Gazzetta n. 278 del 2005-11-29
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. 243
Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41, comma 3;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, recante la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, recante norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, cosi' come modificato dal decreto del medesimo Ministro in data 7 febbraio 1994;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 29 della legge 25 ottobre 1989, n. 355;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, recante il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;
Visto il testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 8 giugno 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 giugno 2005 e del 16 settembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Attribuzioni del Consiglio superiore delle comunicazioni
1. Il Consiglio superiore delle comunicazioni, di seguito denominato: "Consiglio superiore", esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro delle comunicazioni, di seguito denominato: "Ministro", in tutte le materie di competenza del Ministero delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Svolge, altresi', i compiti gia' attribuiti al Forum per le comunicazioni dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, soppresso con il citato articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Il Consiglio superiore deve essere sentito sui seguenti atti:
a) atti di pianificazione, di programmazione e in materia tariffaria;
b) contratti di servizio e contratti di programma;
c) atti recanti norme, prescrizioni o capitolati di natura tecnica;
d) accordi e convenzioni con Governi esteri, organi ed organizzazioni nazionali, internazionali o sopranazionali, comunitari;
e) accordi con regioni ed enti locali;
f) atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini informatici e di pirateria commessi con qualunque tecnologia della comunicazione,'di multimedialita' e di intermedialita', di convergenza multimediale, di nuove tecnologie della comunicazione, anche nel sistema integrato delle comunicazioni.
3. Il parere del Consiglio superiore puo' inoltre essere richiesto su argomenti attinenti alle strategie di sviluppo del settore delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.
4. Il Consiglio superiore esprime il proprio parere su ogni altro argomento che gli venga sottoposto dal Ministro o, per il suo tramite, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici, da Governi ed Autorita' estere.
5. Il Consiglio superiore puo' essere incaricato dal Ministro di compiere indagini tecnico-economiche nelle materie di cui al comma 1 e puo' procedervi di propria iniziativa in tutti i casi ne ravvisi motivatamente l'utilita', ai fini dell'efficacia della sua azione consultiva, anche attraverso consultazioni con altri organismi; esso ha facolta', inoltre, di proporre agli organi competenti del Ministero delle comunicazioni lo svolgimento di studi, indagini o istruttorie che rivestano un interesse strategico, nelle materie di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Il Consiglio superiore esercita, nei settori di competenza del Ministero, compiti di proposta e di segnalazione, preordinati allo sviluppo ed al miglioramento delle comunicazioni attraverso ogni tecnologia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente:
"Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni). - 1.
Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie
delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della
sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle
poste e delle comunicazioni, di predisposizione della
normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private
sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione opera la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e'
attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero delle comunicazioni -
centro di responsabilita' amministrativa "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione" e destinati all'espletamento delle
attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle
comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio
superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie
attribuzioni quelle riconosciute in base all'art. 1, comma
24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente
per le comunicazioni, che e' conseguentemente soppresso e
nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede.
Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i componenti del Consiglio cessano
dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni e'
organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con
compiti di proposta nei settori di' competenza del
Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a
supporto degli organi indicati dall'art. 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione privata di alta cultura ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, coadiuva operativamente il
Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed
interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
connesse alle attivita' del Ministero. Al finanziamento
della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un
contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle
attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data
7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici
della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza
con le attivita' indicate al comma 5. I dipendenti della
Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova
organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita',
possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero,
nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle
comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali,
secondo criteri e modalita' da definire con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede
nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a
quelle rivestite. Al personale immesso compete il
trattamento economico spettante agli appartenenti alla
qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza
tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica
maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di
cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua
massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
hanno presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il
Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi
della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima Fondazione e soggetti abilitati alla
sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di
progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata
deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di
sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte
le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni".
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino debitrici per canoni di
concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
posizione debitoria, senza applicazione di interessi,
mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro
novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da
parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica
soluzione se l'importo e' inferiore ad Euro 5.000, ovvero
in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare
non inferiore ad Euro 2.000, con scadenza a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad
Euro 5.000".
- La legge 10 dicembre 1975, n. 693 (Ristrutturazione
del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni e dell'automazione) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1975, n. 343.
- Il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1° aprile 1977 (Norme per il
funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste,
delle telecomunicazioni e dell'automazione) e' pubblicato
nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle
comunicazioni n. 19 del 1977 (Parte seconda).
- Il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 7 febbraio 1994, n. 167 (Regolamento
recante modificazioni al decreto ministeriale 1° aprile
1977 concernente norme per il funzionamento del Consiglio
superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e
dell'automazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 marzo 1994, n. 57.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
- Il testo dell'art. 29 della legge 25 ottobre 1989, n.
355 (Disposizioni concernenti il personale,
l'organizzazione, i servizi e le attivita' sociali ed
assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 novembre
1989, n. 260, e' il seguente:
"Art. 29 (Funzionamento degli organi collegiali). - 1.
Ai componenti del consiglio di amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni, della commissione centrale per
gli uffici locali, del consiglio superiore tecnico delle
poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, delle
commissioni centrali del personale dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, della commissione
paritetica Amministrazione-sindacati di cui all'art. 1
della legge 3 aprile 1979, n. 101, e della commissione del
dopolavoro postelegrafonico spetta, per le missioni
compiute in dipendenza della carica, il trattamento
economico di trasferta previsto per gli impiegati dello
Stato con qualifica di dirigente generale, se piu'
favorevole.".
- Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487
(Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e
riorganizzazione del Ministero) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1994, n. 632 (Regolamento recante riordinamento del
Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni) abrogato dal presente regolamento, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 1994,
n. 269.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217
(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134 e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura
organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma
dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre
2003, n. 214.
- La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione) e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104.
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo
unico della radiotelevisione) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208.
Note all'art. 1:
- Per l'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si
vedano le note alle premesse.
- Il comma 24 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo) pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, recava:
"24. Presso il Ministero delle comunicazioni e'
istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da
esperti di riconosciuta competenza e da operatori del
settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
e di proposta nel settore della multimedialita' e delle
nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del
Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo
Stato".



Art. 2
Composizione

1. I componenti del Consiglio superiore sono nominati con decreto del Ministro.
2. Il Consiglio superiore e' cosi' composto: a) il presidente, scelto tra persone estranee al Ministero delle
comunicazioni, dotato di alta e riconosciuta esperienza e
prestigio nelle discipline tecniche, economiche o giuridiche
attinenti alle attribuzioni del Consiglio superiore; b) il segretario generale del Ministero delle comunicazioni; c) quattro dirigenti generali in servizio presso il Ministero delle
comunicazioni, tra i quali il direttore dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; d) un magistrato del Consiglio di Stato; e) un magistrato della Corte dei conti; f) un avvocato dello Stato; g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; h) un rappresentante del Ministero dell'interno; i) un rappresentante del Ministero della difesa; l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive; m) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca; n) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, di documentata
competenza nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1; o) un esperto in materia di innovazione tecnologica, designato dal
Dipartimento dell'innovazione e delle tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di riconosciuta esperienza nel
settore; p) diciannove membri scelti tra persone dotate di elevata
professionalita' e competenza nelle discipline tecniche attinenti
alla materia delle comunicazioni elettroniche e della
multimedialita', economiche o giuridiche relative alle
attribuzioni del Consiglio superiore.
3. I rappresentanti dei Ministeri, ove appartenenti alle pubbliche amministrazioni, rivestono qualifica dirigenziale o equiparata.
4. I componenti del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
5. Con decreto del Ministro e' istituito un apposito elenco, composto da non piu' di trentasei nominativi, di membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio superiore puo' chiamare a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno, fino a tre esperti tratti dal detto elenco ai quali non spetta diritto di voto.
6. La carica di componente del Consiglio superiore e' incompatibile con la titolarita' di interessi in potenziale contrasto o concorrenza con l'interesse pubblico. Ove sussista una causa di incompatibilita' ed il componente, benche' diffidato, non abbia provveduto a rimuoverla, lo stesso e' dichiarato decaduto dall'ufflcio, con provvedimento del Ministro.
7. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti a: a) rispettare l'obbligo di riservatezza; b) non utilizzare per fini privati le informazioni delle quali siano
venuti a conoscenza in ragione del loro incarico; c) non assumere iniziative suscettibili di arrecare pregiudizio
all'attivita' istituzionale e alle finalita' perseguite dal
Ministero delle comunicazioni; d) intervenire personalmente alle sedute dell'organo.
8. In caso di assenza ingiustificata dalle sedute protratta per un periodo superiore a quattro mesi consecutivi, i componenti del Consiglio superiore possono essere dichiarati decaduti e la loro sostituzione ha luogo con le modalita' di cui ai commi precedenti. Comporta altresi' decadenza la grave o reiterata violazione degli altri obblighi indicati al comma 6.
9. Al presidente e agli altri componenti del Consiglio superiore spetta un'indennita' fissa, nonche' un gettone di presenza per ciascuna seduta, con il limite massimo di due sedute al giorno ed otto sedute mensili. Gli importi di tali emolumenti sono stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Qualora i componenti del Consiglio superiore non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica e' dovuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente generale.
11. Fuori dei casi previsti dai commi 5, 6 e 7, e salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, i membri del Consiglio superiore non sono soggetti a revoca, a decadenza ed a sostituzione.
12. Le dimissioni dei singoli membri del Consiglio superiore non comportano la decadenza del Consiglio stesso, qualunque sia il numero dei membri dimissionari.
Art. 3
Ordinamento

1. Il Consiglio superiore esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale, per l'esame delle questioni di massima e di quelle di particolare importanza, individuate dal presidente, ovvero a mezzo delle sezioni o della giunta di cui al comma 6.
2. Le sedute non hanno carattere pubblico; per la loro validita' e' necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto a parteciparvi.
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
4. Il Consiglio superiore si articola in quattro sezioni, ciascuna composta da almeno sette membri tra cui un presidente, nonche' nella giunta, ciascuna dotata di un segretario e dell'occorrente personale, nell'ambito di quello previsto dall'articolo 5.
5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti: a) sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in
materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche; b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi
con regioni ed enti locali; c) sezione III: ricerca e sperimentazione; nuove tecnologie;
istruzione e aggiornamento professionale; d) sezione IV: multimedialita' ed intermedialita'; contenuti; affari
non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni
o della giunta.
6. Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato, nonche' delle problematiche che possano concernere la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di difesa comune anche dell'ordine pubblico, il parere del Consiglio superiore e' reso dalla giunta, costituita nell'ambito del Consiglio superiore e composta da non piu' di sette membri tra cui il rappresentante del Ministero della difesa. I membri della giunta, cosi' come il presidente del Consiglio superiore, devono essere muniti del nulla osta di segretezza (NOS) e tenuti all'osservanza delle norme unificate per la tutela del segreto. La richiesta di un parere della giunta, ove non proveniente dallo stesso Ministro, deve essere dal medesimo specificamente autorizzata. I commi 2 e 3 si applicano anche alle deliberazioni della giunta.
7. La nomina dei presidenti di giunta e di sezione e l'assegnazione di ciascun componente del Consiglio alla giunta e alle sezioni viene stabilita con decreto del Ministro, che, su proposta motivata del presidente, puo' modificarla.
8. Con decreto del Ministro puo' essere ulteriormente disciplinato, in attuazione del presente regolamento, il funzionamento del Consiglio superiore. Con le stesse modalita' possono essere modificate le competenze di cui al comma 5.
Art. 4
Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore
e disposizioni procedurali

1. Il presidente del Consiglio superiore esercita le seguenti attribuzioni: a) convoca e presiede l'adunanza generale; b) assegna gli affari all'adunanza generale, alle singole sezioni o
alla giunta, in conformita' alle previsioni dell'articolo 3, e
partecipa alle loro sedute con diritto di voto; c) designa i relatori per gli affari assegnati all'adunanza generale;
puo' richiedere, per determinati affari che attengano nello stesso
tempo alle competenze di due sezioni, il parere congiunto delle
medesime, assumendo la loro presidenza nella seduta congiunta; d) ha facolta' di invitare alle riunioni da lui presiedute i
rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti
alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno e
di chiamare a partecipare ai lavori gli esperti indicati
all'articolo 2, comma 5; e) ha facolta' di disporre l'audizione, anche preventiva, di altre
amministrazioni dello Stato o di enti od organismi comunque
interessati ai singoli pareri ovvero di esperti in relazione alle
specifiche questioni oggetto del parere.
2. I presidenti delle sezioni ed il presidente della giunta convocano e presiedono i rispettivi collegi; designano i relatori degli affari di loro competenza; coordinano i lavori dei collegi; possono invitare alle riunioni da loro presiedute, con l'accordo del presidente del Consiglio superiore, i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno.
3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del Consiglio superiore e quelle dei presidenti di giunta e di sezione sono rispettivamente esercitate dal presidente di sezione o dal componente con maggiore anzianita' di appartenenza all'organo ed, in caso di parita', dal presidente o dal componente piu' anziano d'eta'.
4. L'avviso di convocazione per ciascuna seduta del Consiglio superiore deve pervenire con l'ordine del giorno a ciascun componente, di regola, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta.
5. Il presidente del Consiglio superiore, sentito il Consiglio in seduta plenaria o la sezione, a seconda della competenza, puo' disporre l'audizione dei soggetti interessati all'oggetto della richiesta di parere ed altresi' effettuare consultazioni di terzi, quali operatori scientifici od economici ed enti esponenziali. L'attivita' istruttoria si conforma ai principi del pluralismo, delle pari opportunita', della speditezza e tempestivita'.
6. Nei pareri del Consiglio superiore e' dato atto dell'attivita' istruttoria svolta.
Art. 5
Ufficio di segreteria

1. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige, con qualifica dirigenziale, dai segretari delle sezioni e della giunta, nonche' dal restante personale occorrente, scelti tra il personale del Ministero delle comunicazioni. Al personale dell'ufficio di segreteria non spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto al proprio trattamento.
2. Il segretario dell'adunanza generale e' responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio superiore, svolge attivita' di supporto al presidente e sovrintende ai segretari delle sezioni e della giunta.
3. Il segretario dell'adunanza generale e i segretari delle sezioni e della giunta nell'ambito delle rispettive competenze curano l'invio ai componenti degli avvisi di convocazione delle sedute con gli ordini del giorno, stendono i verbali di seduta, ed assicurano ogni altro adempimento occorrente ai fini del regolare svolgimento dell'attivita' collegiale.
4. La consistenza della dotazione di personale addetto all'ufficio di segreteria viene stabilita con decreto del Ministro, nell'ambito della dotazione organica del Ministero.
5. L'assegnazione del personale all'ufficio di segreteria avviene, su parere favorevole del presidente, tenuto conto delle esigenze del Consiglio e dell'esperienza professionale maturata, in relazione ai compiti da svolgere.
Art. 6
Disposizioni finanziarie, abrogative e transitorie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, e successive modificazioni, relativamente alle disposizioni compatibili con il presente regolamento.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 173



Note all'art. 6:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1994, n. 632, si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1° aprile 1977, e successive
modificazioni, si vedano le note alle premesse.