Gazzetta n. 283 del 2005-12-05
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DECRETO 27 settembre 2005
Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il quale e' stato istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005 recante delega di funzioni al ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio recante delega di funzioni al ministro per la funzione pubblica, on. Mario Baccini;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, n. 154, recante utilizzo e disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che all'art. 4 incrementa il Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per i progetti strategici e ad alto contenuto innovativo, individuando cosi' tale Fondo quale principale strumento finanziario adottato per la diffusione e lo sviluppo della societa' dell'informazione nel Paese e dell'innovazione della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004, con il quale sono stati individuati i progetti gia' valutati e approvati dal comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione in data 29 luglio 2003 da sostenere con un cofinaziamento a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 ottobre 2004, con il quale sono stati individuati i progetti valutati dal comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione nella riunione del 16 marzo 2004, da sostenere con un cofinaziamento a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Considerato che il Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha finalita' analoghe a quelle del Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Ritenuto pertanto opportuno che l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, venga effettuato, anche ai fini di una maggiore celerita' ed omogeneita' degli interventi, con le modalita' analoghe a quelle del Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel rispetto delle indicazioni del comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione;
Visto il verbale della seduta del 7 luglio 2005 del comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, nel quale vengono individuate, tra le iniziative progettuali di rilevanza strategica per il Paese, quelle riguardanti l'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' quella in materia di informatizzazione del servizio di emergenza 118;
Considerato che il comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, nella medesima seduta del 7 luglio 2005, ha stabilito, altresi', di ridurre lo stanziamento dei seguenti progetti, a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Vendite giudiziarie di immobili» individuato nella riunione del 29 luglio 2003, di cui al decreto interministeriale 2 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2004, (riduzione di euro 4.500.000,00); «Programma di Governo» e «Sistema di gestione della documentazione», individuati nella riunione del 16 marzo 2004, di cui al decreto interministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2004 (ridotti, rispettivamente, di euro 3.500.000,00 e 2.000.000,00);
Ritenuto necessario provvedere al finanziamento dei progetti individuati nella seduta del 7 luglio 2005 denominati «Umanizzazione della pubblica amministrazione», «Datawarehouse dirigenti della pubblica amministrazione», «Repertorio nazionale dei dati territoriali» e, per la somma di 1.100.000 euro, il progetto «Sanita-Rete di emergenza 118» con gli stanziamenti ottenuti dalla rimodulazione dei progetti sopra richiamati, a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visti i risultati dell'attivita' istruttoria svolta dalle amministrazioni partecipanti alla segreteria tecnica del comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 14 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, n. 154;
Ritenuta la necessita' di procedere con urgenza all'erogazione dei finanziamenti, stante la rapida evoluzione tecnologica in corso presso le pubbliche amministrazioni, nonche' l'esigenza di realizzare in tempi brevi i progetti da finanziare;
Ritenuta l'idoneita' della procedura prevista dal citato decreto del 14 maggio 2003 a fornire garanzie istruttorie e di valutazione, in sostituzione di quelle previste dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i motivi di cui in premessa, deve intendersi modificato l'art. 1 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze 2 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2004, riducendo a euro 29.200.000,00 il cofinanziamento complessivo, a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei progetti di cui all'allegato A al medesimo decreto; in particolare, si intende ridotto di euro 4.500.000,00 il cofinanziamento del progetto «Vendite giudiziarie di immobili», individuato nella riunione del comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione in data 29 luglio 2003.
2. Per i motivi di cui in premessa, deve intendersi modificato l'art. 2 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2004, riducendo a euro 60.800.000,00 il cofinanziamento complessivo, a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei progetti di cui all'allegato A al medesimo decreto; in particolare, si intende ridotto di euro 3.500.000,00 il cofinanziamento del progetto «Programma di Governo» e di euro 2.000.000,00 il cofinanziamento del progetto «Sistema di gestione della documentazione», entrambi individuati nella riunione del comitato dei Ministri per la Societa' dell'informazione del 16 marzo 2004.
3. La somma complessiva di euro 10.000.000,00 che si rende disponibile, ai sensi dei commi precedenti, sul Fondo di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinata al cofinanziamento dei progetti individuati nell'allegato «A» del presente decreto.
4. Il cofinanziamento di cui al comma 3, sara' erogato sugli appositi capitoli delle amministrazioni che gestiscono i progetti mediante decreti di variazioni di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, per l'importo ritenuto congruo dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) a mezzo del parere da rendersi ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
Art. 2.
1. Le economie di bilancio derivanti dalle procedure di gara e le somme a qualsiasi titolo risultanti dai minori costi, rispetto a quelli originari, in sede di realizzazione dei progetti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni interessate per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 3.
1. Le attivita' relative alla attuazione dei progetti dovranno avere inizio entro sei mesi dalla concessione del contributo ovvero entro nove mesi, ove sia esperita gara europea ed avere termine entro i due anni successivi. In caso di ritardo o di difformita' rispetto al progetto presentato, il soggetto realizzatore e' tenuto a restituire le somme ricevute.
2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie vigila sull'esecuzione dei progetti ed a tal fine puo' chiedere relazioni ed effettuare ispezioni.
Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2005
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca
Il Ministro per la funzione pubblica
Baccini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 383
Allegato A CMSI Riunione del 7 luglio 2005
----> Vedere allegato a pag. 22 <----