Gazzetta n. 280 del 2005-12-01
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2005
Inserimento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;
Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;
Considerato che gli Enti pubblici di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire non possono detenere disponibilita' depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al tre per cento delle entrate correnti di competenza;
Considerato che, ai sensi del primo comma l'art. 2 della legge n. 720 del 1984 le disposizioni dell'art. 40 della predetta legge n. 119 del 1981 si applicano agli enti ed organismi pubblici inseriti nella tabella B allegata alla citata legge n. 720/1984;
Considerato che l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e' un ente pubblico che riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato e che, pertanto, e' opportuno includerlo nella tabella B della citata legge n. 720/1984 al pari di altri enti previdenziali pubblici;
Tenuto conto dei decreti attuativi della legge n. 720 del 1984 e delle istruzioni recate in materia dalla circolare del Ministero del tesoro 10 febbraio 1990, n. 176, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1990;
Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Articolo unico
1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e' inserito dal 1° novembre 2005, nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720.
2. Entro il 31 ottobre 2005, l'Ente dovra' provvedere al versamento di tutte le disponibilita' liquide detenute sul sistema bancario e postale che eccedano il limite del tre per cento delle entrate citato in premessa nell'apposito conto corrente infruttifero che verra' aperto presso la Tesoreria centrale.
3. Entro il 31 dicembre 2005 l'Ente dovra' provvedere altresi' allo smobilizzo dei titoli di sua proprieta', disponendo il versamento del ricavato sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 2. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli e i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari provenienti da atti di liberalita' di privati (come eredita', legati, donazioni) e affetti da vincolo di destinazione, nonche' i titoli concernenti la partecipazione a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalita' istituzionali.
4. Le disponibilita' che concorrono al limite del tre per cento possono essere indistintamente costituite da disponibilita' liquide e/o da valori mobiliari.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2005
p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 254