Gazzetta n. 292 del 2005-12-16
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2005
Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2006 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi. (Provvedimento n. 2397).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo Testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il provvedimento ISVAP n. 2315 del 16 novembre 2004, con il quale e' stata fissata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati, escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 2005 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;
Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2004 delle imprese di assicurazione si evidenzia che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto e' stata pari al 5,34%;
Ritenuta l'opportunita' di determinare la medesima aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
Dispone:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 2006, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 5,34% dei predetti premi.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2005
Il presidente: Giannini