Gazzetta n. 293 del 2005-12-17
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 dicembre 2005
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Viste le istanze presentate dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b, intese ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Viste le richieste di modifiche inoltrate all'organismo comunitario e sintetizzate da ultimo nella nota del 24 novembre 2003, protocollo n. 66081;
Vista l'istanza del 1° dicembre 2005, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», secondo le modifiche richieste dallo stesso e indicate nella nota del 24 novembre 2003, numero di protocollo 66081.
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio del Prosciutto di Parma e notificate da ultimo all'organismo comunitario con nota del 24 novembre 2003, protocollo numero 66081.
Art. 2.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 3.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il direttore generale: La Torre