Gazzetta n. 280 del 2005-12-01
DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 2005, n. 247
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle societa', nonche' altre disposizioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ed in particolare l'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con cui e' stata, tra l'altro, istituita l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ed in particolare gli articoli 11 e 11-bis, recanti, rispettivamente, disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e disposizioni per operare le variazioni fiscali del valore della produzione netta;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare gli articoli 5 e 7, con i quali sono state introdotte, rispettivamente, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi e l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato: «fiscale», ed in particolare l'articolo 10, comma 6, il quale prevede che, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge delega, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'articolo 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa' mediante modifica delle norme del testo unico delle imposte sui redditi;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni correttive e di coordinamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle societa';
Considerato che, in attesa della piena attuazione della predetta delega legislativa e della articolazione in un codice della riforma del sistema fiscale statale, si e' proceduto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della citata legge n. 80 del 2003, alla modificazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi direttamente funzionali all'attuazione della riforma dell'imposta sul reddito delle societa';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legisltiva e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca la disciplina
dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli
articoli 14 e 16 riguardano, rispettivamente, l'adozione
dei decreti legislativi e la valutazione delle conseguenze
finanziarie degli atti aventi valore o forza di legge.
- Per il testo dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto legislativo, si rinvia alle
note all'art. 18.
- Per il testo degli articoli 11 e 11-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificati dal
presente decreto legislativo, si rinvia alle note all'art.
17.
- Per il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificati dal
presente decreto legislativo, si rinvia alle note agli
articoli 15 e 16.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 7 aprile
2003, n. 80, contenente norme per la delega al Governo per
la riforma del sistema fiscale statale:
«Art. 10 (Attuazione, raccordi e copertura
finanziaria). - 1. L'attuazione della riforma e' modulata
con piu' decreti legislativi, da emanare entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei
saldi economici e finanziari netti dei singoli settori
istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema
previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del
Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui
all'art. 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
integrata dei necessari elementi di informazione.
1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli
articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto
societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6.
2. Dai decreti legislativi di attuazione degli
articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori
oneri, si procede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3
e 8 contengono esclusivamente misure a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare
oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai
sensi dei commi 4 e 5.
4. Nel Documento di programmazione
economico-finanziaria sono indicate annualmente le
variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le
modifiche da introdurre al regime di imposizione personale
e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la
legge finanziaria reca le modifiche al regime di
imposizione personale e quelle relative alla progressiva
eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e
definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri
derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli
articoli 3 e 8.
6. Fino alla data di scadenza del termine per
l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili,
non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i
due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi di cui alla presente legge, possono
essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le
modificazioni legislative necessarie per il migliore
coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita
normativa transitoria escludera' inasprimenti fiscali,
rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione
pregressa.
7. Fino al completamento del processo di riforma
costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e
qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e
regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In
particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sara'
compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da
compartecipazioni, da attuare nell'ambito degli equilibri
di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni
del federalismo fiscale.».



Art. 2.
Redditi di capitale
1. All'articolo 44, comma 2, del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;»;
b) la lettera b) e' soppressa.
2. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),»;
2) le parole: «alla data di stipula del contratto secondo che» sono sostituite dalle seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.»;
b) al comma 4:
1) le parole: «gli utili provenienti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.».
3. Le disposizioni degli articoli 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, 47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006; quelle di cui all'articolo 47, commi 2, primo periodo, e 4, primo periodo, del medesimo testo unico, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue
perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice
civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto
della lettera d), del comma 2, dell'art. 53; e' ricompresa
tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti
di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle
sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'art. 2554 del codice civile, salvo il disposto della
lettera c), del comma 2, dell'art. 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione,
nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti
contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis), del
comma 1, dell'art. 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e
gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'art. 73, comma 1, lettera d), si considerano similari
alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia
totalmente indeducibile nella determinazione del reddito
nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a
tale fine l'indeducibilita' deve risultare da una
dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi
certi e precisi;
b) (soppressa);
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 47 (Utili da partecipazione). - 1. Salvi i casi
di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), gli utili
distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle societa' o dagli enti indicati
nell'art. 73, anche in occasione della liquidazione,
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo limitatamente al 40 per cento del loro
ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
presumono prioritariamente distribuiti l'utile
dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5
per la quota di esse non accantonata in sospensione di
imposta.
2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al
comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5
per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima
della data di stipula del contratto nel caso in cui si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante
determina il reddito in base alle disposizioni di cui
all'art. 66, gli utili di cui al periodo precedente
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento,
qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma
delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del
costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi
ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non
residenti, la disposizione del periodo precedente si
applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali
condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'art. 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili relativi alla partecipazione al
capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
corrisposti da societa' residenti in Paesi o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art.
167, comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano
gia' stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello
stesso art. 167 e dell'art. 168 o se ivi residenti sia
avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
lettera b), dello stesso art. 167, del rispetto delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art.
87. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche alle remunerazioni di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con
associazioni residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II.».



Art. 3.
Redditi di impresa
1. All'articolo 56, comma 5, del testo unico, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.».
2. All'articolo 59, del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
3. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in societa' il cui reddito e' imputato ai soci per effetto dell'articolo 116.».
4. Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 56, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 56 (Determinazione del reddito d'impresa). -
1.-4. (Omissis).
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita'
di allevamento di animali oltre il limite di cui alla
lettera b) del comma 2 dell'art. 32 il reddito relativo
alla parte eccedente concorre a formare il reddito
d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun
capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario
riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener
conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese
e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al
primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei
confronti dei redditi di cui all'art. 55, comma 2, lettera
c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli
allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di
propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta',
in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto
di cui all'art. 96, i proventi dell'allevamento di animali
di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi
stabilito. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore
a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono
ragguagliati alla durata di esso.».
- Si riporta il testo dell'art. 59 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 59 (Dividendi). - 1. Gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e
degli enti di cui all'art. 73, nonche' quelli relativi ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44,
comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella
misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio
in cui sono percepiti. Si applica l'art. 47, per quanto non
diversamente previsto dal periodo precedente.
2. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 62 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 62 (Pro rata patrimoniale). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 97, comma 1, il valore di libro
delle partecipazioni di cui all'art. 87, rileva nella
stessa percentuale di cui all'art. 58, comma 2. Ai fini
dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo
periodo, dell'art. 97, si fa riferimento alle
partecipazioni in societa' il cui reddito e' imputato ai
soci per effetto dell'art. 116.».



Art. 4.
Redditi diversi
1. All'articolo 67 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) della lettera c) del comma 1 e' sostituito dal seguente: «2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;»;
b) al numero 1) della lettera c-bis) del comma 1, le parole: «di cui alla lettera f) dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),» e le parole «alla data di stipula del contratto secondo che» sono sostituite dalle seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che»;
c) al comma 1-bis, dopo le parole: «i titoli,» sono inserite le seguenti: «gli strumenti finanziari, i contratti,».
2. All'articolo 68 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 67,» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo,»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da societa' residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.»;
c) al comma 5, dopo le parole: «alle lettere c-bis)» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui al comma 4,»;
d) al comma 7, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)».
3. Le disposizioni degli articoli 67, commi 1, lettere c), numero 2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c), n. 2), ultimo periodo, e 68, commi 3, 4 e 5, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 67 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2, dell'art. 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore
al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato
prima della data di stipula del contratto secondo che si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni
di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 58;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio
diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI,
dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale
per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalita' sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi
in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da
parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
- Si riporta il testo dell'art. 68 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 67 sono costituite
dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di
costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo
inerente al bene medesimo.
2. Per i terreni di cui alla lettera a), comma 1,
dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il
costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di
cui alla lettera b), del comma 1, dell'art. 67 e'
costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro
costo inerente, rivalutato in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per
effetto di successione o donazione si assume come prezzo di
acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed
atti registrati, od in seguito definito e liquidato,
aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche'
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c), del comma 1,
dell'art. 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del
presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare,
sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione,
fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'art. 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui
all'art. 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da
societa' residenti in Paesi o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato ai sensi dell'art. 167, comma 4,
salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dello stesso art. 167, del rispetto delle condizioni
indicate nella lettera c), del comma 1, dell'art. 87,
concorrono a formare il reddito per il loro intero
ammontare. La disposizione del periodo precedente non si
applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1,
dell'art. 67, emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui
ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse
da quelle di cui al comma 4, e c-ter), del comma 1,
dell'art. 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
art. 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e
delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle
plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere
portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma
non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter), del comma 1, dell'art. 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'art. 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b);
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti
di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), del
comma 1, dell'art. 67, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e'
verificato il superamento delle percentuali si considerano
percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1, dell'art. 67, il corrispettivo e'
costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater), del comma
1, dell'art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'art. 67, i premi pagati o riscossi concorrono
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche se la
cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater) del comma 1, dell'art. 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies), del comma 1, dell'art. 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.».



Art. 5.
Soggetti passivi e disposizioni generali
1. All'articolo 76 del testo unico il comma 3 e' abrogato.
2. All'articolo 80, comma 1, del testo unico, le parole: «crediti di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «crediti per le imposte pagate all'estero».
3. Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 76 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art.76 (Periodo d'imposta). - 1. L'imposta e' dovuta
per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito
negli articoli 80 e 84.
2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o
periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato
dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata
dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata
dalla legge o dall'atto costitutivo, o e' determinata in
due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito
dall'anno solare.
3. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 80 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art 80 (Riporto o rimborso delle eccedenze). - 1. Se
l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate
all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in
acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello
dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi
ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.».



Art. 6.
Determinazione della base imponibile
1. All'articolo 86 del testo unico dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.».
2. All'articolo 87 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis.»;
d) il comma 7 e' abrogato.
3. All'articolo 88, comma 4, del testo unico e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni.».
4. All'articolo 89 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti «lettere a), b) e c)»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».
5. All'articolo 93 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere autorizzate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito. La richiesta dell'autorizzazione e' presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.»;
b) il comma 7 e' abrogato.
6. All'articolo 95 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, la parola: «primo» e' sostituita dalla seguente: «secondo»;
b) al comma 5 le parole: «di cui all'articolo 72» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 73».
7. All'articolo 98, comma 4, del testo unico, le parole: «alla lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «al».
8. All'articolo 101 del testo unico, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.».
9. All'articolo 102 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole: «per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni ceduti, nonche' per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.».
10. All'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo periodo, le parole: «, diverse dalla riserva legale,» sono soppresse;
b) dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: «La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti.».
11. All'articolo 111 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche' le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 i predetti utili si assumono nell'importo che in base all'articolo 89 concorre a formare il reddito.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari e' attuata separatamente per ciascuno di essi.».
12. L'articolo 114 del testo unico e' sostituito dal seguente:
«Art. 114 (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi). - 1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5, e 112.».
13. Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo, 95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 86 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le
plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da
quelli indicati nel comma 1 dell'art. 85, concorrono a
formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma
1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), del comma 1, la
plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui
al successivo art. 87, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i
beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni, o a un anno per le societa' sportive
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la
plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i
beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
diverse da quelle di cui al successivo art. 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
5-bis. Nelle ipotesi dell'art. 47, commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
riserve di capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 87 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella
misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e
determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3
relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in
societa' ed enti indicati nell'art. 5, escluse le societa'
semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73,
comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti
requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del
diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente;
b) classificazione nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della societa' partecipata in
uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'art. 167, comma 4, o, alternativamente,
l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia
stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso,
l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in
cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al
predetto decreto ministeriale;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di
un'impresa commerciale secondo la definizione di cui
all'art. 55. Senza possibilita' di prova contraria si
presume che questo requisito non sussista relativamente
alle partecipazioni in societa' il cui valore del
patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili
diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi
in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti
alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di
quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante
vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna
categoria.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d),
devono sussistere ininterrottamente, al momento del
realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta
anteriore al realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle
stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente alle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari
alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a) ed
ai contratti di cui alla art. 109, comma 9, lettera b).
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano
le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo.
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e
c), il requisito di cui alla lettera d), del comma 1, non
rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze
realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal
verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'
consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d),
del comma 1, si riferiscono alle societa' indirettamente
partecipate e si verificano quando tali requisiti
sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio
sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis.
7. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 88 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b), del comma
1, dell'art. 86, vengono conseguite per ammontare superiore
a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
dei comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera f), del comma 1, dell'art. 85 e
alla lettera b), del comma 1, dell'art. 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere g) e h), del comma 1, dell'art. 85 e
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
regioni e dalle province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonche' quelli erogati alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'art.
73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia
dei soci ai crediti, ne' la riduzione dei debiti
dell'impresa in sede di concordato fallimentare o
preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite
da parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche relativamente
agli apporti effettuati dai possessori di strumenti
finanziari similari alle azioni.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 89 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 89 (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'art. 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art. 73, comma
1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi
dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente
ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa
esclusione si applica alla remunerazione corrisposta
relativamente ai contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
3. Verificandosi la condizione dell'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si
applica agli utili relativi alla partecipazione al capitale
o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), corrisposti dai
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), e alle
remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se
diversi da quelli residenti negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art.
167, comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali,
a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le
modalita' del comma 5, lettera b), dell'art. 167, siano
rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 87. Concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto,
concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.».
- Si riporta il testo dell'art. 93 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 93 (Opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale). - 1. Le variazioni delle rimanenze finali
delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto
unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto
alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che
costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo,
sono assunte per il valore complessivo determinato a norma
delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin
dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il
disposto del comma 4.
2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in
applicazione di disposizioni di legge o di clausole
contrattuali si tiene conto, finche' non siano state
definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50
per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
base ai corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo'
essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del
contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per
le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se
i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la
misura massima della riduzione e' elevata al 4 per cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal
committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione
tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e'
limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva
variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito
dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le
imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture
e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i
corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le
opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere
autorizzate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate ad
applicare lo stesso metodo anche ai fini della
determinazione del reddito. La richiesta
dell'autorizzazione e' presentata all'ufficio dell'Agenzia
delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica
avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha
effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui
e' rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che
il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel
presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un
prospetto recante l'indicazione degli estremi del
contratto, delle generalita' e della residenza del
committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti
a base per la valutazione e della collocazione di tali
elementi nei conti dell'impresa.
7. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 95 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'art. 100,
comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'art. 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di
cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti
che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per
esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita',
per il periodo d'imposta in cui si verifica il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti
canoni e spese sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad
euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23
per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare
dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare
un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine
di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili
anche se non imputati al conto economico.
6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 109, comma
9, lettera b), le partecipazioni agli utili spettanti ai
lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione
sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto
economico.».
- Si riporta il testo dell'art. 98, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 98 (Contrasto all'utilizzo della
sottocapitalizzazione). - 1.3. (Omissis).
4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al
comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal
socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per
tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da
ogni altro rapporto di natura finanziaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 101 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85,
comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
sono realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a),
b) e c), e 2.
1-bis. Per i beni di cui all'art. 87, fermi restando i
requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d),
l'applicazione del comma 1 e' subordinata all'ininterrotto
possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'art. 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile
o dileggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di
ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il
valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'art. 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente
comma, il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione
coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che
dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi.
6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si
applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 102 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 102 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I
coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei
in base al normale periodo di deperimento e consumo nei
vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
beni rispetto a quella normale del settore. La misura
stessa puo' essere elevata fino a due volte, per
ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte
di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere
eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in
cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura
massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di
utilizzabilita' dei beni in particolari processi
produttivi.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti, nonche' per quelli
acquisiti nel corso dell'esrcizio, compresi quelli
costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in
proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per
il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e'
deducibile per quote costanti nei cinque esercizi
successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta
ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei
compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la
manutenzione di determinati beni, del cui costo non si
tiene conto nella determinazione del limite percentuale
sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso
l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di
contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa
la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se
questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per
oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal
conima 3, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta',
la predetta durata minima dei contratti ai fini della
deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente
diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento
di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usofruttuario. Le quote
di ammortamento sono commisurate al costo originario dei
beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
deducibili fino a concorrenza del costo non ancora
ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto
regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro
libro o registro secondo le modalita' di cui all'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435, e dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695,
considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro
ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento
gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme
dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di
conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del
50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo
e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad
impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 109 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli
ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre
rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze
tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102,
comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti
in locazione finanziaria e degli interessi passivi che
derivano dai relativi contratti imputati a conto economico
sono deducibili se in apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo
complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli
dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di
patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se
conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si
riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se
e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di
patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo
risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle
rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti
rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del
fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La
parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti
che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente
periodo e' aumentata delle imposte differite ad essa
corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza e' ridotto degli
ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle
rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli
accantonamenti, nonche' delle riserve di patrimonio netto e
degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso
alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che
pur non risultando imputati al conto economico concorrono a
formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella
misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e
3 dell'art. 96. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non
rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.
6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli
interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 96 che
eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto art. 96, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art.
89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'art. 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice
civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello
di opere e servizi.».
- Si riporta il testo dell'art. 111 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 111 (Imprese di assicurazioni). - 1. Nella
determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano attivita' assicurative concorre a formare il
reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche
obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di
legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Gli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, i
maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni,
alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di
cui all'art. 85, comma 1, lettere c)&di; e d), nonche' le
plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime
previsto dall'art. 87 concorrono a formare il reddito
qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di
assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 165 i predetti utili si
assumono nell'importo che in base all'art. 89 concorre a
formare il reddito.
3. La variazione della riserva sinistri relativa ai
contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte
riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile
nell'esercizio in misura pari al 60 per cento dell'importo
iscritto in bilancio; l'eccedenza e' deducibile in quote
costanti nei nove esercizi successivi. E' considerato
componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima
riserva sinistri.
3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono
sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei
titoli e degli strumenti finanziari e' attuata
separatamente per ciascuno di essi.
4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei
contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati
nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti
nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i
contratti di assicurazione sulla vita possono essere
dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le
provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi
dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono
deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei
premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun
contratto e comunque non superiore a dieci anni.».



Art. 7.
Opzione per la trasparenza fiscale
1. All'articolo 115 del testo unico il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130.».
2. Le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 115 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma
1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata
dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli
utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non
si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
e la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume
pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono
sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali
predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di mancato
rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si
determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia
per la societa' partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».



Art. 8.
Consolidato nazionale
1. All'articolo 117 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «precedente» e' soppressa;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna societa' controllata.»;
b) al comma 3, le parole: «all'art. 120» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
2. All'articolo 118 del testo unico, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.».
3. All'articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico, le parole: «sesto mese del» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al».
4. All'articolo 123 del testo unico, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1.».
5. All'articolo 124 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «aumentato» e' inserita la seguente: «o diminuito» e dopo le parole: «interessi passivi dedotti» sono inserite le seguenti: «o non dedotti»;
b) al comma 4, le parole «all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122» e dopo le parole: «le hanno prodotte» sono inserite le seguenti: «, al netto di quelle utilizzate,».
6. All'articolo 127 del testo unico sono appartate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122;
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e' responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b).»;
c) il comma 3 e' abrogato.
7. Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o
l'ente controllante e ciascuna societa' controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del
codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di
gruppo.
2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d),
possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 solo in
qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'art. 162, nel cui patrimonio sia compresa la
partecipazione in ciascuna societa' controllata.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si
determinano le conseguenze di cui all'art. 124.».
- Si riporta il testo dell'art. 118 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'art. 117 comporta la determinazione di un reddito
complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
redditi complessivi netti da considerare, quanto alle
societa' controllate, per l'intero importo
indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile
al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete
il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
somma algebrica degli imponibili, la liquidazione
dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza
rimborsabile o riportabile a nuovo.
1-bis. Ai fini della determinazione del credito
d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.
165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata
separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al
consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di mancato
rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e
all'indietro dell'eccedenza di cui all'art. 165, comma 6,
compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi
all'estero.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente
sezione possono essere utilizzate solo dalle societa' cui
si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo
relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate
dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle
societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle
disposizioni di cui all'art. 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto
competono esclusivamente alla controllante. L'acconto
dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al
periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'art.
122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto
dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla
somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente
come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate
per il periodo stesso dalle societa' singolarmente
considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate
tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei
vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 119 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). -
1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita'
legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita'
di controllata e la sua efficacia e' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di
ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna
controllata presso la societa' o ente controllante ai fini
della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai
periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione
prevista dall'art. 117. L'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato
incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve
essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro ventesimo
giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo
d'imposta precedente al primo esercizio cui si rifensce
l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalita'
previste dal decreto di cui all'art. 129.
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in
cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di
liquidazione volontaria si determinano all'interno dello
stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui
all'art. 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti
formali da porre in essere per pervenire alla
determinazione del reddito complessivo globale.».
- Si riporta il testo dell'art. 123 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 123 (Regime di neutralita' per i trasferimenti
infragruppo). - 1. Fra le societa' che hanno esercitato
l'opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni
diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono
avvenire in regime di continuita' di valori fiscali
riconosciuti su opzione congiunta della societa' cedente e
cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in
forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei
redditi di cui all'art. 122 risulti la differenza tra il
valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene
trasferito.
2. Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8
dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di
cui all'art. 118, comma 2, non possono essere utilizzate
per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario
con la successiva cessione o il successivo conferimento dei
beni trasferiti secondo il regime di neutralita' fiscale di
cui al comma 1.
2-bis. Le perdite fiscali di cui all'art. 118, comma 2,
non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze
realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni
effettuato secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 124 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 124 (Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio). - 1. Se il requisito
del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per
qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa' o dell'ente controllante, per il
periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene
aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto
previsto dall'art. 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
societa' o ente controllante o da altra societa'
controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso in
cui il requisito del controllo venga meno anche nei
confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
quanto versato a titolo d'acconto se il versamento
complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto
relativamente alle societa' per le quali continua la
validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare
l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai
redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione
di cui all'art. 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi
previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'art. 129, la societa' o l'ente controllante puo'
attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia'
effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle
controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito
del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
cui all'art. 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o
ente controllante. Il decreto di cui all'art. 129 puo'
prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite
fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'art.
122, alle societa' che le hanno prodotte al netto di quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del
controllo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche nel caso di fusione di una societa' controllata in
altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione
della societa' o ente controllante con societa' o enti non
appartenenti al consolidato puo' essere richiesta, mediante
l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del
consolidato. Con il decreto di cui all'art. 129 sono
disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione
anticipata del consolidato.
6. L'art. 118, comma 4, si applica anche relativamente
alle somme percepite o versate tra le societa' del comma 1
per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della
tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.».
- Si riporta il testo dell'art. 127 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 127 (Responsabilita). - 1. La societa' o l'ente
controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli
interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122;
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento
alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di
controllo prevista dall'art. 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun
soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita' di
liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla
determinazione del reddito complessivo globale di cui
all'art. 122;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari
alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata
al soggetto che ha commesso la violazione.
2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al
consolidato e' responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante
per la maggiore imposta accertata e per gli interessi
relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e per le somme che risultano dovute, con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.
36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta
accertata riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e alle somme che risultano dovute con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.
36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla
lettera b).
3. (Abrogato).
4. L'eventuale rivalsa della societa' o ente
controllante nei confronti delle societa' controllate perde
efficacia qualora il soggetto controllante ometta di
trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e
dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla
notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'art. 119.».



Art. 9.
Consolidato mondiale
1. All'articolo 132, comma 2, dopo la lettera d), del testo unico e' aggiunta la seguente: «d-bis) l'esercizio dell'opzione e' comunicato all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 142, entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma 3.».
2. All'articolo 133, comma 2, secondo periodo, del testo unico le parole: «il reddito prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «i redditi e le perdite prodotti» e le parole: «e' escluso» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusi».
3. All'articolo 134, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico, la parola: «a» e' sostituita dalla seguente: «da».
4. All'articolo 135, comma 1, del testo unico, le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli».
5. All'articolo 136 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli precedenti»;
b) al comma 4 la parola: «perche» e' sostituita dalla seguente: «se»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti piu' societa' controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto le condizioni, le societa' controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 si assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa' si fossero avvalse del consolidato. Le societa' ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.».
6. Le disposizioni del testo unico modificate dal presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 136, comma 6, che hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
7. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 142 del testo unico, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 132 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 132 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). -
1. Permanendo il requisito del controllo, cosi' come
definito nell'art. 133, l'opzione di cui all'art. 131 e'
irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a cinque
esercizi del soggetto controllante. I successivi rinnovi
hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi.
2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a
tutte le controllate non residenti, cosi', come definite
dall'art. 133;
b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non
sia consentita dalle legislazioni locali;
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante
residente e delle controllate residenti di cui all'art.
131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'art.
133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob
previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche
da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile
dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul
bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la
controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete
l'amministrazione della societa' di un bilancio volontario
riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo
d'imposta della controllante, comunque soggetto alla
revisione di cui al primo periodo;
d) attestazione rilasciata da ciascuna societa'
controllata non residente secondo le modalita' previste dal
decreto di cui all'art. 142 dalla quale risulti:
1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di
cui alla lettera c);
2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la
collaborazione necessaria per la determinazione
dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non
superiore a sessanta giorni dalla loro notifica alle
richieste dell'Amministrazione finanziaria;
d-bis) l'esercizio dell'opzione e' comunicato
all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' previste
dal decreto di cui all'art. 142, entro il mese successivo a
quello di scadenza del termine previsto per la
comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma
3.
3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la
societa' controllante interpella l'Agenzia delle entrate ai
sensi dell'art. 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212,
recante lo statuto dei diritti del contribuente, al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti per il valido
esercizio dell'opzione. In particolare dall'istanza di
interpello dovra' risultare:
a) la qualificazione soggettiva del soggetto
controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art.
130, comma 2;
b) la puntuale descrizione della struttura societaria
estera del gruppo con l'indicazione di tutte le societa'
controllate;
c) la denominazione, la sede sociale, l'attivita'
svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le
controllate non residenti nonche' la quota di
partecipazione agli utili riferita alla controllante ed
alle controllate di cui all'art. 131, comma 2, l'eventuale
diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che
richiedono tale diversita';
d) la denominazione dei soggetti cui e' stato
attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le
conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;
e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali
verra' presumibilmente richiesto il credito di cui all'art.
165.
4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo'
essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto
controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati
ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo
stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto
controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle
gia' previste, ulteriori semplificazioni per la
determinazione del reddito imponibile fra le quali anche
l'esclusione delle societa' controllate di dimensioni non
rilevanti residenti in uno Stato o territori diversi da
quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4.
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono
comunicate all'Agenzia delle entrate con le modalita'
previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla
fine del periodo d'imposta durante il quale si sono
verificate.».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 133 (Definizione del requisito di controllo). -
1. Agli effetti della presente sezione, si considerano
controllate le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza
personalita' giuridica non residenti nel territorio dello
Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di
partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o
indirettamente dalla societa' o ente controllante per una
percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente alla societa' controllante ed alle societa'
controllate residenti di cui all'art. 131, comma 2, tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono
sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto
controllante. Tuttavia i redditi e le perdite prodotti
dalle societa' cui tali partecipazioni si riferiscono sono
esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo
nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma
precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la
fine dell'esercizio della societa' controllante.».
- Si riporta il testo dell'art. 134, comma 1, lettera
c), numero 3), del testo unico delle imposte sui redditi
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 134 (Obblighi della societa' od ente controllante
e rettifiche di consolidamento). - 1. L'ente o la societa'
controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di
ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito
risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato
secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e
del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla
presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:
a)-b) (omissis);
c) i valori risultanti dal bilancio relativo
all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui
si applicano le disposizioni della presente sezione sono
riconosciuti ai fini dell'imposta sulle societa' a
condizione che siano conformi a quelli derivanti
dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei
precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi
formali eventualmente previsti dal decreto di cui all'art.
142 salvo quanto di seguito previsto:
1)-2) (omissis);
3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal
predetto bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli
previsti dalla stessa sezione I non si considerano
fiscalmente riconosciuti;
4) (omissis).
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 135 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 135 (Determinazione delle plusvalenze per i
trasferimenti infragruppo). - 1. Le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i
conferimenti, di beni diversi da quelli di cui agli
articoli 85 e 87, fra le societa' non residenti cui si
riferisce l'opzione di cui alla presente sezione,
concorrono alla formazione del reddito complessivo in
misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di
partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle
societa' controllate residenti di cui all'art. 131, comma
2, nella controllata cedente e quella se minore nella
controllata acquirente.
2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene
trasferito alla societa' acquirente sara' pari a quello
precedente il trasferimento maggiorato della quota di
plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito
imponibile ai sensi del comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 136 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 136 (Determinazione dell'imposta dovuta) - 1. La
societa' controllante, effettuando la somma algebrica del
proprio imponibile e di quelli delle controllate estere
determinati secondo i criteri di cui agli
articoli precedenti, determina il reddito imponibile
complessivo relativamente al quale calcola l'imposta
corrispondente.
2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre
alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d'imposta
relativi al soggetto controllante, sono ammesse in
detrazione le imposte sul reddito pagate all'estero a
titolo definitivo secondo i criteri di cui all'art. 165 e
ai commi da 3 a 6.
3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana
relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla
formazione del reddito imponibile complessivo di cui al
comma 1, concorrono prioritariamente i redditi prodotti
dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana
fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta
estera e' calcolata con riferimento a ciascuna controllata
estera. L'eventuale eccedenza dell'imposta estera e'
utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o successivi
secondo le disposizioni di cui all'art. 165.
4. Fino a concorrenza della quota d'imposta italiana
relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera
successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito per
imposte pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi
in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di
ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se
distribuito.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si
considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti
negli esercizi piu' recenti.
6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano
presenti piu' societa' controllate e la legislazione locale
preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella
di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto
le condizioni, le societa' controllate non si avvalgono di
tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai
fini dell'applicazione dell'art. 165 si assume come imposta
estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa' si
fossero avvalse del consolidato. Le societa' ammesse alla
tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini
del presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la
compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia
consentita in modo totale o parziale.».
- L'art. 142 del testo unico delle imposte sui redditi
prevede che le disposizioni applicative della Sezione III,
riguardante il consolidato mondiale, del Capo II
(determinazione della base imponibile delle societa' e
degli enti commerciali residenti) siano stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138
del 15 giugno 2004, detta le disposizioni applicative del
regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli
articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui
redditi.



Art. 10.
Determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime
1. All'articolo 156 del testo unico il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.».
2. All'articolo 160, comma 2, del testo unico, dopo le parole: «le altre imprese» sono inserite le seguenti: «, anche se residenti nel territorio dello Stato,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 156.».
4. Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 156 deI testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 156 (Determinazione del reddito imponibile). - 1.
Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed
unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna
nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base
degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti
scaglioni di tonnellaggio netto:
a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090
euro per tonnellata;
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta:
0,0070 euro per tonnellata;
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta:
0,0040 euro per tonnellata;
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro
per tonnellata.
2. Agli effetti del comma precedente, non sono
computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di
operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o
straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave;
sono altresi' esclusi dal computo dei giorni di
operativita' quelli nei quali la nave e' in disarmo
temporaneo.
3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto
dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta
ferma l'applicazione dell'art. 84.».
- Si riporta il testo dell'art. 160 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 160 (Ulteriori effetti dell'esercizio
dell'opzione). - 1. I soggetti che esercitano l'opzione di
cui all'art. 155 non possono esercitare quella di cui alle
sezioni II e III del titolo II ne' in qualita' di
controllanti, ne' in qualita' di controllati.
2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
fra le societa' il cui reddito e' determinato anche
parzialmente ai sensi dell'art. 156 e le altre imprese,
anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica,
ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore
normale prevista dall'art. 110, comma 7. Resta ferma
l'applicazione dell'art. 156.».



Art. 11.
Disposizioni comuni
1. All'articolo 165 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e dall'articolo 136, commi 3 e 6,» sono soppresse;
b) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.»;
c) al comma 9 dopo le parole: «dalle societa» sono inserite le seguenti: «, associazioni e imprese di cui all'articolo 5 e dalle societa».
2. All'articolo 166 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasferimento all'estero della residenza»;
b) al comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le imprese individuali e le societa' di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).»;
c) al comma 2 le parole «o della sede» sono soppresse.
3. Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni dell'articolo 165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 165 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 165 (Credito d'imposta per i redditi prodotti
all'estero). - 1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le
imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono
ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla
concorrenza della quota d'imposta corrispondente al
rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito
complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi
d'imposta ammesse in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla
base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23
per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri,
la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere
calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta
cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si
riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a
condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga
prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento
a titolo definitivo avvenga successivamente si applica
quanto previsto dal comma 7.
5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante
stabile organizzazione o da societa' controllate di cui
alla sezione III del capo II del titolo II, la detrazione
puo' essere calcolata dall'imposta del periodo di
competenza anche se il pagamento a titolo definitivo
avviene entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta
successivo. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente e' condizionato all'indicazione, nelle
dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte
per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo
definitivo.
6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese
residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi
pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la
quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito
estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza
della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a
quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi
precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi
precedenti non si sia verificata tale eccedenza,
l'eccedenza dell'imposta estera puo' essere riportata a
nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere
utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si
produca l'eccedenza della quota di imposta italiana
rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di
cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di
cui al presente comma relative al riporto in avanti ed
all'indietro del credito si applicano anche ai redditi
d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa'
controllate di cui alla sezione III del capo II del titolo
II anche se residenti nello stesso Paese, salvo quanto
previsto dall'art. 136, comma 6.
7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo
d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
l'imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova
liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior
reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta
dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia'
decorso il termine per l'accertamento, la detrazione e'
limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale
all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a
tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione
presentata.
9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa',
associazioni e imprese di cui all'art. 5 e dalle societa'
che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e
116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione
ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero
concorra parzialmente alla formazione del reddito
complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura
corrispondente.».
- Si riporta il testo dell'art. 166 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 166 (Trasferimento all'estero della residenza). -
1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti
che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita
della residenza ai fini delle imposte sui redditi,
costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti
dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli
stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
si applica se successivamente i componenti confluiti nella
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato
ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso
realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle
stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese
individuali e le societa' di persone si applica l'art. 17,
comma 1, lettere g) e l).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli
tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo
bilancio prima del trasferimento della residenza, sono
assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano
stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta
stabile organizzazione.».



Art. 12.
Operazioni straordinarie
1. All'articolo 172 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «per i soci della societa' risultante dalla fusione o incorporante» sono sostituite dalle seguenti: «per i soci della societa' incorporata o fusa»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia' attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.».
2. All'articolo 173, comma 15, del testo unico, le parole: «dell'articolo 171» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 170».
3. All'articolo 176, comma 3, del testo unico, le parole: «67, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «68, comma 3,».
4. All'articolo 177 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: «o quote» sono soppresse e nel secondo periodo le parole: «67, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, comma 3»;
b) al comma 2 le parole: «ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della determinazione del reddito del conferente».
5. All'articolo 179, comma 4, del testo unico, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.».
6. All'articolo 181, comma 1, del testo unico, le parole: «dell'articolo 181» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 178».
7. All'articolo 183, comma 2, del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'.».
8. Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 172 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 172 (Fusione di societa). - 1. La fusione tra
piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa'
fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto
del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio
di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono
imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' incorporata o fusa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47, comma
7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
risultante dalla fusione o incorporante subentra negli
obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate
relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte
nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non
siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo
in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un
ammontare superiore al capitale complessivo delle societa'
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione
dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
che anteriormente alla fusione sono state imputate al
capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono
trasferite nel capitale della societa' risultante dalla
fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento
o da concambio che eccedono la ricostituzione e
l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica
il regime fiscale del capitale e delle riserve della
societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si
considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art.
2501-quater del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le
cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio
precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i
contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui
perdita e' riportabile erano possedute dalla societa'
incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione
di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla societa' partecipante o
dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate
relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di
imposta e la data in cui ha effetto la fusione e'
determinato, secondo le disposizioni applicabili in
relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di
apposito conto economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o
incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e'
chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti
che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di
efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, comma
2, del codice civile; successivamente a tale data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
dalla fusione.».
- Si riporta il testo dell'art. 173, comma 15, del
testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 173 (Scissione di societa). - 1.-14. (Omissis).
15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta
sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa'
del secondo tipo beneficiaria della scissione di una
societa' del primo tipo si applicano anche, in quanto
compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 170, considerando a
tal fine la societa' scissa come trasformata per la quota
di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 176, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
soggetto conferitario). - 1.-2. (Omissis).
3. Non rileva ai fini dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il
conferimento dell'azienda secondo il regime di continuita'
dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo
e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per
usufruire dell'esenzione totale di cui all'art. 87, o di
quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 177 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 177 (Scambi di partecipazioni). - 1. La permuta,
mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 73,
comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una
partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma
1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in
materia di societa' controllate e collegate, in altro
soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b),
attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da'
luogo a componenti positivi o negativi del reddito
imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote
date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute
in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a
formare il reddito del percipiente ferma rimanendo,
ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui
all'art. 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e
art. 68, comma 3.
2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti
in societa', mediante i quali la societa' conferitaria
acquisisce il controllo di una societa' ai sensi dell'art.
2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate,
ai fini della determinazione del reddito della conferente,
in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio
netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del
conferimento.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 175, comma
2.».
- Si riporta il testo dell'art. 179 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 179 (Regime di neutralita' fiscale). - 1. Alle
operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 178 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.
2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 178 si applica l'art. 176. Le disposizioni del
comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario
non residente con riferimento alla stabile organizzazione
nello Stato italiano, limitatamente agli elementi
patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di
cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 178, non
residente, in essa effettivamente confluiti.
3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze
della stabile organizzazione del conferente residente sono
imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con
deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale
assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato,
dove e' situata la stabile organizzazione, avrebbe
effettivamente prelevato in assenza delle norme della
direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il
beneficiario non residente subentra al conferente residente
per tutti i diritti e gli obblighi tributari.
4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di
partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate
nell'art. 178, non comportano realizzo di plusvalenze ne'
di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui
valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute,
ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle
stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto
di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il
reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei
soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione
dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli
articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di
scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento,
ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione
totale di cui all'art. 87 e quella parziale di cui agli
articoli 58 e 68, comma 3.
5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile
organizzazione situata in un altro Stato membro, le
relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del
conferente residente a titolo di realizzo al valore
normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo
totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo
Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe
prelevato in assenza delle norme della direttiva
comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la
partecipazione ricevuta e' valutata fiscalmente in base
all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato,
agli effetti della disposizione di cui al precedente comma,
di un importo pari all'imponibile corrispondente
all'imposta dovuta a saldo.
6. Si considerano realizzati al valore normale i
componenti dell'azienda o del complesso aziendale che
abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle
lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 178, non confluiti
in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
si applica se successivamente alle predette operazioni i
componenti conferiti nella stabile organizzazione situata
nel territorio dello Stato ne vengano distolti.».
- Si riporta il testo dell'art. 181 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 181 (Perdite fiscali). - 1. Nelle operazioni di
cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 178, le
perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del
soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui
all'art. 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza
tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente
connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio
dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di
detta differenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 183 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 183 (Fallimento e liquidazione coatta). - 1. Nei
casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa
il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o
il provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato
in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario
liquidatore. Per le imprese individuali e per le societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice il detto
reddito concorre a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o
dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data
della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che
ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso
tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale,
quale che sia la durata di questo ed anche se vi e' stato
esercizio provvisorio, e' costituito dalla differenza tra
il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o
della societa' all'inizio del procedimento, determinato in
base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio
netto dell'impresa o della societa' all'inizio del
procedimento concorsuale e' determinato mediante il
confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita'
risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e
allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal
commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato
nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a
quello delle attivita'.
3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui
al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di
beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel
fallimento o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti
personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore
o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al
netto dell'imposta locale sui redditi, e' imputato
all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o
ai soci nel periodo di imposta in cui si e' chiuso il
procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano
le disposizioni dell'art. 8. Per i redditi relativi ai beni
e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione
a norma dell'art. 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli
obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di
impresa relativo al periodo di durata del procedimento e'
commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e'
prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli
immobili di cui all'art. 90, comma 1, e di quelli personali
dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o
nella liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di
possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento
ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo
ricavato dalla vendita.».



Art. 13.
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
1. All'articolo 185, comma 2, del testo unico le parole «all'articolo 34» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37».
2. Le disposizioni dell'articolo 185 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 185 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 185 (Terreni e fabbricati soggetti a regimi
vincolistici). - 1. Per i terreni dati in affitto per uso
agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione
del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto
alla rendita catastale, il reddito dominicale e'
determinato in misura pari a quella del canone di affitto.
2. In deroga all'art. 37, per i fabbricati dati in
locazione in regime legale di determinazione del canone, il
reddito imponibile e' determinato in misura pari al canone
di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati
siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della
Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al
25 per cento.».



Art. 14.
Ritenute sui dividendi
1. Nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al secondo periodo, le parole da: «ovvero non sia superiore» fino alla fine del periodo sono soppresse;
2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.»;
c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;
b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da societa ed enti residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.».
2. Le disposizioni dell'articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificate dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle di cui ai commi 4 e 4-bis del medesimo articolo 27, come modificate dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 2006.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 27 decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli
utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
all'art. 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone
fisiche residenti in relazione a partecipazioni non
qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1
dell'art. 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non
relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del medesimo
testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si
applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti
dagli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a) e dai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di
societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta e'
applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano
imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del testo unico
delle imposte sui redditi e dalle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti
dai contratti di associazione in partecipazione previsti
nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche
residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell'art. 66 del predetto testo unico, in luogo del
patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma
2 dell'art. 47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all'art. 47, commi 5 e 7, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
alla partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui
alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 73 del predetto
testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al
valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta
dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla
data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109
del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e'
ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad
azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi
dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta,
dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in
via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione
del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
3-bis. I soggetti cui si applica l'art. 98 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di
cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti
eccedenti prevista dal citato art. 98 direttamente erogati
dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel
territorio dello Stato. A fini della determinazione della
ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la
eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile
alla medesima remunerazione. La presente disposizione non
si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti
direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'art.
109, comma 9, lettera &di;b), del medesimo testo unico, in
cui l'associante e' soggetto non residente, non qualificati
ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del
testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'art.
65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del
12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al
primo comma dell'art. 23 che intervengono nella loro
riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
a) sulla quota imponibile delle remunerazioni
corrisposte da soggetti non residenti in relazione a
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e
strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico, non
relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65;
b) sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa
ai sensi dell'art. 65, da societa' ed enti residenti in
paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma
4, del citato testo unico salvo che la persona fisica
dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che,
a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalita'
del comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, sono
rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 87 del citato testo unico. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i
cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La
ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle
remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa o ad una partecipazione
qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e
4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».



Art. 15.
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico.»;
b) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, e' portata in detrazione dalle imposte sui redditi.».
2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificate dal presente articolo, si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dal periodo di imposta che ha inizio dal 1° gennaio 2006; quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, come modificate dal presente articolo, si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004.



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1.
(Abrogato).
2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a
c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri
stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico, sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o
strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui
al comma 4 dell'art. 68 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di
esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
lettera b), dell'art. 167, del citato testo unico del
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'art. 87 del medesimo testo unico.
3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui
alla lettera c) dell'art. 67 del testo unico delle imposte
sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'art.
68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale
dei redditi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed
oneri di documentazione per la determinazione dei predetti
redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le
plusvalenze e gli altri proventi per i quali il
contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e'
corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale
imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle
percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati
nella lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67, e' portata
in detrazione dalle imposte sui redditi.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi.».



Art. 16. Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali
di portafoglio
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, non qualificati di cui al comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1, dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del medesimo testo unico.»;
b) al comma 3, lettera d), le parole «dai commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 4, primo periodo,».
2. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per le partecipazioni gia' conferite in gestione alla predetta data, l'opzione di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 461 del 1997, perde efficacia a partire dalla medesima data.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, possono optare, con
riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli
articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o
strumenti finanziari e dai contratti, non qualificati di
cui al comma 4 dell'art. 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, al
momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del
comma 1 dell'art. 87 del citato testo unico a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, del medesimo
testo unico.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e
1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua
non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito;
qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal
gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle
condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi
3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del
1973;
d) le ritenute previste dai comuni 1 e 4, primo
periodo, dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione
delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni
in societa' estere qualificate ai sensi della lettera c)
del comma 1 dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui
redditi;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. l0-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di
investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta
sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi
comuni di investimento immobiliare di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi
derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del
comma 1, dell'art. 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n.
77, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
delle commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, presentano la predetta dichiarazione entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista
nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene
conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato
negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il
superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente
all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico
del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti
posseduti alla data della violazione.
15. (Abrogato).
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12.».



Art. 17. Disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione
netta
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 3, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Non rilevano, comunque, le plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
b) l'articolo 11-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 11-bis (Variazioni fiscali del valore della produzione netta). - 1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, cosi' come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 56, comma 3, lettera a), 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'articolo 100, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.
2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 57, 58, comma 3, 85, comma 2, 86, comma 1, lettera c), e 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi.».
2. L'applicazione degli articoli 115, comma 11, e 128 del testo unico delle imposte sui redditi non assume rilevanza agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione
della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
per il personale assunto con contratti di formazione
lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese
costituiti per la realizzazione di programmi comuni di
ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di
effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera
a), i costi relativi al personale classificabili nell'art.
2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice
civile;
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
di cui all'art. 81, comma 1, lettere i) e l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49, commi 2,
lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in
partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6) il canone relativo a contratti di locazione
finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli
interessi passivi determinata secondo le modalita' di
calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze.
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in
ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per
l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla
generalita' o a categorie dei dipendenti e dei
collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e
collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di
spese sostenute nel compimento delle loro mansioni
lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di
oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono
alla formazione della base imponibile. Nei confronti del
soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi
si considerano costi relativi al personale non ammessi in
deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base
imponibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art.
10-bis, comma 1.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile
di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e
gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle
indicate in detti articoli, se correlati a componenti
positivi e negativi del valore della produzione di periodi
d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le
plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali
non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda,
nonche' i contributi erogati a norma di legge con
esclusione di quelli correlati a componenti negativi non
ammessi in deduzione. Non rilevano, comunque, le
plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 123, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto
economico, i componenti positivi e negativi sono accertati
in ragione della loro corretta classificazione.
4-bis. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91.
4-bis.l. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore
dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un
massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni
di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo
d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo
parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta
solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di
attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati
anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui
all'art. 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di
lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma
4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare.
4-ter. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, applicano
la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1 sul valore
della produzione netta prima della ripartizione dello
stesso su base regionale.
4-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'art. 3, comma
1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei
tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti
assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al
numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto
mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, e'
deducibile il costo del predetto personale per un importo
annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo
dipendente assunto, e nel limite dell'incremento
complessivo del costo del personale classificabile
nell'art. 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14),
del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei
periodi d'imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti
risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi
lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta;
la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun
periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino
a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreche' permanga
il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base
occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in societa' controllate o
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo
e' individuata con riferimento al personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato
nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con
riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati
nell'esercizio di tale attivita'. In caso di lavoratori
impiegati anche nell'esercizio dell'attivita' istituzionale
si considera, sia ai fini' della individuazione della base
occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai
fini della deducibilita' del costo, il solo personale
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al
rapporto di cui all'art. 10, comma 2. Non rilevano ai fini
degli incrementi occupazionali i trasferimenti di
dipendenti dall'attivita' istituzionale all'attivita'
commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione
non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo
svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in parte
attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad
esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o
di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra
nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da
privati, comunque assegnata, la deducibilita' del costo del
personale spetta limitatamente al numero di lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il
rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile
determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato
nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87,
paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree
ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a
finalita' regionale per il periodo 2000-2006 e da quella
che verra' approvata per il successivo periodo.».



Art. 18.
Norme di coordinamento
1. Al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, le parole: «gli articoli da 1 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 1, 2 e 6»;
b) all'articolo 4, comma 1:
1) la lettera m) e' soppressa;
2) dopo la lettera q), e' aggiunta, in fine, la seguente: «q-bis) alla cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, abrogato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
2. All'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «cessioni di beni» sono inserite le seguenti: «e prestazioni di servizi».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sul reddito delle societa'. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico.»;
b) dopo l'articolo 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-ter (Adempimenti dei curatori e amministratori di eredita). - 1. I curatori di eredita' giacenti e gli amministratori di eredita' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:
a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si e' aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta gia' decorsi anteriormente a quest'ultimo;
b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.
2. I curatori e gli amministratori devono inoltre:
a) adempiere per i periodi d'imposta indicati nell'alinea del comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1;
c) comunicare mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.
3. L'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' cessata la curatela o l'amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredita'. Nella stessa dichiarazione puo' essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facolta' prevista nell'articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico.
4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico.
5. Nei confronti del curatore o dell'amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.».
4. Gli articoli 5 e 6 e da 8 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, e l'articolo 16, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, per i soggetti che nell'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005 hanno valutato i titoli e gli strumenti finanziari unitariamente, il criterio di valutazione ivi previsto puo' essere adottato entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005.
6. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; quelle dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo, si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data. Le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal presente articolo, nonche' quelle dell'articolo 5 del presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. L'abrogazione dell'articolo 16, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ad opera del comma 4 del presente articolo, ha effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 3 (Abrogazioni). - 1. Nel testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono abrogati la lettera m) del comma 1
dell'art. 16 ed il comma 3 dell'art. 131.
2. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 6 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, con riguardo alle
cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle
operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il
31 dicembre 2003.
3. E' abrogato il decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, recante riordino delle imposte personali sul
reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle
imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b),
c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Per i proventi derivanti da depositi di denaro, di
valori mobiliari e di altri titoli corrisposti a favore di
soci qualificati e di loro parti correlate, maturati nei
periodi di imposta dell'impresa finanziata che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni contenute
nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7 del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 si applicano
limitatamente alla quota di detti proventi corrispondente
al rapporto tra finanziamenti erogati o garantiti non
eccedenti la soglia prevista nell'art. 98 e l'intero
importo dei finanziamenti erogati o garantiti. Per
l'eventuale prelievo del 20 per cento effettuato dal
sostituto d'imposta che eccede l'importo che deriva
dall'applicazione delle disposizioni del periodo precedente
spetta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo, un
credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 4 (Disposizioni transitorie ed entrata in
vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il
1° gennaio 2004. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e
2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto per i
periodi di imposta che hanno inizio a decorrere da tale
data; tuttavia:
a)-l) (omissis);
m) (soppressa);
n)-q) (omissis);
q-bis) alla cessione delle partecipazioni ricevute a
seguito del conferimento effettuato ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
abrogato dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344, si applicano le disposizioni
dell'art. 175, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi. Approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Con la legge finanziaria si provvede al rimborso
integrale agli enti locali delle minori entrate derivanti
dall'abrogazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi.».
- Si riporta il testo dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e
scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad
oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate tra i soggetti ammessi al regime della
tassazione di gruppo di cui all'art. 17 del testo unico
delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui
all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano
effettuati a soggetti controllati direttamente o
indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno
Stato dell'Unione europea.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di
quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente
il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in
pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di
societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il
rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di
cui all'art. 3, la dichiarazione relativa al periodo
compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione
entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale
data, per il tramite di una banca o un ufficio postale,
ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in
via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la
dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
di liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura
della liquidazione stessa o al deposito del bilancio
finale, se prescritto, per il tramite di una banca o di un
ufficio postale ovvero entro l'ultimo giorno del decimo
mese successivo, in via telematica.
2. (Abrogato).
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo
d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono
presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la
dichiarazione relativa alla residua frazione del detto
periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
d'imposta.
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal
curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica,
avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente
o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3,
entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello,
rispettivamente, della nomina del curatore e del
commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e
della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito
d'impresa, di cui al comma 1 dell'art. 183 del testo unico
delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3
del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni
iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore
o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale,
deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o
liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sul reddito delle
societa'. In caso di fallimento o di liquidazione coatta,
di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o
in accomandita semplice, il curatore o il commissario
liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle
dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo,
deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata
all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti
all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini
dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta
nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al
periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui
si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno
degli immobili di cui all'art. 183, comma 4, secondo
periodo, del testo unico il curatore o il commissario
liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve
presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita
dichiarazione aifini dell'imposta locale sui redditi,
previo versamento nei modi ordinari del relativo importo,
determinato a norma dell'art. 25 del testo unico.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione,
l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti
d'imposta.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1988, n. 42, reca le disposizioni correttive e di
coordinamento sistematico-formale, di attuazione e
transitorie relative al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Si riporta il testo dell'art. l6 della legge
18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio
dell'economia), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 16 (Disposizioni antielusive). - 1. Il
beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalita'
tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel
campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora
ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, e'
tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la
donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo
dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente
assolte ai sensi dell'art. 13, comma 2.
2. (Abrogato).
3. Le disposizioni antielusive di cui all'art. 69,
comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano
con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei
trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalita'.».
- Per il riferimento all'art. 111, comma 3-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal
presente decreto legislativo, si rinvia alle note all'art.
6.



Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 novembre 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli