Gazzetta n. 272 del 2005-11-22
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 27 maggio 2005
Fondo anticipazioni spese in conto capitale degli enti locali - Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 27. (Deliberazione n. 71/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria per il 2005) che - all'art. 1, commi dal 21 al 53 - indica i criteri e gli obiettivi del patto di stabilita' interno per gli anni 2005-2007 e che, in particolare, al comma 27 del medesimo articolo, istituisce un fondo per le anticipazioni delle spese in conto capitale cui possono accedere gli enti locali che superano il limite fissato da detto patto di stabilita', demandando alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. di corrispondere le anticipazioni direttamente ai soggetti beneficiari secondo le indicazioni e le priorita' stabilite da questo Comitato;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale il termine per la presentazione delle domande per accedere al fondo, fissato al 31 gennaio 2005 e' stato prorogato al 30 aprile 2005;
Preso atto che le disponibilita' del fondo relative al 2005 sono quantificate dal richiamato art. 1, comma 27, della legge n. 311/2004 in 250 milioni di euro;
Preso atto che la previsione di inoltro delle richieste di accesso al fondo anche a questo Comitato presuppone che la formulazione di indicazioni e priorita' avvenga sulla base di una valutazione complessiva delle richieste medesime;
Preso atto che, per dare attuazione al richiamato art. 1, comma 27, della legge n. 311/2004, e' stata effettuata un'istruttoria congiunta tra segreteria di questo Comitato, Unita' di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (IGEPA) e Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Preso atto che, secondo le elaborazioni del DPS e della Cassa depositi e prestiti S.p.a., al 20 maggio u.s. sono pervenute n. 236 domande per un ammontare di circa 1,5 miliardi di euro, pari a circa 6 volte le disponibilita' del citato fondo relative al 2005;
Preso atto che e' stato predisposto un elenco di richieste da ritenere ammissibili alla stregua dei requisiti minimi che nel corso della suddetta istruttoria congiunta sono stati ritenuti applicabili sulla base della citata norma e che vengono sottoposti a questo Comitato per l'approvazione;
Preso atto che le domande rispondenti a detti requisiti sono n. 168 e presentano un ammontare complessivo di 789.514.319 euro;
Preso atto che la suddivisione per area delle richieste considerate e' la seguente:

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Area |Importo richiesto |Importo % |N. richieste |% richieste ===================================================================== Nord | 501.784.897| 63,6| 43| 25,6 Centro | 205.684.555| 26,0| 99| 58,9 Sud e Isole | 82.044.867| 10,4| 26| 15,5 Totale | 789.514.319| 100,0| 168| 100,0

Preso atto che la ripartizione per classe demografica degli enti interessati risulta la seguente:

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Classe | | | | Totale
demografica | Centro | Nord | Sud | complessivo ===================================================================== Fino a 5.000 | | | | abitanti | 1.803.190| 41.769.497| 4.258.923| 47.831.610 --------------------------------------------------------------------- Oltre 5.001 | | | | abitanti |203.881.365|460.015.400|77.785.944| 741.682.708 --------------------------------------------------------------------- Totale | | | | complessivo |205.684.555|501.784.897|82.044.867| 789.514.318

Considerato che i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti sono esonerati dal patto di stabilita' interno; Considerato che dai lavori preparatori della legge n. 311/2004 emerge una particolare attenzione nei confronti dei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, ai quali la medesima legge ha esteso, dal 2005, il vincolo al rispetto del suddetto patto;
Considerato che e' in corso di conversione il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali», e che alcuni emendamenti al disegno di legge di conversione sono finalizzati a sottrarre, per l'anno 2005, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, le unioni di comuni nonche' le comunita' montane ed isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti dalle disposizioni di cui ai commi dal 21 al 53 della legge n. 311/2004;
Considerato che il decreto-legge richiamato proroga al 31 maggio 2005 il termine per l'approvazione dei bilanci da parte degli enti locali ed esclude alcune spese in conto capitale da quelle da considerare ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dal patto di stabilita' interno, si' che alla data di scadenza del termine di presentazione delle richieste di accesso al fondo in questione gli enti suddetti non avevano certezza delle modalita' definitive di determinazione di tale limite e conseguentemente delle spese da considerare eccedenti il limite stesso;
Delibera:

1. Richieste ammissibili.

1.1. Sono approvati i criteri applicati per la predisposizione dell'elenco delle richieste da ritenere ammissibili alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 27, della legge n. 311/2004.
Tali criteri sono come appresso indicati:
l'ente deve aver inviato richiesta entro il termine perentorio del 30 aprile 2005;
l'ente deve aver indicato:
a) l'importo della spesa in conto capitale per la quale chiede l'anticipazione;
b) la relativa scadenza di pagamento (almeno quale anno di riferimento);
c) le coordinate dei soggetti beneficiari (almeno nome/cognome o ragione sociale).
1.2. L'elenco predisposto sulla base di detti criteri dal DPS e dalla Cassa depositi e prestiti costituisce l'allegato 1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante.
Qualora successivamente alla data della presente delibera pervengano richieste che risultino spedite entro il 30 aprile 2005 e che rispondano agli altri requisiti di cui al punto 1.1, le domande stesse saranno incluse in un elenco integrativo che verra' pubblicato sul sito internet www.cipecomitato.it

2. Ambito delle spese ammissibili ad anticipazione.

Possono essere concesse anticipazioni a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 27, della legge n. 311/2004 solo per i pagamenti relativi alle spese in conto capitale degli enti locali inclusi nell'elenco allegato o nell'eventuale elenco integrativo di cui al punto 1.2 e a condizione che dette spese eccedano effettivamente il limite nel frattempo stabilito ai sensi della medesima legge e successive modifiche e integrazioni e che le relative obbligazioni si siano perfezionate giuridicamente entro il 30 aprile 2005.

3. Criteri di priorita'.

3.1. Sono ammessi alle agevolazioni prioritariamente i comuni con popolazione tra 3.000 e 5.000 abitanti, le unioni di comuni nonche' le comunita' montane ed isolane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, salvo che il decreto-legge richiamato in premessa, in sede di definitiva approvazione, non escluda detti enti dall'ambito di applicazione delle disposizioni sul patto di stabilita' per l'anno 2005. Per la consistenza demografica degli enti locali si fa riferimento a quanto previsto in applicazione dell'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.2. Il 30% delle disponibilita' del fondo che residuano dopo l'eventuale applicazione del punto 3.1, viene riservato al sud: qualora, in base alla valutazione di cui al successivo punto 4, l'importo richiesto risulti inferiore al 30%, si procedera' al soddisfacimento integrale delle richieste relative a tale macro area, mentre - qualora risulti superiore - si procedera' alla concessione delle anticipazioni, nell'ambito del suddetto 30% sulla base del medesimo rapporto di cui al punto successivo.
3.3. Le disponibilita' che residuano dopo l'applicazione dei punti 3.1 e 3.2 sono ripartite, tra le altre domande ammissibili relative al centro nord, in base alla percentuale scaturente dal rapporto tra il totale di tali disponibilita' ed il totale delle domande ammissibili non soddisfatte con l'applicazione del criterio di cui al punto 3.1.

4. Procedure.

4.1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale o entro il primo giorno feriale successivo, qualora il termine cada in giorno festivo, gli enti compresi nell'elenco di cui all'allegato 1 dovranno far pervenire alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a pena di inammissibilita', un'attestazione, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e controfimiata da un componente del collegio dei revisori, nella quale confermi l'interesse a fruire delle agevolazioni e dichiari il proprio limite scaturente dal patto di stabilita' interno, specificando i pagamenti, da effettuare nel corso del 2005, che eccedono tale limite e che attengono alle spese ammissibili di cui al punto 2. L'ente, inoltre, dovra' fornire tutti i dati necessari per la corresponsione dell'anticipo da parte della Cassa.
Nel modulo di cui all'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera, sono riportate le informazioni che l'ente richiedente deve fornire, a pena di inammissibilita', entro il termine perentorio sopra indicato.
4.2. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro i successivi venti giorni, sulla base dei criteri e delle priorita' stabiliti ai precedenti punti 2 e 3, procede alla predisposizione dell'elenco analitico dei pagamenti di ciascun ente locale ammissibili ad anticipazione e dei relativi importi.
L'elenco e' comunicato al servizio centrale di segreteria CIPE, che provvede a pubblicarlo sul sito internet sopra riportato.
4.3. Gli enti locali interessati, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco definitivo sul citato sito internet, devono inoltrare via telefax alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. la proposta contrattuale di anticipazione (su modello reso disponibile sul sito internet della societa' medesima), a pena di decadenza delle agevolazioni.
Le anticipazioni sono erogate direttamente in favore dei beneficiari, in una o piu' soluzioni, sulla base delle istanze formulate dagli enti locali in prossimita' delle scadenze di pagamento.
4.4. Gli enti locali provvedono al rimborso del capitale anticipato entro il 31 dicembre 2006. Il Ministero dell'economia e delle finanze rimborsa gli interessi sulle somme erogate sulla base di apposita rendicontazione della Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
Siniscalco

Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 366
Allegato 1

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Allegato 2

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