Gazzetta n. 300 del 2005-12-27
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 22 dicembre 2005
Individuazione di alcuni beni immobili di proprieta' del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto l'elenco predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n. 0064261 del 16 dicembre 2005, con cui il medesimo Ente ha individuato immobili di proprieta' dello stesso;
Vista la nota n. 137944 del 20 dicembre 2005 con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze invita questa Agenzia a voler provvedere alla predisposizione del presente decreto d'individuazione sulla base della documentazione trasmessa dal Consiglio nazionale delle ricerche con nota n. 0064261 del 16 dicembre 2005;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
Decreta:

Art. 1.
Sono di proprieta' del Consiglio nazionale delle ricerche i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo al Consiglio nazionale delle ricerche e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
Art. 5.
Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
Art. 6.
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2005
Il direttore: Spitz ------
----> Vedere Allegato A a pag. 86 della G.U. <----