Gazzetta n. 290 del 2005-12-14
UNIVERSITA' DI CAGLIARI
DECRETO RETTORALE 25 novembre 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del Senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni;
Viste le delibere del Senato accademico in composizione allargata del 16 dicembre 2002, 20 gennaio 2003 e del 3 febbraio 2003 che ha approvato alcune modifiche dello Statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2004 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;
Vista la nota rettorale n. 11532 del 9 settembre 2005 con la quale sono state trasmesse al M.I.U.R., per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello Statuto di Ateneo;
Vista la nota ministeriale n. 4333 del 7 novembre 2005, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimita' e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;
Decreta:

Art. 1.
I sottoelencati articoli dello Statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari sono modificati cosi' come indicato nel prospetto sottoriportato:
ĞE' approvata la modifica dell'art. 22, commi 1, 4, 5, 7, 8 e 10 che, pertanto, viene riformulato come segue:

Art. 22.
Facolta'

1. Le facolta' sono le strutture primarie per il coordinamento e l'organizzazione dell'attivita' didattica delle classi e dei corsi di studio ad esse afferenti.
Le facolta' operano con autonomia decisionale per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse indicate nel bilancio di previsione d'Ateneo per le spese di funzionamento e della didattica. A tal fine, redigono e sottopongono per l'approvazione del Senato accademico, un regolamento di facolta'.
(Omissis).
4. Nelle facolta' sono istituiti, di norma, i Consigli di classe.
5. Nelle facolta' comprendenti un numero ridotto di classi il Consiglio di facolta', con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti, puo' assumere anche le competenze del Consiglio di classe, ai sensi dell'art. 26, comma 3.
7. Quando piu' facolta' concorrano alla costituzione di una classe o di un corso di studio, il Senato accademico definisce le competenze delle facolta' interessate.
8. Al fine di gestire le risorse destinate all'attivita' didattica le facolta' costituiscono una struttura tecnico-amministrativa denominata segreteria di facolta'.
(Omissis).

10. Al fine di rendere piu' funzionale ed aumentare l'efficienza del Consiglio, nel regolamento di facolta' puo' essere prevista la costituzione di un comitato di presidenza, con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere.
I membri del Comitato vengono eletti dal Consiglio di facolta' con voto limitato.
Qualora particolari competenze siano delegate dal Consiglio di facolta' al Comitato di presidenza, il Regolamento di facolta' dovra' prevedere nel Comitato un'adeguata rappresentanza di tutte le categorie.
Il Consiglio di facolta', con maggioranza assoluta dei suoi membri, e con voto limitato, puo' delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalita' di esercizio della delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del preside.
E' approvata la modifica dell'art. 23, comma 1, lettera c), comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), comma 3 e comma 4, che viene riformulato come segue:

Art. 23.
Consiglio di facolta'

1. Il Consiglio di facolta' e' composto:
a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori della facolta';
b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;
c) dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15%, approssimato per eccesso, delle altre componenti, eletti secondo modalita' stabilite dal Regolamento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.
Qualora il Consiglio di facolta' eserciti le competenze assegnate dal presente Statuto al consiglio di classe puo' essere integrato ai sensi dell'art 26, comma 1, lettera a).
2. Il Consiglio di facolta':
a) formula i piani delle attivita' didattiche di funzionamento della facolta', valutate le proposte delle strutture didattiche, e sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di dipartimento e i Consigli di area interessati;
b) propone al Senato accademico modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, anche sulla base delle proposte delle strutture didattiche interessate;
c) procede alla richiesta di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore indicando il relativo settore scientifico-disciplinare sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di dipartimento ed i Consigli delle Aree scientifico-disciplinari;
d) effettua le chiamate dei professori vincitori di concorso, secondo le norme vigenti sentito, ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di area scientifico-disciplinare interessato;
e) formula e presenta al Senato accademico, tenendo conto delle risorse previste per la facolta' a livello di Ateneo, i piani di copertura degli insegnamenti vacanti sulla base del Regolamento di facolta' e delle indicazioni fornite dalle strutture didattiche interessate;
f) approva, sentito il Comitato di presidenza, ove previsto, il programma predisposto dal preside per la ripartizione delle risorse assegnate alla facolta', anche attribuendole a idonee strutture abilitate alla spesa;
g) attiva gli opportuni rapporti con i dipartimenti che forniscono il supporto scientifico e organizzativo alle attivita' dei corsi di studio;
h) approva la relazione annuale sull'attivita' didattica della facolta' predisposta dal preside sulla base delle relazioni delle strutture didattiche afferenti;
i) verifica il buon andamento delle attivita' didattiche;
l) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui al successivo art. 32;
m) esprime pareri su tutti gli argomenti che gli organi di governo centrali ritengano opportuno sottoporgli;
n) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di facolta', di cui al successivo art. 64, secondo le norme previste dal Regolamento generale di ateneo;
o) elegge il preside di facolta'.
Il Consiglio di facolta' esercita, inoltre, le competenze ad esso assegnate dal Regolamento didattico di ateneo.
3. Su alcune materie il Consiglio di facolta' delibera in composizione ristretta. In particolare sugli argomenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 e su tutte le questioni attinenti alle singole persone delibera nella composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori. Per quanto riguarda le questioni di cui alla lettera e) delibera nella composizione limitata alle categorie degli aventi titolo.
Ai fini del computo del numero legale, i professori fuori ruolo e le rappresentanze sono computati solo se presenti.
4. Il Consiglio di facolta' puo' delegare alle strutture didattiche afferenti la competenza su alcune materie.
E' approvata la modifica dell'art. 24, comma 4, lettere d), e), f), g), h), i) e comma 5, che viene riformulato come segue:

Art. 24.
Preside di facolta'

1. Testo gia' approvato dal Ministero.
2. Per l'elezione del preside il Consiglio di facolta' e' convocato e presieduto dal decano dei professori ordinari.
3. Il preside rappresenta la facolta' ed e' membro di diritto del Senato accademico.
4. Il preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di facolta';
b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di facolta';
c) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che si svolgono nella facolta', esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
d) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di facolta' il programma per la ripartizione delle risorse alla facolta' per la didattica e per il funzionamento;
e) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di facolta' la relazione annuale sulle attivita' didattiche di cui al precedente articolo nonche' la relazione sulla gestione delle risorse di cui al punto d);
f) stipula i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) adotta i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti, tranne quelli che apposite norme statutarie o regolamentari attribuiscano ad altri organi;
h) nomina le commissioni per gli esami di laurea;
i) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.
5. Il preside puo' designare tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un preside vicario che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il preside vicario e' nominato dal rettore. In caso di mancata nomina del preside vicario, o in caso di sua assenza o impedimento, il preside e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia.
E' approvata la modifica dell'art. 26, comma 1, lettera b), comma 2 lettere a), b), d), e), f), comma 3, comma 4 e comma 5, che viene, pertanto, riformulato come segue:

Art. 26.
Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe e' composto:
a) dai professori e dai ricercatori che svolgono attivita' didattica nell'ambito dei corsi di studio afferenti alla classe, compresi i titolari di contratti sostitutivi;
b) dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% delle altre componenti, eletti secondo modalita' stabilite dal regolamento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.
Il regolamento di facolta' puo' prevedere che la composizione del consiglio di classe sia integrata da un rappresentante del personale dell'area tecnica o delle biblioteche eletto secondo norme contenute nel regolamento generale di ateneo.
2. Il Consiglio di classe:
a) stabilisce i contenuti didattici e le modalita' dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro e promuove nuove modalita' didattiche;
b) propone al Consiglio di facolta' il piano di attivazione e copertura degli insegnamenti. A tal fine puo' servirsi della collaborazione dei consigli di area. Nel Regolamento di facolta' verranno definite le modalita' per ripartire il carico didattico secondo criteri di funzionalita' e di equa ripartizione e fatti salvi i diritti dei professori e dei ricercatori previsti dalla legislazione vigente;
c) predispone per il Consiglio di facolta' le relazioni sull'attivita' didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla attivita' valutativa;
d) formula al Consiglio di facolta' proposte e pareri in merito a quanto attiene ai corsi di studio;
e) delibera in merito ai piani di studio, ai trasferimenti, ai passaggi, alla convalida di esami e su eventuali domande degli studenti attinenti al curriculum degli studi;
f) organizza l'attivita' di tutorato e di tirocinio per gli studenti iscritti;
g) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui all'art. 32 del presente Statuto;
h) elegge il presidente del Consiglio di classe.
3. Le classi di corsi di studio, individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale, possono essere rette da un unico Consiglio. Tale raggruppamento, deliberato dal Consiglio di facolta' anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, e' approvato dal Senato accademico. Qualora in una facolta' sia contemplato un numero ridotto di classi, anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, la facolta' puo' proporre al Senato accademico che i consigli delle classi coincidano con il consiglio di facolta'.
4. Nel caso di corsi di laurea decentrati nel territorio il regolamento di facolta' puo' prevedere la creazione di autonomi consigli di corso di studio.
5. Sulle proposte di conferimento degli insegnamenti il Consiglio di classe delibera in composizione ristretta ai soli professori e ricercatori.
E' approvata la modifica dell'art. 27, comma 2, lettera c) che viene cosi' riformulato:

Art. 27.
Presidente del Consiglio di classe

1. Il presidente del Consiglio di classe e' eletto dal Consiglio, nella sua composizione piu' ampia, tra i professori di ruolo a tempo pieno, dura in carica tre anni accademici e non puo' essere eletto per piu' di due mandati consecutivi. Per l'elezione del presidente il Consiglio e' convocato dal decano dei professori ordinari afferenti alla classe.
2. Il presidente del Consiglio di classe:
a) convoca e presiede il Consiglio di classe;
b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio;
c) qualora il Regolamento di facolta' lo preveda, nomina le commissioni per gli esami di profitto e, su delega del preside, le Commissioni per gli esami di laurea;
d) provvede alla organizzazione dell'attivita' didattica sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di classe, coordinandosi con il preside della facolta'.
E' approvata la modifica dell'art. 28, commi 2 e 4, che viene cosi' riformulato:

Art. 28.
Corsi di studio

1. In ciascuna classe sono attivati uno o piu' corsi di studio, in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. I corsi di studio, al termine dei quali, previo superamento dell'esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio di cui all'art. 6, raggruppati in classi di appartenenza, in base alle definizioni stabilite dai decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali.
3. I corsi di studio sono istituiti, su proposta della facolta', con decreto del rettore, su delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione;
4. In caso di comprovate esigenze di organizzazione della didattica, le facolta', in sostituzione dei Consigli di classe possono attivare Consigli di corso di studio. Nelle facolta' dove vengono istituiti i Consigli di corsi di studio, non possono essere istituiti i Consigli di classe, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 26.
E' approvata la modifica dell'art. 29, commi 1, 2, 3 e 6 che viene cosi' riformulato:

Art. 29.

Scuole di specializzazione

1. Presso una o piu' facolta' possono essere istituite Scuole di specializzazione.
2. L'attivita' di specializzazione finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione (DS) rientra nei compiti istituzionali dell'Universita'.
3. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facolta', con decreto del rettore, previa delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
Le Scuole di specializzazione svolgono la loro attivita' con autonomia didattica e organizzativa nei limiti della legislazione vigente, delle disposizioni di cui al presente Statuto e del Regolamento di facolta'.
4. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore e il Consiglio.
5. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola. E' 'eletto dal Consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
6. Il Consiglio della scuola di specializzazione e' composto da tutti i docenti incaricati di insegnamento (per affidamento o per contratto) e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.
E' approvata la modifica dell'art. 30 che viene cosi' riformulato:

Art. 30.
Master universitari

1. I master di primo e secondo livello sono istituiti, in conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facolta', anche ad iniziativa dei dipartimenti, con delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.
2. Le modalita' per il funzionamento dei master universitari sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, in apposito Regolamento di Ateneo.
3. La gestione amministrativa del master puo' essere affidata ad un dipartimento.
E' approvata la modifica dell'art. 31 che viene cosi' riformulato:

Art. 31.
Corsi di alta formazione

1. L'Universita' puo' attivare corsi di alta formazione, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, le cui modalita' di funzionamento sono contenute in apposito Regolamento di ateneo.
E' approvata la modifica dell'art. 32, comma 1, (ex art. 31) che viene cosi' riformulato:

Art. 32.
Dottorati di ricerca

1. L'Universita' istituisce ed organizza, presso i Dipartimenti, i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con apposito regolamento.
2. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del corso di dottorato sono assegnate al Dipartimento presso cui viene svolta l'attivita' dei dottorandi.
E' approvata la modifica dell'art. 33 (ex art. 32) commi 1 e 4 che viene cosi' riformulato:

Art. 33.
Commissione paritetica per la valutazione della didattica

1. Presso ciascuna facolta', per l'espletamento delle funzioni previste dalla normativa vigente, e' istituita una commissione paritetica con il compito di valutare l'efficacia della organizzazione didattica, anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato.
2. La commissione paritetica e' presieduta dal preside o da un suo delegato ed e' composta per meta' da professori e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di facolta'. La composizione e il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di facolta', di cui al successivo art. 64.
3. La Commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attivita' didattica e formula proposte idonee a superare eventuali difficolta'. La relazione, comprensiva di tutti gli orientamenti emersi, deve essere presentata al preside e obbligatoriamente discussa dal Consiglio di facolta' prima dell'inizio dell'anno accademico successivo.
4. Analoghe Commissioni possono essere istituite dai Consigli di classe o Consigli di corso di studio.
Viene cassato l'art. 33 - Osservatorio sull'attivita' didatticağ.
Art. 2.

Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cagliari, 25 novembre 2005
Il rettore: Mistretta