
richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la
restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione,
salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente puo' liberarsi dall'obbligo di
restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente
in danaro.
Salvo il disposto del numero 8) dell'art. 2652, il
decorso del termine di cui al primo comma e di quello di
cui all'art. 561, primo comma, e' sospeso nei confronti del
coniuge e dei parenti in linea retta del donante che
abbiano notificato e trascritto, nei confronti del
donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale
di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente e'
personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se
non e' rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla
sua trascrizione.».



Art. 4. 1. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge puo' anche servirsi delle procedure informatiche, gia' disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dai testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso: a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8; b) l' ufficio pestale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezza del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione; c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale da conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto".



Note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e
procuratori legali) cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 3. - 1. Il notificante di cui all'art. 1 deve:
a) scrivere la relazione di notificazione
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione
dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia
al destinatario in piego raccomandato con avviso di
ricevimento;
b) presentare all'ufficio postale l'originale e la
copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in
calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo
quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di
cui all'art. 2, sulle quali il notificante ha
preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome,
residenza o dimora o domicilio del destinatario, con
l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la
ricerca; sulle buste devono essere altresi' apposti il
numero del registro cronologico di cui all'art. 8, la
sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l'avviso di
ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal
modello predisposto dall'Amministrazione postale, con
l'aggiunta del numero di registro cronologico.
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima
dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito
dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di
ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e
il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in
corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche
l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello
stesso.
3. Per il perfezionamento della notificazione e per
tutto quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti
della legge 20 novembre 1982, n. 890.
3-bis. Il notificante di cui all'art. 1 che intenda
avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge puo'
anche servirsi delle procedure informatiche, gia'
disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:
a) il notificante esegue la notificazione di atti in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale
trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale,
sottoscritti con firma digitale, completi della relazione
di notificazione e del numero di registro cronologico di
cui all'articolo 8;
b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto
telematicamente un originale e la copia su supporto
cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di
vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed
i moduli di cui all'art. 2 e, inserita la copia o le copie
nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al
destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre
a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto
vidimato, con la relazione di notificazione;
c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante,
formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale
da' conferma in via telematica dell'avvenuta consegna
dell'atto.».



Art. 5. L Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificaziioni, si interpretano nel senso che per titolarita' dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.



Note all'art. 5.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 della legge
1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio):
«Art. 5. - 1. Il tribunale adito, in contraddittorio
delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui
all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina
all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne
trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione
della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al
proprio a seguito del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, puo' autorizzare la donna che ne faccia
richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al
proprio quando sussista un interesse suo o dei figli
meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente puo' essere
modificata con successiva sentenza, per motivi di
particolare gravita', su istanza di una delle parti.
5. La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle parti.
Il pubblico ministero puo' ai sensi dell'art. 72 del codice
di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente
agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente
incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale, tenuto conto delle con-dizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non
puo' procurarseli per ragioni oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di
adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento
agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale puo',
in caso di palese iniquita', escludere la previsione con
motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione puo'
avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa
dal tribunale. In tal caso non puo' essere proposta alcuna
successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di
comparizione avanti al presidente del tribunale la
dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione
relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e
comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone
indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore
di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia
tributaria.
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se
il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza
sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei
confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito
l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a
nuove nozze.».
«Art. 9. - 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi
dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti
relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di
quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi
da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un
coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilita', il coniuge rispetto al quale e' stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a
nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi
dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il
rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico
sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilita', una quota
della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e'
attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata
la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di
cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano piu'
persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la
pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i
restanti le quote attribuite a chi sia successivamente
morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento
della pensione di reversibilita' o di parte di essa deve
essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi
diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda
non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari,
degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni
mendaci.».



Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 dicembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3439):
Presentato dal sen. Caruso ed altri il 25 maggio 2005.
Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia) in sede
deliberante, il 14 giugno 2005 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 21, 23, 28 giugno
2005 e approvato il 29 giugno 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5960):
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede
referente il 4 luglio 2005 con pareri delle commissioni I,
V e IX.
Esaminato dalla commissione in sede referente il 21
luglio 2005; 21, 22, 27 settembre 2005; 4-11 ottobre 2005;
10 e 30 novembre 2005.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 14 dicembre 2005 con il parere delle
commissioni I, V e IX.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa ed
approvato con modificazioni il 15 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3439/B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede
deliberante, il 20 dicembre 2005 con parere della
commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione ed approvato 21 dicembre
2005.