Gazzetta n. 296 del 2005-12-21
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 settembre 2005
Modifiche al decreto ministeriale 15 marzo 2001, recante: «Disciplina delle modalita' di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parita' uomo-donna nel lavoro, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recante «Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per le pari opportunita', del 15 marzo 2001, recante «Disciplina delle modalita' di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parita' uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2001, n. 132;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto interministeriale, che, nel disciplinare i requisiti del soggetto richiedente, al comma 3 prevede che la documentazione ivi prevista vada allegata alla domanda di ammissione al beneficio, a pena di improcedibilita' dichiarata d'ufficio;
Considerato che detto articolo si pone in contrasto con il comma 2 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gia' nella sua prima versione, il quale prevedeva che, qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi;
Considerato, altresi', che il comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ha precisato ulteriormente che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 del medesimo decreto, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare e che, in luogo di tali atti o certificati, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
Considerato, infine, che il contenuto delle predette disposizioni e' stato ribadito dal comma 2 dell'art. 18 della citata legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 3, comma 6-octies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale prevede che i documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni e che l'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti;
Ritenuto, pertanto, che l'art. 1 del citato decreto interministeriale e' illegittimo nella parte in cui stabilisce che la documentazione ivi prevista vada allegata alla domanda di ammissione al beneficio, a pena di improcedibilita' dichiarata d'ufficio;
Ritenuto che sussiste l'interesse pubblico ad intervenire in via di autotutela al fine di evitare che sicure controversie sulla questione, il cui esito e' prevedibile sia contrario all'amministrazione procedente, comportino un rallentamento delle procedure di finanziamento;
Acquisite le indicazioni del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge n. 125 del 1991, e successive modificazioni, nella riunione del 20 giugno 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per le pari opportunita', del 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2001, n. 132, dopo la parola: «d'ufficio» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione della documentazione gia' in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuta istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, per la quale si applicano il comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e il comma 2 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.
Roma, 22 settembre 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Il Ministro
per le pari opportunita'
Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 387