Gazzetta n. 272 del 2005-11-22
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 settembre 2005
Misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 2 settembre 1996, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1996;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 11 ottobre 2001, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 29 dicembre 2003, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263;
Vista la decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001,che stabilisce i piani di campionamento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE;
Considerato che la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate puo' costituire un rischio per la diffusione di talune malattie dei pesci;
Ravvisata quindi la necessita' che pesci e uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche soddisfino determinati requisiti sanitari;
Considerato altresi' che per prevenire la diffusione delle malattie dei pesci, e in particolare della necrosi ematopoietica infettiva e della setticemia emorragica virale, occorre prevedere una certificazione speciale;
Tenuto conto che la procedura di riconoscimento comunitaria di azienda o zona indenne da alcune malattie dei pesci segue un iter particolarmente lungo e articolato presso la Commissione europea;
Rilevato che numerose aziende italiane, i cui dossier, gia' pervenuti alla Commissione europea prima della data di scadenza dell'ordinanza ministeriale 29 dicembre 2003, non sono stati ancora esaminati, non hanno ancora ottenuto il citato riconoscimento;
Tenuto conto del fatto che la maggior parte delle aziende interessate si sta impegnando nel portare a termine il programma per il riconoscimento comunitario di azienda o zona indenne da alcune malattie dei pesci
Ordina:

Art. 1.
1. La presente ordinanza disciplina la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate appartenenti alle specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale di cui all'allegato A, elenco II, colonna 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. I pesci e le uova embrionate di cui all'art. 1 destinati alla semina in acque pubbliche devono provenire da aziende o zone continentali riconosciute indenni da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. In deroga all'art. 2, e per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i pesci e le uova embrionate possono essere seminati in acque pubbliche anche da aziende:
a) per le quali il proprietario o il responsabile abbia ufficialmente presentato apposita domanda completa della relativa documentazione alla Commissione europea per il tramite del Ministero della salute nell'ambito della procedura finalizzata al riconoscimento immediato di azienda indenne da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva in zona continentale non indenne, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 555/1992;
b) ubicate in zone continentali per le quali le autorita' o i soggetti competenti abbiano ufficialmente presentato apposita domanda completa della relativa documentazione alla Commissione europea per il tramite del Ministero della salute nell'ambito della procedura finalizzata al riconoscimento immediato di zona continentale indenne da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 555/1992.
Art. 4.
1. Possono inoltre fornire pesci e uova embrionate per la semina in acque pubbliche durante il periodo indicato nell'art. 3 le aziende:
a) per le quali il proprietario o il responsabile abbia ufficialmente presentato apposita domanda completa della relativa documentazione alla Commissione europea per il tramite del Ministero della salute nell'ambito della procedura finalizzata all'approvazione del programma per ottenere il riconoscimento di azienda indenne da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva in zona continentale non indenne, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 555/1992;
b) ubicate in zone continentali per le quali le autorita' o i soggetti competenti abbiano ufficialmente presentato apposita domanda completa della relativa documentazione alla Commissione europea per il tramite del Ministero della salute nell'ambito della procedura finalizzata all'approvazione del programma per ottenere il riconoscimento di zona continentale indenne da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 555/1992.
2. Le aziende di cui al comma 1 devono essere:
a) soggette al controllo veterinario ai sensi dell'art. 159 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e in esse da almeno quattro anni non devono essersi verificati focolai o altre manifestazioni riconducibili alla necrosi ematopoietica infettiva e/o alla setticemia emorragica virale;
b) sottoposte da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, nel periodo che precede la spedizione dei pesci e delle uova embrionate, ad almeno due controlli sanitari consecutivi, a distanza di almeno quattro mesi uno dall'altro, con esiti favorevoli, comprendenti ognuno un'ispezione dei pesci che presentino anomalie e prelievi ufficiali di campioni, effettuati conformemente alla tabella 1A dell'allegato alla decisione della Commissione europea 2001\183\CE del 22 febbraio 2001.
3. L'ultimo controllo sanitario deve essere eseguito entro i nove mesi che precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate. Gli esami di laboratorio per individuare la presenza delle malattie sono effettuati dagli istituti zooprofilattici sperimentali secondo le metodiche ufficialmente riconosciute.
4. In attesa degli esiti degli esami di laboratorio effettuati dagli istituti zooprofilattici sperimentali relativi ai controlli sanitari eseguiti dalle autorita' sanitarie competenti, scaduti i nove mesi dall'ultimo controllo sanitario, i pesci e le uova embrionate non possono essere spediti dalle aziende per la semina in acque pubbliche.
Art. 5.
1. Le aziende di cui agli articoli 3 e 4 che forniscono pesci e uova embrionate per la semina in acque pubbliche possono introdurre soltanto pesci, uova embrionate e gameti provenienti da aziende gia' riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.
2. Per le introduzioni di pesci e uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche in zone continentali riconosciute indenni da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, o per le quali la Commissione europea ha approvato i programmi per il raggiungimento dell'indennita' per le suddette malattie, si applicano le misure ivi previste.
Art. 6.
1. I pesci e le uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche sono scortati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I.
2. Il certificato e' redatto dal veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio nelle settantadue ore che precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate.
3. Il certificato di cui al presente articolo e' conservato per almeno due anni da parte del proprietario o responsabile dell'azienda di provenienza dei pesci e delle uova embrionate.
Art. 7.
1. Le regioni provvedono a compilare e a tenere costantemente aggiornato un elenco delle aziende abilitate ai sensi della presente ordinanza alla semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.
Art. 8.
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' diciotto mesi a partire dalla data di pubblicazione.
Roma, 21 settembre 2005
Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 288
Allegato I

----> Vedere Allegato da pag. 25 a pag. 26 <----