Gazzetta n. 281 del 2005-12-02
LEGGE 2 dicembre 2005, n. 248
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 dicembre 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3617):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti) il 3 ottobre 2005.
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in
sede referente, il 3 ottobre 2005 con parere delle
commissioni 1ª (per presupposti di costituzionalita) 1ª,
2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 5 ottobre 2005.
Esaminato dalla 6ª commissione il 12 - 13 - 19 - 20 -
26 e 27 ottobre 2005.
Esaminato in aula il 7 e 8 novembre 2005 e approvato il
9 novembre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6176):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio, tesoro
e programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il
14 novembre 2005 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni I, II, III, IV, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 16 - 17 e 22
novembre 2005.
Esaminato in aula il 22 - 23 - 24 e 29 novembre 2005 ed
approvato il 30 novembre 2005.
Avvertenza:

Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
230 del 3 ottobre 2005.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 61.
Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203

All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso";
al comma 2, dopo le parole: " nonche' quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1 " sono inserite 1e seguenti: " anche attraverso societa' ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attivita' di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali ";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
" 2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 ".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
" ART. 1-bis. - (Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA). - 1. Con uno o piu' regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicita' per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanato in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneita' di disciplina, unicita' di responsabilita', snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo dal portale per i servizi integrati per le imprese;
c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresi' interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassativita', trasparenza e proporzionalita';
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformita' alle norme vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuita' di gestione amministrativa delle attivita' di pubblicita' presso il registro delle imprese;
g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonche' delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta, quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
All'articolo 2:
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di curo nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007 ",
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
" 4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria e' stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa";
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalita' di cui al primo periodo".
4-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.a.".
4-quater. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e' composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attivita' produttive, compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST S.p.a. sono effettuate dall'assemblea".
4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' rinnovato il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e viene adeguato lo statuto della societa' ";
al comma 7, le parole: " di cui al comma 3 " sono sostituite dalle seguenti: " di cui al comma 6 ";
al comma 9, le parole: " periodo, del numero 2), del primo comma, " sono sostituite dalle seguenti: " periodo del numero 2) del primo comma ";
dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
" 10-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, hanno facolta', a partire dal 1° febbraio 2006, di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato ";
al comma 14:
nella lettera a), le parole: " e ai progettisti dell'opera", " sono sostituite dalle seguenti: " ed ai progettisti dell'opera;" " e le parole: " seguenti: "immatricolazione " dalle seguenti: " seguenti parole: "; immatricolazione ";
la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) nell'articolo 7, sesto comma:
1) dopo la parola: "effettui" sono inserite le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";
2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro" ";
dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
" c-bis) nell'articolo 7, undicesimo comma:
1) le parole: "di cui ai commi dal primo all'ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e. successive modificazioni" ";
nella lettera d), le parole: " primo comma " e: " comma 5 " sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: " comma 1 " e: " quinto comma ";
dopo il comma .14, sono aggiunti i seguenti:
" 14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del, Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006.
14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione.
14-quater. All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "nei cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti".
14-quinquies. La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14-sexies. All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005".
14-septies. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" ".
Nel titolo I, dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
" ART. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
ART. 2-ter. - (Prodotti con false o fallaci indicazioni). - 1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione" ".
Alla rubrica del titolo II sono aggiunte le seguenti parole: "e disposizioni in materia di giustizia tributaria ".
All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole: " 150 milioni di euro " sono aggiunte le seguenti: " , di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS ";
al comma 4:
nell'alinea, dopo la parola: " avvalendosi ", sono inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ";
nella lettera b), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attivita' riguardino entrate delle regioni o di societa' da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso ";
al comma 5, le parole: " previste " e: " sentito " sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: " previsti " e: " sentiti ";
al comma 7, nel primo periodo, la parola: " pubblica " e' sostituita dalle seguenti: " dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, ";
al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a. ";
al comma 12, la parola: " acquistate " e' sostituita dalla seguente: " partecipate ";
al comma 15, il secondo periodo e' soppresso;
al comma 16, nel primo periodo, la parola: " acquistate " e' sostituita dalla seguente: " partecipate " e il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;
al comma 19, dopo le parole: " stessa data del 1 ° ottobre 2006 ", e' inserito il seguente segno di interpunzione: ", ";
dopo il comma 19, e' inserito il seguente:
" 19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non puo' essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo e' in corso alla predetta data, nei limiti di quanto gia' concordato nel settore del credito ";
al comma 22, nell'alinea, la parola: " acquistate " e' sostituita dalla seguente: " partecipate ";
al comma 24:
nell'alinea, le parole: " societa' concessionarie " sono sostituite dalle seguenti: " aziende concessionarie ";
nella lettera a), le parole: " 31 dicembre 2008 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2010 ";
al comma 25, le parole: " 31 dicembre 2008 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2010 " e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ";
dopo il comma 25, e' inserito il seguente:
" 25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa' di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica ";
al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4,5e6";
al comma 29, dopo le parole: " capo II " sono inserite le seguenti: " del titolo III della parte I ";
dopo il comma 29, e' inserito il seguente:
" 29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra societa' per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a. ";
al comma 36:
dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
" c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione' delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici" ";
nella lettera d), numero 2), dopo la parola: " 4-quater ", il seguente segno di interpunzione: " , " e' soppresso;
al comma 40:
alla lettera a), le parole: " sono inseriti i seguenti " sono sostituite dalle seguenti: " e' inserito il seguente " e le parole: " a svolgere " dalla seguente: " svolgono ";
alla lettera b), le parole: " , l'ordine di pagare " sono soppresse; dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
" b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: "tre milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "ottomila euro";
b-ter) all'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione";
2) al comma 3, primo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione" ";
dopo il comma 41, e' inserito il seguente:
" 41-bis. All'articolo 7,. comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attivita' affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture' non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico" ";
il comma 42 e' sostituito dal seguente:
" 42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "rivenditori di generi di monopolio," sono inserite le seguenti: "nonche' presso" ";
dopo il comma 42, sono aggiunti i seguenti:
" 42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo muta-mento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilita' di assegnazione e' estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditivita'.
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, puo' essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio.
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione.
42 -quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
42-sexies. Al fine di rendere piu' efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonche' in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli ".
Nel titolo II, dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
" ART. 3-bis. - (Disposizioni in materia di giustizia tributaria). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";
b) al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni".
2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART. 11. - (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). - 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere
assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosita' e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali".
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di eta';".
4. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell'attivita' di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e".
5. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 e' abrogato.
6. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "commissione tributaria adita," sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".
7. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve,
a pena d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".
8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonche' i consulenti del lavoro purche' non dipendenti dall'amministrazione pubblica";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse.
10. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
ART. 3-ter. - (Differimento di termine). - 1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2005" ".
Alla rubrica del titolo III sono aggiunte le seguenti parole: " , interventi per l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione e disposizioni concernenti l'ANAS Spa ".
All'articolo 5: al comma 1:
nella lettera a), le parole: " l'articolo 64, comma 1, e' sostituito dal seguente: "1." " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 64, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1." ";
nella lettera b), le parole: " nella misura del 95 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 ";
nella lettera c), la parola: " sono " e' sostituita dalla seguente: " siano ";
nella lettera d), le parole: " previsti alle " sono sostituite dalle seguenti: " previsti al comma 1, " e, dopo le parole: " del comma 1 ", sono inserite le seguenti: " del presente articolo ";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" A decorrere dal 1 ° gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati ";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
" 3-bis. Alla Regione siciliana per la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della. Corte costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.
3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarieta' nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008. L'erogazione dei predetti contributi e' subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti,, che la Regione siciliana e' tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale ".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
" ART. 5-bis. - (Ammortamento dell'avviamento). - 1. All'articolo 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ventesimo".
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di' imposta precedenti.
ART. 5-ter. - (Durata del contratto di leasing immobiliare). - 1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: "a otto anni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili".
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
ART. 5-quater. - (Modifica all'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289). - 1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonche' le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi".
ART. 5-quinquies. - (Indeducibilita' di minusvalenze su dividendi non tassati). - 1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e. strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.
4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorre dal 1 ° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.
ART. 5-sexies. - (Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione). - 1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL puo' essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalita' che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 luglio 2003, n. 183.
2-ter. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
3. Il Ministero delle attivita' produttive, raggiunto il limite, dell'80 per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attivita' produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalita' di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ".
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
" ART. 6-bis. - (Tassa sui contratti di borsa). - 1. Le societa' di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
ART. 6-ter. - (Disposizioni concernenti l'ANAS Spa). - 1. All'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1-bis e' abrogato;
b) al comma 1-quater, nel primo periodo, le parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al" e il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 1-quinquies, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza dell'ANAS Spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtu' della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";
d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonche' i relativi contratti di servizio";
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. L'ANAS Spa, in conformita' con l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' subconcedere ad una o piu' societa' da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. Le societa' subconcessionarie, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti dell'ANAS Spa agli stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS Spa nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando l'ANAS Spa comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti del Ministero concedente";
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
2. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;
b) programmazione triennale attuativa della lettera a);
c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.
3. II Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, puo' prevedere di esercitare le funzioni di cui al comma 2 avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all'ANAS Spa. In tale caso l'ANAS Spa conferisce ad una societa' da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attivita' di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale societa' sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attivita' di questa societa' sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ANAS Spa.
4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1, lettera e), sono disciplinate le modalita' con cui l'ANAS Spa procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle societa' subconcessionarie, di cui al medesimo comma 1, lettera e), delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalita' di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a societa' all'uopo costituita, delle partecipazioni gia' possedute dall'ANAS Spa in societa' concessionarie autostradali, ivi comprese le modalita' di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove societa' di cui al comma 1, lettera e).
5. Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'ANAS Spa ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ".
All'articolo 7:
nella rubrica, le parole: " Spese di manutenzione degli " sono soppresse;
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
" 1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attivita' commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico ";
al comma 2, dopo le parole: " Le disposizioni ", sono inserite le seguenti: " di cui al comma 1, lettere a) e b), ";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
" 2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse ".
Nel titolo III, dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
" ART. 7-bis. - (Disposizioni in materia di unita' immobiliari degli enti previdenziali). - 1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n, 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unita' immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purche' essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennita' di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonche' alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti.
2. Gli' enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purche' detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un'unica soluzione e senza interessi 1'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosita' locativa per canone ed oneri accessori.
3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva.
ART. 7-ter. - (Privatizzazione di enti e aziende delle regioni). - 1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle societa' di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni".
ART. 7-quater. - (Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione). - 1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545".
ART. 7-quinquies. - (Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento). - 1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
2. All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.
ART. 7-sexies. - (Asseverazione degli studi di settore). - I. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n 146, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
"3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresi', le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione e' rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".
2. Nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 e' abrogato ".
Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte le seguenti parole: " . Ulteriori interventi ".
All'articolo 8: al comma 1:
nel primo periodo, la parola: "aziende" e' sostituita dalla seguente: " imprese " e, dopo le parole: " trattamento di fine rapporto ", e' inserita la seguente: " (TFR) ";
nel terzo periodo, le parole: " copre l'intero ammontare " sono sostituite dalle seguenti: " copre fino all'intero ammontare ";
nel quarto periodo, dopo le parole: " attivita' produttive " sono aggiunte le seguenti: " , nel quale e' stabilito che le disponibilita' finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilita' separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto ";
nel quinto periodo, le parole: " anche il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 " sono sostituite dalle seguenti: " il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni ";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
" 3-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualita' di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e' prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro.
3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' in favore delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti ".
Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:
" ART. 8-bis. - (Incremento dei' livelli occupazionali). - I. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonche', in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano gia' goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede, nel limite di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, provvede al reintegro di pari importo, per l'anno 2006, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Limitatamente al periodo necessario all'integrazione del Fondo per l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ".
All'articolo 9:
al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: " Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, ", sono inserite le seguenti: " pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, ";
al comma 2, nel primo periodo, le parole: " della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo " sono sostituite dalle seguenti: " dell'area della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo ".
All'articolo 10:
a1 comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ";
al comma 6, nel terzo periodo, la parola: " liteconsorte " e' sostituita dalla seguente: " litisconsorte ";
al comma 7, la parola: " comunitarie " e' sostituita dalla seguente: " comunitari ".
Dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti:
" ART. 10-bis. - (Efficienza delle amministrazioni pubbliche). - 1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attivita' amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di
denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate".
2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attivita' di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonche' delle attivita' connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unita'.
3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia' in posizione di disponibilita' ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo. L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.
4. Le modalita' di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al fine di garantire l'ef
Sono aggiunti, in fine, i seguenti elenchi:

"ELENCO 1
(Art. 11-ter)

Riduzione di competenza e cassa delle spese
per consumi intermedi (categoria 2)

Riduzione di Riduzione
competenza di cassa
(1) Ministero dell'economia e delle finanze
|Gabinetto e altri uffici di diretta | |
1.1.1.1|collaborazione | 780.227| 780.227 ---------------------------------------------------------------------
|Servizio consultivo ed ispettivo | |
1.1.1.3|tributario | 91.935| 91.935 ---------------------------------------------------------------------
1.1.5.2|Fondo di riserva consumi intermedi | 781.562| 781.562 ---------------------------------------------------------------------
2.1.1.0|Funzionamento |10.095.231|10.095.231 ---------------------------------------------------------------------
2.1.5.2|Servizi del Poligrafico dello Stato |10.521.406|10.521.406 ---------------------------------------------------------------------
3.1.1.0|Funzionamento | 2.749.892| 2.749.892 --------------------------------------------------------------------- 3.1.2.16|Oneri per le privatizzazioni | 492.578| 492.578 --------------------------------------------------------------------- 3.1.2.24|Accordi ed organismi internazionali | 60.870| 60.870 ---------------------------------------------------------------------
3.1.5.6|Altri servizi di tesoreria | 322.256| 322.256 --------------------------------------------------------------------- 3.1.5.17|Servizi del Poligrafico dello Stato | 5.797.691| 5.797.691 ---------------------------------------------------------------------
3.1.7.5|Oneri accessori | 1.744| 1.744 ---------------------------------------------------------------------
4.1.1.0|Funzionamento | 3.394.355| 3.394.355 ---------------------------------------------------------------------
4.1.5.1|Accordi ed organismi internazionali | 99.907| 99.907 ---------------------------------------------------------------------
4.1.5.7|Altri servizi di tesoreria | 331.267| 331.267 --------------------------------------------------------------------- 4.1.5.14|Fondo canoni di locazione |29.193.715|29.193.715 ---------------------------------------------------------------------
5.1.1.0|Funzionamento | 967.771| 967.771 ---------------------------------------------------------------------
6.1.1.1|Spese generali di funzionamento | 529.480| 529.480 ---------------------------------------------------------------------
9.1.1.0|Funzionamento | 380.885| 380.885 --------------------------------------------------------------------- 12.1.1.1|Commissariati di governo | 104.595| 104.595 ---------------------------------------------------------------------
| Totale |66.697.367|66.697.367

Ministero delle attivita' produttive
1.1.1.0|Funzionamento | 311.848| 311.848
2.1.1.0|Funzionamento | 442.921| 442.921
2.1.5.4|Fondo di riserva consumi intermedi | 46.143| 46.143
3.1.1.0|Funzionamento | 3.121.899| 3.121.899
3.1.2.7|Cooperative e loro consorzi | 467.930| 467.930
3.1.2.9|Promozione turistica | 37.198| 37.198
4.1.1.0|Funzionamento | 174.346| 174.346
5.1.1.0|Funzionamento | 390.073| 390.073
|Totale | 4.992.358| 4.992.358

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.1.1.0|Funzionamento | 111.397|111.397 ---------------------------------------------------------------------
|Fondo di riserva consumi | |
1.1.5.0|intermedi | 177.386|177.386 ---------------------------------------------------------------------
2.1.1.0|Funzionamento | 44.789| 44.789 ---------------------------------------------------------------------
3.1.1.0|Funzionamento | 64.257| 64.257 ---------------------------------------------------------------------
4.1.1.0|Funzionamento | 152.423|152.423 ---------------------------------------------------------------------
5.1.1.0|Funzionamento | 92.030| 92.030 ---------------------------------------------------------------------
6.1.1.0|Funzionamento | 45.904| 45.904 ---------------------------------------------------------------------
7.1.1.0|Funzionamento | 62.395| 62.395 ---------------------------------------------------------------------
8.1.1.0|Funzionamento | 43.406| 43.406 ---------------------------------------------------------------------
9.1.1.0|Funzionamento | 220.924|220.924 ---------------------------------------------------------------------
9.1.2.2|Occupazione | 2.438| 2.438 ---------------------------------------------------------------------
10.1.1.0|Funzionamento | 116.609|116.609 ---------------------------------------------------------------------
11.1.1.0|Funzionamento | 141.515|141.515 ---------------------------------------------------------------------
12.1.1.0|Funzionamento | 75.624| 75.624 ---------------------------------------------------------------------
13.1.1.0|Funzionamento |3.371.035 3371.035| ---------------------------------------------------------------------
14.1.1.0|Funzionamento | 164.878|164.878 ---------------------------------------------------------------------
15.1.1.0|Funzionamento | 31.208| 31.208 ---------------------------------------------------------------------
Totale|4.920.618 | 4.920.618|

Ministero della giustizia

1.1.1.0|Funzionamento | 879.970| 879.970
2.1.1.0|Funzionamento | 754.555| 754.555
3.1.1.0|Funzionamento | 8.209.444| 8.209.444
5.1.1.0|Funzionamento | 362.558| 362.558
| Totale | 10.206.527| 10.206.527

Ministero degli affari esteri

1.1.1.0|Funzionamento | 14.713| 14.713 ---------------------------------------------------------------------
2.1.1.0|Funzionamento |1.001.577|1.001.577 ---------------------------------------------------------------------
3.1.1.0|Funzionamento | 8.331| 8.331 ---------------------------------------------------------------------
4.1.1.0|Funzionamento | 99.682| 99.682 ---------------------------------------------------------------------
5.1.1.1|Uffici centrali | 70.655| 70.655 ---------------------------------------------------------------------
5.1.1.2|Uffici all'estero | 81.965| 81.965 ---------------------------------------------------------------------
6.1.1.1|Uffici centrali | 606.380| 606.380 ---------------------------------------------------------------------
6.1.1.2|Uffici all'estero |2.798.614|2.798.614 ---------------------------------------------------------------------
7.1.1.0|Funzionamento | 739| 739 ---------------------------------------------------------------------
8.1.1.1|Uffici centrali | 403.928| 403.928 ---------------------------------------------------------------------
8.1.1.2|Uffici all'estero | 12.575| 12.575 ---------------------------------------------------------------------
10.1.1.1|Uffici centrali | 142.348| 142.348 ---------------------------------------------------------------------
|Istituzioni scolastiche e culturali | |
10.1.1.2|all'estero | 63.113| 63.113 ---------------------------------------------------------------------
10.1.2.1|Promozione e relazioni culturali | 16.893| 16.893 ---------------------------------------------------------------------
11.1.1.0|Funzionamento |2.621.724|2.621.724 ---------------------------------------------------------------------
11.1.2.2|Collettivita' italiana all'estero | 145.297| 145.297 ---------------------------------------------------------------------
12.1.1.0|Funzionamento | 1.467| 1.467 ---------------------------------------------------------------------
13.1.1.0|Funzionamento | 424.065| 424.065 ---------------------------------------------------------------------
14.1.1.0|Funzionamento | 207.159| 207.159 ---------------------------------------------------------------------
15.1.1.0|Funzionamento | 11.282| 11.282 ---------------------------------------------------------------------
16.1.1.0|Funzionamento | 8.001| 8.001 ---------------------------------------------------------------------
17.1.1.0|Funzionamento | 2.170| 2.170 ---------------------------------------------------------------------
18.1.1.0|Funzionamento | 6.301| 6.301 ---------------------------------------------------------------------
19.1.1.0|Funzionamento | 3.468| 3.468 ---------------------------------------------------------------------
20.1.1.0|Funzionamento | 5.708| 5.708 ---------------------------------------------------------------------
Totale|8.758.155 |8.758.155|

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

1.1.1.0|Funzionamento | 573.835| 573.835 ---------------------------------------------------------------------
2.1.1.1|Uffici centrali | 5.426.201| 5.426.201 ---------------------------------------------------------------------
2.1.5.7|Fondo di riserva consumi intermedi | 2.504.851| 2.504.851 ---------------------------------------------------------------------
3.1.1.1|Uffici centrali | 9.060.979| 9.060.979 ---------------------------------------------------------------------
3.1.2.5|Interventi diversi | 373.107| 373.107 ---------------------------------------------------------------------
4.1.1.1|Uffici centrali | 2.149.323| 2.149.323 ---------------------------------------------------------------------
|Accademie ed Istituti superiori | |
|musicali, coreutici e per le industrie| |
4.1.1.2|artistiche | 43.577| 43.577 ---------------------------------------------------------------------
7.1.1.1|Uffici regionali | 640.546| 640.546 ---------------------------------------------------------------------
7.1.1.2|Strutture scolastiche | 6.283.015| 6.283.015 ---------------------------------------------------------------------
8.1.1.1|Uffici regionali | 373.638| 373.638 ---------------------------------------------------------------------
8.1.1.2|Strutture scolastiche | 3.528.486| 3.528.486 ---------------------------------------------------------------------
9.1.1.1|Uffici regionali | 162.592| 162.592 ---------------------------------------------------------------------
9.1.1.2|Strutture scolastiche | 1.732.872| 1.732.872 --------------------------------------------------------------------- 10.1.1.1|Uffici regionali | 444.577| 444.577 --------------------------------------------------------------------- 10.1.1.2|Strutture scolastiche | 4.726.173| 4.726.173 --------------------------------------------------------------------- 11.1.1.1|Uffici regionali | 338.360| 338.360 --------------------------------------------------------------------- 11.1.1.2|Strutture scolastiche | 3.811.689| 3.811.689 --------------------------------------------------------------------- 12.1.1.1|Uffici regionali | 147.925| 147.925 --------------------------------------------------------------------- 12.1.1.2|Strutture scolastiche | 990.875| 990.875 --------------------------------------------------------------------- 13.1.1.1|Uffici regionali | 381.884| 381.884 --------------------------------------------------------------------- 13.1.1.2|Strutture scolastiche | 3.572.629| 3.572.629 --------------------------------------------------------------------- 14.1.1.1|Uffici regionali | 100.088| 100.088 --------------------------------------------------------------------- 14.1.1.3|Strutture scolastiche | 532.326| 532.326 --------------------------------------------------------------------- 15.1.1.1|Uffici regionali | 447.616| 447.616 --------------------------------------------------------------------- 15.1.1.2|Strutture scolastiche | 9.351.728| 9.351.728 --------------------------------------------------------------------- 16.1.1.1|Uffici regionali | 193.819| 193.819 --------------------------------------------------------------------- 16.1.1.2|Strutture scolastiche | 1.837.305| 1.837.305 --------------------------------------------------------------------- 17.1.1.1|Uffici regionali | 96.337| 96.337 --------------------------------------------------------------------- 17.1.1.2|Strutture scolastiche | 550.244| 550.244 --------------------------------------------------------------------- 18.1.1.1|Uffici regionali | 188.740| 188.740 --------------------------------------------------------------------- 18.1.1.2|Strutture scolastiche | 1.418.481| 1.418.481 --------------------------------------------------------------------- 19.1.1.1|Uffici regionali | 497.811| 497.811 --------------------------------------------------------------------- 19.1.1.2|Strutture scolastiche | 2.497.750| 2.497.750 --------------------------------------------------------------------- 20.1.1.1|Uffici regionali | 733.887| 733.887 --------------------------------------------------------------------- 20.1.1.2|Strutture scolastiche | 5.751.179| 5.751.179 --------------------------------------------------------------------- 21.1.1.1|Uffici regionali | 92.901| 92.901 --------------------------------------------------------------------- 21.1.1.2|Strutture scolastiche | 9.396| 9.396 --------------------------------------------------------------------- 22.1.1.1|Uffici regionali | 394.300| 394.300 --------------------------------------------------------------------- 22.1.1.2|Strutture scolastiche | 3.641.994| 3.641.994 --------------------------------------------------------------------- 23.1.1.1|Uffici regionali | 199.459| 199.459 --------------------------------------------------------------------- 23.1.1.2|Strutture scolastiche | 1.408.926| 1.408.926 --------------------------------------------------------------------- 24.1.1.1|Uffici regionali | 303.001| 303.001 --------------------------------------------------------------------- 24.1.1.2|Strutture scolastiche | 6.796.367| 6.796.367 ---------------------------------------------------------------------
| Totale |84.310.789|84.310.789

Ministero dell'interno

1.1.1.0|Funzionamento | 186.976| 186.976 2,1.1.0|Funzionamento | 7.977.592| 7.977.592 2.1.2.7|Spese elettorali (Funzionamento uffici)|80.687.505|80.687.505 2.1.5.4|Fondo di riserva consumi intermedi | 370.383| 370.383 4.1.1.0|Funzionamento | 1.138.587| 1.138.587
| Totale |90.361.043|90.361.043

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1.1.1.0|Funzionamento | 969.987| 969.987
2.1.1.0|Funzionamento | 230.196| 230.196
2.1.2.1|Parchi nazionali e aree protette | 1.563| 1.563
2.1.2.5|Difesa del mare | 2.800| 2.800
3.1.1.0|Funzionamento | 493.798| 493.798
4.1.1.0|Funzionamento | 101.386| 101.386
5.1.1.0|Funzionamento | 3.517.054| 3.517.054
6.1.1.0|Funzionamento | 124.912| 124.912
6.1.2.1|Manutenzione opere idrauliche | 49.481| 49.481
7.1.1.0|Funzionamento | 739.886| 739.886
| Totale | 6.231.063| 6.231.063

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.1.1.1|Gabinetto e altri uffici | 592.363| 592.363
2.1.1.0|Funzionamento | 2.642.462| 2.642.462
3.1.1.0|Funzionamento | 340.578| 340.578
3.1.5.1|Manutenzione sedi uffici statali | 202.698| 202.698
4.1.1.0|Funzionamento | 389.180| 389.180
4.1.2.11|Manutenzione opere marittime | 17.381| 17.381
5.1.1.0|Funzionamento | 6.406.278| 6.406.278
7.1.1.0|Funzionamento | 285.725| 285.725
| Totale | 10.876.665| 10.876.665

Ministero delle comunicazioni

1.1.1.0|Funzionamento | 92.141| 92.141
2.1.1.0|Funzionamento | 33.259| 33.259
3.1.1.0|Funzionamento | 110.653| 110.653
4.1.1.0|Funzionamento | 20.212| 20.212
5.1.1.0|Funzionamento | 58.428| 58.428
5.1.2.1|Controllo emissioni radioelettriche | 7.628| 7.628
6.1.1.0|Funzionamento | 31.307| 31.307
7.1.1.0|Funzionamento | 52.966| 52.966
8.1.1.0|Funzionamento | 365.222| 365.222
| Totale | 771.816| 771.816

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.1.1.0|Funzionamento | 380.947| 380.947 --------------------------------------------------------------------- 2.1.1.0|Funzionamento | 240.103| 240.103 --------------------------------------------------------------------- 3.1.1.0|Funzionamento | 998.979| 998.979 ---------------------------------------------------------------------
|Enti e istituti di ricerca, informazione,| | 3.1.2.1|sperimentazione e controllo | 144.205| 144.205 --------------------------------------------------------------------- 4.1.1.0|Funzionamento | 463.219| 463.219 ---------------------------------------------------------------------
| Totale |2.227.453|2.227.453

Ministero per i beni e le attivita' culturali

1.1.1.0|Funzionamento | 262.008| 262.008
2.1.1.0|Funzionamento | 104.195| 104.195
2.1.5.4|Fondo di riserva consumi intermedi | 107.225| 107.225
3.1.1.0|Funzionamento | 436.077| 436.077
4.1.1.0|Funzionamento | 2.725.740| 2.725.740
5.1.1.0|Funzionamento | 521.449| 521.449
| Totale | 4.156.694| 4.156.694

Ministero della salute

1.1.1.0|Funzionamento | 57.751| 57.751
2.1.1.0|Funzionamento | 510.102| 510.102
3.1.1.0|Funzionamento | 1.063.750| 1.063.75
3.1.2.13|Informazione e prevenzione | 226.251| 226.251
3.1.2.18|Nuclei antisofisticazioni e sanita'| 125.966| 125.966
4.1.1.0|Funzionamento | 3.345.402| 3.345.402
4.1.2.5|Interventi diversi | 160.228| 160.228
| Totale | 5.489.451| 5.489.451
| Totale generale |300.000.000|300.000.000

(1) Le misure riduttive di competenza hanno riguardato esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria.
ELENCO 2
(Art. 11-ter)

Riduzione di cassa delle spese
per investimenti fissi lordi (categoria 21)

Riduzione
di cassa

Ministero dell'economia e delle finanze

1.2.3.1|Informatica di servizio | 1.054.514 ---------------------------------------------------------------------
1.2.3.2|Beni mobili | 209.506 ---------------------------------------------------------------------
2.2.3.1|Informatica di servizio | 13.017.120 ---------------------------------------------------------------------
2.2.3.2|Beni mobili | 275.154 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.5|Informatica di servizio | 4.444.782 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.40|Beni mobili | 15.117 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.44|Giochi olimpici invernali | 55.700.411 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.49|Regioni a statuto ordinario | 11.339.018 ---------------------------------------------------------------------
4.2.3.2|Informatica di servizio | 41.578.637 --------------------------------------------------------------------- 4.2.3.18|Beni mobili | 1.427.117 --------------------------------------------------------------------- 4.2.3.30|Monitoraggio spesa sanitaria | 36.291.399 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.14|Informatica di servizio | 23.796 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.15|Beni mobili | 161.806 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.19|Aree sottoutilizzate | 3.789.608 ---------------------------------------------------------------------
6.2.3.1|Edilizia di servizio | 956.802 ---------------------------------------------------------------------
6.2.3.2|Informatica di servizio | 15.034.086 ---------------------------------------------------------------------
6.2.3.3|Beni mobili | 214.724 ---------------------------------------------------------------------
|Gestione residui del soppresso Dipartimento |
6.2.3.8|delle entrate | 412.261 ---------------------------------------------------------------------
9.2.3.1|Beni mobili | 36.642 --------------------------------------------------------------------- 9.2.10.2|Informatica di servizio | 475.204 --------------------------------------------------------------------- 12.2.3.1|Beni mobili | 1.192 ---------------------------------------------------------------------
| Totale |186.458.896

Ministero delle attivita' produttive

1.2.3.1|Informatica di servizio | 435.544 ---------------------------------------------------------------------
1.2.3.2|Beni mobili | 7.234 ---------------------------------------------------------------------
2.2.3.1|Informatica di servizio | 638.807 ---------------------------------------------------------------------
2.2.3.2|Beni mobili | 95.891 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.1|Ricerca scientifica | 716.055 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.2|Informatica di servizio | 1.327.228 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.9|Beni mobili | 15.237 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.12|Proprieta' industriale | 818.502 ---------------------------------------------------------------------
4.2.3.1|Informatica di servizio | 92.937 ---------------------------------------------------------------------
4.2.3.3|Piano Energetico Nazionale | 8.884.312 ---------------------------------------------------------------------
4.2.3.6|Beni mobili | 3.766 ---------------------------------------------------------------------
5.2.3.1|Informatica di servizio | 418.073 ---------------------------------------------------------------------
5.2.3.4|Beni mobili | 17.815 ---------------------------------------------------------------------
5.2.3.5|Promozione e tutela del made in Italy |22.366.169 ---------------------------------------------------------------------
|Sportelli all'estero e strumenti per |
5.2.3.7|l'internazionalizzazione |28.133.959 ---------------------------------------------------------------------
| Totale |63.971.529

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.2.3.1|Informatica di servizio | 2.562
1.2.3.2|Beni mobili | 65
2.2.3.1|Beni mobili | 4.272
3.2.3.3|Beni mobili | 14.522
4.2.3.1|Beni mobili | 23.277
5.2.3.1|Beni mobili | 3.417
6.2.3.2|Beni mobili | 4.272
7.2.3.1|Beni mobili | 69.602
8.2.3.1|Beni mobili | 5.057
9.2.3.1|Beni mobili | 27.335
10.2.3.3|Beni mobili | 25.201
11.2.3.2|Beni mobili | 5.235
12.2.3.1|Informatica di servizio | 228.759
12.2.3.2|Beni mobili | 16.231
13.2.3.1|Beni mobili | 759.616
14.2.3.1|Beni mobili | 28.092
15.2.3.1|Beni mobili | 6.194
| Totale | 1.223.709

Ministero della giustizia

1.2.3.2|Beni mobili | 135.780 ---------------------------------------------------------------------
|Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia | 1.2.3.3|penitenziaria e giudiziaria |122.728.100 --------------------------------------------------------------------- 2.2.3.3|Beni mobili | 443.397 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.1|Edilizia di servizio | 8.199.396 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.2|Attrezzature e impianti | 12.816.571 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.3|Informatica di servizio |21.429.483. --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.4|Beni mobili | 1.502 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.1|Edilizia di servizio | 141.374 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.2|Attrezzature e impianti | 342.438 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.3|Beni mobili | 6.852 ---------------------------------------------------------------------
| Totale |166.244.894

Ministero degli affari esteri

1.2.3.1|Beni mobili | 13.899
2.2.3.3|Beni mobili | 8.572
2.2.3.4|Altri investimenti | 226.887
3.2.3.1|Beni mobili | 535
4.2.3.2|Beni mobili | 3.584
5.2.3.1|Beni mobili | 3.658
6.2.3.2|Beni mobili | 7.174
6.2.3.3|Edilizia di servizio | 6.745.298
7.2.3.1|Beni mobili | 1.534
8.2.3.1|Beni mobili | 5.851
8.2.3.2|Informatica di servizio | 471.583
10.2.3.1|Beni mobili | 2.583
11.2.3.1|Beni mobili | 5.910
12.2.3.1|Beni mobili | 5.244
13.2.3.1|Beni mobili | 401
14.2.3.1|Beni mobili | 4.889
15.2.3.1|Beni mobili | 8.032
16.2.3.1|Beni mobili | 2.245
17.2.3.1|Beni mobili | 5.355
18.2.3.1|Beni mobili | 7.382
19.2.3.1|Beni mobili | 6.081
20.2.3.1|Beni mobili | 3.832
| Totale | 7.540.529

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

1.2.3.1|Beni mobili | 38.219
2.2.3.1|Beni mobili | 3.636.824
2.2.3.3|Strutture scolastiche | 1.891.938
2.2.3.4|Fondi da ripartire per l'operativita' scolastica|48.968.542
3.2.3.3|Beni mobili | 127.027
4.2.3.1|Beni mobili | 1.650
4.2.3.13|Informatica di servizio | 295.964
7.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro | 1.956.789
7.2.3.5|Strutture scolastiche | 48.467
8.2.3.3|Beni mobili | 19.573
8.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro | 1.097.341
9.2.3.3|Beni mobili | 26.526
9.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro | 349.329
10.2.3.2|Interventi integrativi disabili | 115.568
10.2.3.3|Beni mobili | 50.829
10.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro | 816.394
11.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro | 851.720
12.2.3.2|Interventi integrativi disabili | 56.733
12.2.3.3|Beni mobili | 30.322
12.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro | 325.532
13.2.3.2|Interventi integrativi disabili | 78.096
13.2.3.3|Beni mobili | 63.755
13.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro | 632.570
14.2.3.2|Interventi integrativi disabili | 19.612
14.2.3.3|Beni mobili | 13.178
14.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro | 282.711
15.2.3.1|Interventi integrativi disabili | 226.240
15.2.3.3|Strutture scolastiche | 307.376
15.2.3.5|Igiene e sicurezza sul lavoro | 1.327.351
16.2.3.2|Interventi integrativi disabili | 35.371
16.2.3.3|Beni mobili | 5.939
16.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro | 460.905
17.2.3.2|Interventi integrativi disabili | 10.155
17.2.3.3|Beni mobili | 11.834
17.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro | 140.447
18.2.3.2|Interventi integrativi disabili | 47.977
18.2.3.3|Beni mobili | 13.598
18.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro | 465.623
19.2.3.3|Beni mobili | 18.853
19.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro | 1.183.208
20.2.3.4|Interventi integrativi disabili | 1.839.322
21.2.3.2|Interventi integrativi disabili | 17.861
21.2.3.4|Beni mobili | 19.846
21.2.3.5|Igiene e sicurezza sul lavoro | 271.235
22.2.3.2|Interventi integrativi disabili | 78.797
22.2.3.4|Beni mobili | 40.160
22.2.3.5|Igiene e sicurezza sul lavoro | 982.284
23.2.3.4|Beni mobili | 9.670
23.2.3.5|Igiene e sicurezza sul lavoro | 124.806
24.2.3.4|Beni mobili | 11.869
24.2.3.5|Igiene e sicurezza sul lavoro | 1.659.799
| Totale |71.105.737

Ministero dell'interno

1.2.3.1|Beni mobili | 718.666
2.2.3.1|Informatica di servizio | 9.504.656
2.2.3.2|Progetti finalizzati | 55.147.718
2.2.3.3|Beni mobili | 598.541
4.2.3.1|Opere varie | 47.826.425
4.2.3.3|Beni mobili | 175.876
4.2.3.4|Informatica di servizio | 3.421.176
| Totale | 117.393.059

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1.2.3.1|Programmi di tutela ambientale | 18.082.994 ---------------------------------------------------------------------
1.2.3.3|Beni mobili | 100.562 --------------------------------------------------------------------- 2.2.3.10|Parchi nazionali e aree protette | 14.175.700 --------------------------------------------------------------------- 2.2.3.12|Difesa del mare | 1.423.741 --------------------------------------------------------------------- 2.2.3.13|Mezzi navali ed aerei | 14.992.006 --------------------------------------------------------------------- 2.2.3.14|Beni mobili | 117.522 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.1|Piani disinquinamento | 3.365.560 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.2|Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo | 90.963 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.3|Intese istituzionali di programma | 2.304.776 ---------------------------------------------------------------------
|Acquedotti, fognature ed opere |
3.2.3.4|igienico-sanitarie | 2.711.119 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.5|Interventi per Venezia | 10.800.994 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.6|Beni mobili | 133.098 --------------------------------------------------------------------- 4.2.3.12|Ricerca ambientale | 2.332.396 --------------------------------------------------------------------- 4.2.3.15|Accordi ed organismi internazionali | 25.009.940 ---------------------------------------------------------------------
|Informazione, monitoraggio e progetti in materia| 4.2.3.16|ambientale | 23.899.601 --------------------------------------------------------------------- 4.2.3.17|Beni mobili | 27.535 ---------------------------------------------------------------------
5.2.3.2|Piani disinquinamento | 4.767.798 ---------------------------------------------------------------------
5.2.3.6|Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico | 8.916.087 ---------------------------------------------------------------------
|Informazione, monitoraggio e progetti in materia|
5.2.3.9|ambientale | 11.907.894 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.10|Beni mobili | 140.559 ---------------------------------------------------------------------
6.2.3.1|Informatica di servizio | 4.538 ---------------------------------------------------------------------
6.2.3.3|Opere varie | 16.335 ---------------------------------------------------------------------
6.2.3.4|Calamita' naturali e danni bellici | 753.328 ---------------------------------------------------------------------
6.2.3.5|Opere idrauliche e sistemazione del suolo | 1.650.803 ---------------------------------------------------------------------
6.2.3.6|Intese istituzionali di programma | 3.773 ---------------------------------------------------------------------
6.2.3.7|Beni mobili | 141.467 ---------------------------------------------------------------------
7.2.3.1|Informatica di servizio | 378.028 ---------------------------------------------------------------------
|Informazione, monitoraggio e progetti in materia|
7.2.3.4|ambientale | 299.679 ---------------------------------------------------------------------
7.2.3.5|Beni mobili | 163.419 ---------------------------------------------------------------------
| Totale |148.712.213

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.2.3.1|Informatica di servizio | 28.255
1.2.3.2|Beni mobili | 5.540
2.2.3.2|Informatica di servizio | 21.666.173
2.2.3.5|Opere varie | 20.331
2.2.3.8|Fondo progettazione opere pubbliche | 235.530
2.2.3.9|Intese istituzionali di programma | 1.506.901
2.2.3.10|Beni mobili | 438.582
2.2.3.14|Enti ed organismi portuali | 14.677.420
3.2.3.1|Edilizia di servizio | 44.727.102
3.2.3.2|Interventi nel territorio di Trieste | 2.155.825
3.2.3.3|Interventi nelle grandi citta' | 421.446
3.2.3.4|Risanamento e ricostruzione zone terremotate | 1.180.562
3.2.3.6|Edilizia scolastica | 4.758
3.2.3.7|Edilizia giudiziaria | 4.443.048
3.2.3.8|Opere stradali | 11.432.290
3.2.3.9|Opere varie | 2.430.257
3.2.3.10|Calamita' naturali e danni bellici | 5.938.484
3.2.3.19|Patrimonio culturale non statale | 1.962.681
3.2.3.21|Patrimonio culturale statale | 566.862
3.2.3.23|Intese istituzionali di programma | 2.145.460
3.2.3.24|Beni mobili | 125.376
3.2.3.25|Informatica di servizio | 6.940
3.2.3.28|Aree sottoutilizzate | 29.275.349
4.2.3.3|Opere marittime e portuali | 302.698.950
4.2.3.4|Informatica di servizio | 135.271
4.2.3.7|Sistemi idroviari | 13.714.367
4.2.3.10|Intese istituzionali di programma | 12.191
4.2.3.11|Beni mobili | 174.183
5.2.3.1|Edilizia di servizio | 2.799.003
5.2.3.2|Attrezzature e impianti | 4.207.240
5.2.3.3|Informatica di servizio | 3.148.276
5.2.3.13|Beni mobili | 35.055
5.2.3.14|Opere varie | 5.350.743
7.2.3.1|Beni mobili | 41.697
7.2.3.2|Informatica di servizio | 40.895
| Totale | 477.753.043

Ministero delle comunicazioni

1.2.3.1|Beni mobili | 133
2.2.3.4|Reti di comunicazione | 12.838.518
3.2.3.1|Beni mobili | 37.481
4.2.3.2|Beni mobili | 3.748
5.2.3.1|Controllo emissioni radioelettriche | 3.345.403
6.2.3.1|Beni mobili | 5.575
7.2.3.2|Beni mobili | 2.672
7.2.3.3|Ricerca scientifica | 663.197
7.2.3.5|Progetti informatici strategici | 766.845
8.2.3.1|Informatica di servizio | 224.734
8.2.3.2|Beni mobili | 141.352
| Totale | 18.029.657

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.2.3.1|Beni mobili | 11.292 ---------------------------------------------------------------------
|Enti e istituti di ricerca, informazione, |
2.2.3.1|sperimentazione e controllo | 997.695 ---------------------------------------------------------------------
2.2.3.8|Beni mobili | 31.218 ---------------------------------------------------------------------
|Enti e istituti di ricerca, informazione, |
3.2.3.2|sperimentazione e controllo | 33.497.180 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.3|Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario | 38.073.957 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.4|Informazione e ricerca | 2.172.663 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.6|Beni mobili | 1.024.261 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.8|Informatica di servizio | 32.895.691 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.13|Intese istituzionali di programma | 956.172 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.16|Aree sottoutilizzate | 38.766.647 ---------------------------------------------------------------------
4.2.3.3|Beni mobili | 1.370.187 ---------------------------------------------------------------------
4.2.3.4|Edilizia di servizio | 3.214.648 ---------------------------------------------------------------------
4.2.3.5|Informatica di servizio | 729.316 ---------------------------------------------------------------------
| Totale |153.740.927

Ministero per i beni e le attivita' culturali
1.2.3.1|Informatica di servizio |144.767 ---------------------------------------------------------------------
1.2.3.4|Beni mobili |844 ---------------------------------------------------------------------
2.2.3.1|Informatica di servizio |3.025.924 ---------------------------------------------------------------------
2.2.3.4|Patrimonio culturale statale |20.576.625 ---------------------------------------------------------------------
2.2.3.8|Beni mobili |165 --------------------------------------------------------------------- 2.2.3.10|Intese istituzionali di programma |15.527.927 ---------------------------------------------------------------------
|Interventi a favore dei beni e delle attivita' | 2.2.3.11|culturali |662.792 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.1|Informatica di servizio |8.726.099 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.2|Enti ed attivita' culturali |13.082.235 ---------------------------------------------------------------------
|Acquisizione di beni bibliografici e |
3.2.3.5|archivistici |1.766.207 ---------------------------------------------------------------------
3.2.3.8|Intese istituzionali di programma |823.378 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.11|Beni mobili |5.419 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.12|Patrimonio librario e archivistico statale |45.536.229 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.14|Ricerca scientifica |716.192 ---------------------------------------------------------------------
4.2.3.2|Informatica di servizio |823.508 ---------------------------------------------------------------------
4.2.3.4|Patrimonio culturale statale |70.057.706 ---------------------------------------------------------------------
4.2.3.5|Intese istituzionali di programma |493.768 ---------------------------------------------------------------------
4.2.3.8|Beni mobili |514.975 --------------------------------------------------------------------- 4.2.3.10|Sistema cartografico |869.852 ---------------------------------------------------------------------
5.2.3.2|Informatica di servizio |22.968 ---------------------------------------------------------------------
5.2.3.8|Beni mobili |24.568 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.10|Patrimonio culturale statale |43.088 ---------------------------------------------------------------------
| Totale |183.445.237

Ministero della salute

1.2.3.2|Beni mobili | 2.519
2.2.3.1|Beni mobili | 57.098
2.2.3.4|Informatica di servizio | 3.893.663
3.2.3.1|Beni mobili | 175.898
4.2.3.1|Beni mobili | 14.311
4.2.3.2|Tutela salute mentale | 237.081
| Totale | 4.380.570
| Totale complessivo | 1.600.000.000