Gazzetta n. 274 del 2005-11-24
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DECRETO 18 ottobre 2005
Modalita' procedurali per la promozione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Visto l'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), che, al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, prevede che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' sottoscrivere ed alienare quote di uno o piu' fondi comuni d'investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o piu' societa' di gestione del risparmio (SGR) previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37;
Visto il secondo periodo dello stesso comma 222, dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2005, che stabilisce che tali SGR siano individuate dallo stesso Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili;
Visto il comma 223 della stessa legge finanziaria per il 2005, che individua le necessarie risorse in quelle stanziate con delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20, punto 4.1.2;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, recante il regolamento attuativo dell'art. 37 del citato decreto legislativo n. 58/1998 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni d'investimento;
Vista la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20, di ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007 che, al punto 4.1.2, riserva un importo massimo di 100 milioni di euro a favore di interventi di finanza innovativa nelle regioni del Mezzogiorno, da attuarsi a cura delle strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
Considerata l'opportunita' di avvalersi, per la gestione delle risorse, di operatori professionali, al fine sia di garantire la qualita' della spesa e la tempestivita' dell'attuazione, sia di favorire il consolidamento della presenza di servizi finanziari avanzati nelle aree del Mezzogiorno;
Decretano:

Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
1) societa' di gestione del risparmio, di seguito SGR: la societa' per azioni autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio come definita dall'art. 37 del TUIF;
2) fondo mobiliare chiuso: il fondo comune di investimento investito prevalentemente in strumenti finanziari come disciplinato dall'art. 12 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228;
3) investitori qualificati: le categorie di soggetti indicate all'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;
4) PMI: le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003;
5) advisor: la persona fisica o giuridica a cui la SGR puo' delegare uno o piu' fasi dell'attivita' di investimento, tra cui la ricerca sul territorio delle migliori opportunita' di investimento e il successivo monitoraggio dell'investimento stesso;
6) Euribor: il tasso Euribor a un anno, applicato in regime di capitalizzazione composta 360/360;
7) spin off: la creazione di societa' indipendente ed autonoma, derivante dallo scorporo di una determinata attivita' aziendale o dal prodotto di attivita' di ricerca;
8) early stage financing: investimento in capitale di rischio effettuato nella fase iniziale dell'attivita' d'impresa;
9) fondo generalista: il fondo la cui strategia d'investimento risulti estesa a tutte le fasi d'intervento in capitale di rischio e non abbia una specifica focalizzazione territoriale o settoriale.
Art. 2.
Caratteristiche dell'intervento

1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sottoscrive e aliena quote di fondi mobiliari chiusi, promossi e gestiti da una o piu' SGR, mediante l'impiego di un importo fino a 100 milioni di euro stanziati con la delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2.
2. Le SGR sono individuate dal Comitato di pilotaggio e controllo di seguito descritto, secondo le procedure competitive definite all'art. 5 con criteri che favoriscano la selezione di una pluralita' di contraenti.
3. I fondi le cui quote vengono sottoscritte sono finalizzati all'acquisto di partecipazioni in PMI, a fronte di loro programmi d'investimento localizzati nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, inclusi Abruzzo e Molise e destinati ad introdurre innovazioni di processo o di prodotto con tecnologie digitali. Potranno essere sottoscritte anche quote di fondi generalisti il cui regolamento preveda che una quota di capitali, con contabilita' separata, almeno pari al doppio di quella sottoscritta dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sia dedicata alle imprese di cui al presente comma.
Art. 3.
Modalita' di sottoscrizione delle quote dei fondi mobiliari chiusi

1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie puo' sottoscrivere quote di fondi mobiliari chiusi delle SGR individuate con la procedura di cui all'art. 5, riservati a investitori qualificati, e il cui regolamento sia stato approvato dalla Banca d'Italia.
2. L'intervento del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in ogni singolo fondo mobiliare chiuso o suo comparto non deve essere superiore al 50% del totale del patrimonio del fondo o del comparto di fondo comune generalista in cui e' realizzato l'investimento.
3. La durata dell'investimento del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in ciascun fondo non puo' essere superiore a dieci anni, piu' eventuali tre anni che possono essere richiesti dalla SGR alla Banca d'Italia per il completo smobilizzo degli investimenti, ai sensi dell'art. 14 del citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione del 24 maggio 1999, n. 228.
Art. 4.
Il comitato di pilotaggio e controllo

1. E' istituito un Comitato di pilotaggio e controllo con il compito di:
a) gestire la procedura competitiva di cui al successivo art. 5;
b) curare le attivita' di monitoraggio e controllo descritte ai successivi articoli 6 e 7;
c) realizzare le altre attivita' necessarie ad assicurare il corretto funzionamento dello strumento disciplinato dal presente decreto.
2. Il Comitato e' composto di 6 membri di cui uno con funzioni di presidente.
Il presidente e due dei componenti sono nominati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, due componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente e' nominato dal Ministro per lo sviluppo e coesione territoriale. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.
3. Per coadiuvare il Comitato nell'espletamento delle sue funzioni potra' essere costituita un'apposita segreteria tecnica e si potra' far ricorso ad esperti esterni. Alle spese necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' alla corresponsione di compensi ad esperti, potra' essere destinato un importo, riferito all'intera durata dell'investimento del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, non superiore all'1% dello stanziamento di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 5.
Procedura competitiva per l'assegnazione delle risorse

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, fino ad esaurimento delle risorse, di cui all'art. 2, comma 1, ivi comprese quelle derivanti dai rientri e dai proventi dell'impiego di dette risorse, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con i Dipartimenti del tesoro e delle politiche di sviluppo del Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla pubblicazione di un avviso per l'individuazione delle SGR e dei fondi in cui effettuare l'investimento. L'avviso indica:
a) l'ammontare di risorse disponibili;
b) le categorie di soggetti cui e' aperta la partecipazione;
c) le modalita' e i tempi per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati;
d) il contenuto della domanda e la documentazione da allegare con riferimento ai requisiti di trasparenza e competitivita' su cui si basa la selezione delle richieste;
e) le modalita' di selezione delle richieste, con la precisazione dei punteggi assegnati a ciascun elemento di valutazione.
2. La domanda di partecipazione, da redigersi secondo lo schema predisposto dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, contiene necessariamente le seguenti informazioni:
a) specificazione della struttura adibita all'attivita' di assunzione e gestione delle partecipazioni con descrizione dell'articolazione territoriale, in sedi secondarie o advisor sul territorio di riferimento e indicazione delle risorse impiegate in tale attivita' e delle relative professionalita' oltre che della continuita' del rapporto esistente fra SGR e advisor;
b) tipologia, ammontare, area geografica degli investimenti effettuati in passato e di quelli in corso da parte della SGR, dall'advisor, o dai loro esponenti aziendali;
c) previsioni circa i tempi e le modalita' di smobilizzo delle partecipazioni in portafoglio;
d) criteri di selezione delle imprese in portafoglio, evidenziando le competenze tecniche maturate in imprese di settori ad alto contenuto tecnologico;
e) ammontare di risorse finanziarie a disposizione per investimenti in capitale di rischio alla data di presentazione della domanda;
f) numero ed entita' delle partecipazioni che si prevede di acquisire nell'arco di cinque anni nonche' i settori di attivita' e gli ambiti territoriali nei quali si ritiene di effettuare gli interventi di acquisizione di partecipazioni;
g) fondi o comparti di fondi dei quali si propone l'acquisto delle quote;
h) presenza di accordi con centri di ricerca o universita';
i) regolamento dei fondi proposti.
3. Le domande di partecipazione, complete dei dati e della documentazione previsti nel modulo di richiesta, sono valutate dal Comitato di pilotaggio e controllo, sulla base dei criteri indicati nell'avviso.
4. Rientrano fra i criteri di valutazione:
a) consistenza, esperienza e professionalita' della struttura organizzativa interna ed esterna da adibirsi all'attivita' di investimento nel capitale di rischio;
b) tipologia, ammontare, area geografica degli investimenti effettuati in passato e di quelli in corso;
c) risultati degli investimenti effettuati;
d) presenza di accordi con centri di ricerca o universita';
e) commissioni applicate sui fondi promossi o gestiti.
5. E' considerato titolo preferenziale di valutazione l'orientamento dei fondi ad investimenti negli spin-off nonche' a quelli in forma di early stage financing.
6. Le domande di partecipazione giudicate non idonee dal Comitato di pilotaggio e controllo sotto il profilo tecnico, economico e finanziario non sono prese in considerazione, ai fini della graduatoria. Le relative motivazioni sono comunicate agli interessati.
7. Nell'avviso sono fissati i termini idonei per l'invio delle rettifiche o integrazioni, ovvero degli eventuali chiarimenti richiesti dal Comitato.
8. La graduatoria, approvata con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Comitato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il termine fissato nell'avviso e ne e' data comunicazione agli aggiudicatari.
9. Il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie autorizza, con proprio decreto, l'acquisto delle quote dei fondi proposti dalle SGR selezionate con le procedure di cui al presente articolo e autorizza il pagamento del corrispettivo secondo le modalita' previste dal regolamento di ciascun fondo.
10. Il Capo del Dipartimento puo' autorizzare con proprio decreto l'alienazione delle quote di fondi sottoscritte, ai sensi dell'art. 7, comma 3.
11. Le risorse provenienti dall'alienazione delle quote di fondi e comunque derivanti dall'impiego del finanziamento di cui all'art. 2 ritornano nella disponibilita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per essere reimpiegate con le finalita' e secondo le procedure di cui al presente decreto.
Art. 6.
Obblighi di comunicazione e monitoraggio

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le SGR trasmettono al Comitato di pilotaggio e controllo, oltre alla documentazione sull'attivita' di gestione con la periodicita' prevista dal regolamento, una relazione sull'attivita' svolta che espliciti:
a) le procedure effettivamente attivate dalla SGR per l'individuazione delle imprese da valutare ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;
b) distintamente, per ogni regione, il numero di imprese valutate ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;
c) gli eventuali scostamenti registrati tra l'attivita' programmata e l'attivita' effettivamente svolta.
2. L'avviso di cui all'art. 5, comma 1, prevede che il Comitato di pilotaggio e controllo ha la facolta' di richiedere alle SGR, in qualsiasi momento, anche a fini statistici, dati ed informazioni aggiuntivi sulle imprese partecipate.
Art. 7.
Remunerazione delle SGR e rimborso

1. La remunerazione delle SGR e' stabilita dal regolamento di ciascuno dei fondi risultati aggiudicatari nella procedura di selezione.
2. Alla scadenza del fondo o comunque al momento della sua liquidazione, ovvero nel caso di disinvestimenti parziali, la SGR restituisce al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie le risorse ricevute, secondo le seguenti modalita':
a) la perdita totale o parziale del capitale investito si ripartisce proporzionalmente alle sottoscrizioni effettuate, tra il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e gli altri sottoscrittori;
b) l'utile maturato viene utilizzato per rimborsare il capitale investito dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dagli altri sottoscrittori;
c) gli utili eccedenti i rimborsi di cui alla lettera b), vengono distribuiti ai sottoscrittori proporzionalmente alle sottoscrizioni effettuate, fatto salvo quanto previsto nel regolamento del fondo in merito alla commissione di incentivo. La remunerazione riconosciuta al Dipartimento non potra' comunque superare quella corrispondente all'Euribor rilevato alla data di sottoscrizione delle quote piu' 2 punti percentuali per ciascun anno di durata dell'investimento relativamente all'importo da esso sottoscritto.
3. Ciascun sottoscrittore del fondo puo' esercitare, con le modalita' stabilite dal regolamento del fondo stesso, un'opzione di acquisto anticipato, parziale o totale, delle quote di proprieta' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. L'esercizio dell'opzione comporta il riconoscimento al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie di un corrispettivo pari al valore di acquisto delle quote maggiorato del 3 per cento composto in ragione d'anno. Il prezzo di acquisto cosi' determinato non puo' comunque essere inferiore al valore della quota al momento dell'esercizio dell'opzione.
Art. 8.
Casi e procedure di revoca

1. La sottoscrizione dei fondi gestiti dalle SGR risultate aggiudicatarie, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di approvazione della graduatoria, avviene entro il termine di 4 anni dalla pubblicazione del decreto stesso. Oltre tale termine le risorse non ancora investite sono riutilizzabili da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il finanziamento di altre iniziative ed eventuali somme gia' versate e non impiegate sono restituite dalla SGR al medesimo Dipartimento con un incremento pari all'Euribor maggiorato del 2 per cento.
2. Nel caso di avvio, a carico della SGR, di procedure concorsuali di cui agli articoli 56 e 57 del TUIF, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie interrompe i versamenti, recupera le somme versate e non impiegate con un incremento pari all'Euribor maggiorato del 2 per cento.
3. Nel caso che venga accertato, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, che una SGR abbia fornito nel corso della procedura di selezione informazioni false, inesatte o incomplete, idonee ad alterare l'esito della selezione, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie interrompe i versamenti, recupera le somme versate e non impiegate, con un incremento pari all'Euribor maggiorato del 2 per cento. La SGR corrisponde inoltre al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie una penale pari al 3 per cento delle somme destinate dal decreto ai fondi proposti dalla SGR.
4. Nel caso di impiego delle risorse secondo modalita' non conformi a quelle definite all'art. 2, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie interrompe i versamenti, recupera le somme versate e non impiegate, con un incremento pari all'Euribor maggiorato del 2 per cento. La SGR corrisponde una penale pari al 2 per cento delle somme utilizzate in difformita' da quanto stabilito.
5. In caso di mancato invio, nei termini stabiliti, delle comunicazioni di cui all'art. 6, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie interrompe i versamenti e, in caso di protratto inadempimento, procede al recupero delle somme versate e non impiegate con un incremento pari all'Euribor maggiorato del 2 per cento.
6. Al verificarsi di uno dei casi di cui al presente articolo, il Comitato di pilotaggio e controllo, entro sessanta giorni, comunica alle SGR interessate l'avvio del procedimento di revoca, fornendo indicazione dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio responsabile del procedimento e delle modalita' con cui e' possibile prendere visione degli atti.
7. Entro il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 6, le SGR possono presentare al Comitato scritti difensivi, redatti in carta libera, nonche' altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il Comitato esamina gli eventuali scritti difensivi e, ove opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio e predispone le osservazioni conclusive da sottoporre all'esame del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
8. Il capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, entro novanta giorni dalla comunicazione, qualora siano ritenute fondate le controdeduzioni presentate ai sensi del comma 7, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione alle SGR. Qualora, invece, siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, il capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone, con proprio decreto, la revoca delle risorse gia' assegnate.
9. E' fatta comunque salva la possibilita' per il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di esperire gli ordinari rimedi previsti dalla vigente normativa a tutela dell'investimento effettuato e delle sue finalita'.
Art. 9. Promozione dell'attivita' di esplorazione delle potenzialita' del
mercato

1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie puo' destinare un importo non superiore al 3% delle risorse di cui all'art. 2, alla copertura del 50% dei costi sostenuti dalle SGR per attivita' preliminari destinate ad esplorare le potenzialita' del mercato.
2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale del Comitato di cui all'art. 4, ai fini della individuazione dei criteri in base ai quali assegnare le risorse di cui al comma 1. L'erogazione delle medesime risorse a favore delle SGR, e' subordinata alla presentazione e alla verifica della documentazione indicata dallo stesso Comitato, nonche' all'accertamento della congruita' dei costi. L'erogazione avviene entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Le esclusioni sono motivate e comunicate alla SGR entro lo stesso termine.
Il presente decreto viene inviato, per i successivi adempimenti previsti, ai competenti organi di controllo.
Roma, 18 ottobre 2005

Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
Stanca

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro per lo sviluppo
e la coesione
Micciche'

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2005

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 388