Gazzetta n. 297 del 2005-12-22
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 dicembre 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Cardile Rosanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme pia' favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Cardile Rosanna, nata il 5 dicembre 1976 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» rilasciato dalla «Universidad Santa Maria» di Caracas (Venezuela) il 31 ottobre 2000, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato inoltre che e' iscritta al «Colegio de abogados» del Distretto capitale di Caracas nel marzo 2001;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;
Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Cardile Rosanna, nata il 5 dicembre 1976 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 6 dicembre 2005
Il direttore generale: Mele
Allegato A
a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) - La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, li cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) - La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.