Gazzetta n. 281 del 2005-12-02
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 11 novembre 2005
Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;
Visto l'art. 44 dello Statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1991 (disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti);
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Visto l'art. 105, par. 2, trattato CE;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali);
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 ottobre 2000 (ammissione della Cassa depositi e prestiti alla compensazione giornaliera dei recapiti);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (attuazione della direttiva n. 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli) e, in particolare, i sistemi indicati in allegato al medesimo decreto;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004, recante disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385/1993;
Considerato che la Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e, a tal fine, puo' emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili;
Considerato che tale attivita' viene svolta nell'ambito delle linee guida di volta in volta definite a livello di Eurosistema, nonche' avendo presenti gli orientamenti espressi dalle sedi internazionali di cooperazione;
Considerato che il processo di compensazione si compone delle seguenti fasi:
i) scambio delle informazioni di pagamento, ossia dei messaggi o degli ordini, elettronici o cartacei, diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione;
ii) svolgimento di attivita' propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali;
iii) determinazione dei saldi multilaterali e relativo invio al regolamento;
Considerato che attualmente, nell'ambito del sistema dei pagamenti italiano, opera il sistema BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia, per la compensazione e l'invio al regolamento dei pagamenti di importo non rilevante, che si compone delle fasi di cui sopra;
Considerato che il sistema BI-COMP e' articolato nei sottosistemi «Recapiti locale» - per gli assegni e gli altri titoli di pagamento cartacei - e «Dettaglio» - per i pagamenti trattati nelle procedure elettroniche - nonche' nella procedura «Compensazione nazionale», in cui confluiscono i saldi dei predetti sistemi;
Considerata l'evoluzione dei sistemi di pagamento in atto a livello comunitario e, in tale contesto, le iniziative intraprese per la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro;
Considerato che l'adozione, per ogni tipologia di pagamento, di schemi uniformi con riferimento a caratteristiche, tempi e modalita' di esecuzione degli ordini, nonche' l'interazione fra gli operatori e l'interoperabilita' fra le infrastrutture favoriscono la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro;
Considerato che appare coerente con l'obiettivo di evitare distorsioni competitive che le banche centrali, laddove offrano direttamente servizi di pagamento di importo non rilevante in competizione con il mercato, applichino il principio del recupero dei costi sostenuti e siano tenute al rispetto delle stesse norme e principi validi per gli altri operatori;
Considerata la necessita' di garantire che nell'evoluzione del sistema dei pagamenti nazionale siano mantenuti adeguati presidi di affidabilita';
Considerata l'opportunita' di aggiornare al mutato contesto nazionale e comunitario i principi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1991;
Considerato che, con riguardo alle informazioni di pagamento che confluiscono nel sottosistema «Dettaglio», la gestione esclusiva della Banca d'Italia e' necessaria nella fase della determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti e del conseguente invio al regolamento, non invece nelle fasi dello scambio delle informazioni di pagamento e dello svolgimento delle attivita' propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali;
Considerato che le caratteristiche degli assegni e degli altri titoli di pagamento cartacei che vengono scambiati nel sottosistema «Recapiti locale» inducono a mantenere la gestione dell'intero processo di compensazione per tale sottosistema in capo alla Banca d'Italia;

E m a n a
le seguenti disposizioni:

Art. 1.
Ambito di applicazione
Il presente provvedimento disciplina le attivita' di scambio delle informazioni di pagamento da immettere nel sottosistema «Dettaglio» e le attivita' propedeutiche alla determinazione dei relativi saldi multilaterali e fissa i principi generali del sistema BI-COMP.
Art. 2.
Scambio
L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione dello scambio delle informazioni di pagamento da immettere nel sottosistema «Dettaglio» possono essere svolte da qualsiasi soggetto in regime di libera concorrenza e nel rispetto delle norme e dei principi definiti nelle disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento emanate dal Governatore della Banca d'Italia il 24 febbraio 2004 e nelle successive disposizioni che dovessero essere adottate in materia ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385/1993.
Art. 3.
Attivita' propedeutiche
Le attivita' propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali nel sottosistema «Dettaglio» consistono nella ricezione e/o elaborazione delle informazioni di pagamento di cui all'art. 2 e/o successivo invio al sistema BI-COMP.
Lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali costituisce attivita' di gestione di servizi di infrastruttura ai sensi del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004 ed e' condotto in regime di libera concorrenza nel rispetto delle norme e dei principi definiti in materia nelle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento e in quelle che dovessero essere adottate in materia ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385/1993.
I soggetti che svolgono, per conto proprio o di terzi, le attivita' di cui al presente articolo (operatori incaricati) per l'invio delle informazioni di pagamento e per l'esercizio delle eventuali ulteriori attivita' connesse stipulano con il gestore del sistema BI-COMP appositi contratti.
Fermo quanto previsto nei commi precedenti, gli operatori incaricati:
a) definiscono contrattualmente, secondo criteri di chiarezza e trasparenza, le modalita' di svolgimento del servizio e le connesse responsabilita', specificando da quale momento le informazioni di pagamento si intendano da loro acquisite e i tempi entro cui vengono elaborate, nonche' le misure di contenimento dei rischi adottate;
b) adottano nell'offerta dei servizi comportamenti non ingiustamente discriminatori e tali da consentire un ampio utilizzo del servizio offerto;
c) favoriscono l'utilizzo di standard tecnico-procedurali che consentano un trattamento pienamente automatizzato delle operazioni e che siano coerenti con l'obiettivo di realizzare l'area unica dei pagamenti in Euro;
d) favoriscono l'interazione con gli altri operatori incaricati e l'interoperabilita' tra le infrastrutture da essi gestite.
Fermo quanto previsto dall'art. 6 del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004, gli operatori incaricati sottopongono alla Banca d'Italia relazioni periodiche, secondo i tempi e con le modalita' stabilite dalla stessa, sulle caratteristiche qualitative e quantitative dell'attivita' svolta, specificando i livelli di servizio e i malfunzionamenti eventualmente verificatisi, nonche' fornendo un'analisi dei principali profili di rischio. La relazione contiene anche informazioni in merito agli assetti organizzativi, ai meccanismi decisionali e ai controlli interni.
Art. 4.
Struttura
Il sistema BI-COMP si compone dei sottosistemi «Recapiti locale» e «Dettaglio» e della procedura «Compensazione nazionale».
Nel sottosistema «Recapiti locale» vengono scambiati assegni e titoli di pagamento cartacei. Il sottosistema svolge tutte le attivita' propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali, calcola i saldi medesimi e li invia alla procedura «Compensazione nazionale».
Il sottosistema «Dettaglio» riceve dagli operatori incaricati e/o da altri sistemi di compensazione e/o di pagamento le informazioni di pagamento, anche sotto forma di saldi, determina i relativi saldi multilaterali e li invia alla procedura «Compensazione nazionale».
La procedura «Compensazione nazionale» provvede all'elaborazione dei saldi multilaterali relativi all'intero sistema BI-COMP e al loro invio al regolamento.
Art. 5.
Partecipazione
Al sistema BI-COMP possono partecipare, purche' in possesso dei requisiti stabiliti dal gestore e previa stipula di appositi contratti, le banche centrali, le banche, gli enti creditizi non bancari aventi sede negli Stati membri dell'Unione europea, gli enti che offrono servizi di compensazione e/o di regolamento, i Ministeri del tesoro di Governi centrali o regionali degli Stati membri dell'Unione europea, gli enti del settore pubblico degli Stati membri dell'Unione europea; partecipa di diritto la Banca d'Italia.
I requisiti di cui al primo comma sono stabiliti in coerenza con il principio di non discriminazione all'interno dello Spazio economico europeo.
Il gestore puo' indicare modalita' differenziate di partecipazione e di utilizzo del sistema BI-COMP.
Art. 6.
Area unica dei pagamenti in Euro
Il gestore del sistema BI-COMP puo' stabilire con enti che offrono servizi di compensazione e/o di regolamento anche fuori dal territorio della Repubblica relazioni dirette a favorire la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro e, conseguentemente, ampliare il novero dei servizi offerti.
Per area unica dei pagamenti in Euro si intende la situazione in cui l'insieme degli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato l'Euro ha raggiunto un livello di integrazione tra sistemi, strumenti e infrastrutture di pagamento analogo a quello normalmente riscontrabile all'interno di un paese con unica valuta.
Art. 7.
Disposizioni abrogate
Il decreto del Ministro del Tesoro del 7 maggio 1991 e il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 ottobre 2000 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Art. 8.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Roma, 11 novembre 2005
Il Governatore: Fazio