Gazzetta n. 276 del 2005-11-26
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 15 novembre 2005
Graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernente le iniziative ammissibili delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001 con le modalita' previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, relative al secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese per i settori «industria» e «turismo» 28° bando.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Viste le circolari esplicative del Ministero delle attivita' produttive n. 9003154 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000, n. 900019 del 15 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni e modificazioni;
Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;
Viste le delibere CIPE:
1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area puo' essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 154,937 milioni di euro;
2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti gia' stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;
3) n. 69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001, punto 4, che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalle stesse delibere, secondo le modalita' previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;
Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;
Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2004, come rettificato dal decreto 1° aprile 2004, con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese, ed e' stato fissato in 77.468.534,86 euro l'importo massimo complessivo di investimenti destinandone il 50% alla graduatoria del settore «industria» ed il 50% alla graduatoria del settore «turismo»;
Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 2004 con il quale e' stato prorogato al 31 luglio 2004 il termine finale per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive che al capo II, art. 7, punto 4 lettera h), attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 che all'art. 2, punto 2, lettera a), ha disposto il trasferimento in via anticipata a partire dal 1° giugno 2001 della competenza in materia di «programmazione negoziata» dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive;
Viste le risultanze istruttorie delle banche concessionarie San Paolo IMI S.p.a. e MPS Merchant S.p.a. rispettivamente per le iniziative proposte per il settore «industria» e per il settore «turismo»;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento;
Decreta:
Art. 1.
Le graduatorie relative al secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese, concernente le iniziative di cui in premessa ammissibili alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001 con le modalita' previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, del settore «industria» e «turismo» sono riportate nell'allegato n. 2 del presente decreto.
Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie, si forniscono le opportune note esplicative nell'allegato 1.
Art. 2.
I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 1 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse nonche' tenendo conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento. Con successivi decreti, si provvedera' ad impegnare i conseguenti oneri a carico del cap. 7420, piano di gestione 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive, a favore delle singole banche concessionarie.
Art. 3.
Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 1, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda previsti dall'art. 5 del regolamento, in quanto tali note contengono gia' gli specifici motivi di esclusione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2005
Il direttore generale: Goti
Allegato 1
NOTE ESPLICATIVE
Le graduatorie sono due, come di seguito specificato:
1) settore industria (allegato 2/1);
2) settore turismo (allegato n. 2/2).
La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 operanti nei settori di riferimento.
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei cinque indicatori, di cui al punto 5, comma 5) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.
Il valore dei predetti indicatori e' incrementato del 5% per le imprese che abbiano gia' aderito o intendano aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.
Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato:
* indicatore n. 1: capitale proprio attualizzato investito nel programma;
investimento ammissibile attualizzato;
* indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma;
investimento ammissibile attualizzato;
* indicatore n. 3: non utilizzato;
* indicatore n. 4: non utilizzato;
* indicatore n. 5: punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali di cui al punto 5, comma 5.5 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.
Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:
Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna L.
Colonna B (Numero di progetto): il numero di progetto della domanda.
Colonna C (Ragione sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.
Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita' produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove e' ubicata la sede operativa.
Colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito.
Colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso e' convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati.
Colonna G (3 - Agevolazione richiesta): non utilizzato.
Colonna H (4 - Indicatore regionale): non utilizzato.
Colonna I graduatoria settore industria (5 - Indicatore ambientale): il valore dell'indicatore n. 5 relativo alle prestazioni ambientali; esso e' compreso tra 0 e 10.
Colonna I graduatoria settore turismo (5 - Maggiorazione degli indicatori): per la formazione della graduatoria del «settore turismo» vengono utilizzati i suddetti indicatori nn. 1, e 2. I valori di detti indicatori sono incrementati del 5% nel caso l'impresa proponente abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare al sistema internazionale riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
Colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore e' quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.
Colonna M (appartenenza al settore servizi).
Colonna N (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:
P = piccola impresa;
M = media impresa;
G = grande impresa.
Colonna O (Ob.) l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unita' produttiva interessata dal programma:
1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno);
2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale);
ST - Sostegno Transitorio (Centro-nord, aree ammesse al sostegno transitorio);
FO = fuori obiettivo.
Colonna P (Cofin.): l'ammissibilita' o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:
SI = ammissibile;
nulla = non ammissibile.
Colonna Q (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda:
A = agevolabile;
N = non agevolabile;
P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali);
Colonna R (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:
1 = esaurimento delle risorse attribuibili;
4= superamento della riserva del 70% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;
5= motivi 1 e 4 insieme.
Colonna S (Agevolaz. concedibile):l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile per il programma di investimenti a valere sulle risorse nazionali o, eventualmente, su quelle FESR.
Colonna T (Reg) l'utilizzo o meno delle risorse POR o DOCUP regionali:
SI= utilizzate;
Nulla= non utilizzata;
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 23 a pag. 24 della G.U. <----