Gazzetta n. 267 del 2005-11-16
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 16 settembre 2005, n. 236
Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalita' di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, della suddetta legge n. 508/1999 con il quale e' prevista la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (C.N.A.M.) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalita' di nomina e di elezione dei relativi componenti;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato;
Ritenuto di non doversi adeguare ai predetti pareri in relazione alle seguenti condizioni: a) adeguare il decreto al disegno di legge sul CUN, posto che trattandosi di un disegno di legge si ritiene di dover attendere l'entrata in vigore del presente decreto e successivamente procedere al coordinamento di quel testo con il presente; b) eliminare l'incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma 3, posto che l'incompatibilita' tra la nomina a componente CNAM e gli incarichi sindacali e' stata prevista al fine di garantire l'imparzialita' dell'organo consultivo chiamato a svolgere un importante ruolo di consulenza in ordine agli aspetti squisitamente tecnici del settore; c) prevedere che candidati si presentino direttamente a livello nazionale, posto che la procedura prevista dal decreto, assicurando uno stretto collegamento tra i candidati e le istituzioni, mira a garantire l'individuazione di candidature particolarmente qualificate dal punto di vista tecnico; su tale scelta si e' espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, che nulla ha obiettato in ordine al meccanismo scelto di individuazione delle candidature; d) rivedere la Tabella A, in quanto quella proposta tiene gia' conto del regolamento che disciplina gli ordinamenti didattici delle istituzioni, gia' approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 gennaio 2005 e del 30 maggio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta reso con nota n. 14.3.4/6/2005 del 4 agosto 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
b) per istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (I.S.I.A.), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
«2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
in rappresentanza del personale docente, tecnico e
amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
cui all'art. 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata
dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio
universitario nazionale (CUN);
b) le modalita' di nomina e di elezione dei
componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in
seno al CUN, la cui composizione numerica resta
conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori
e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
1;
e) un direttore amministrativo.».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214) e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».



Art. 2.
Competenze
1. Il CNAM e' organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Esso esercita le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente. Esso puo' inoltre essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse per le istituzioni.
2. Il CNAM elegge, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge, due rappresentanti in seno al CUN secondo le modalita' di cui al comma 9, dell'articolo 4.
Art. 3.
Composizione
1. Il CNAM e' composto da trentaquattro membri, di cui ventisei eletti in rappresenanza del personale docente e non docente e degli studenti, sei designati dal Ministro e due dal CUN. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.
2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono cosi' individuate:
a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;
b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;
c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;
d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di danza;
g) cinque rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;
h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;
i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;
l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle predette istituzioni;
m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle predette istituzioni;
n) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
o) un rappresentante degli studenti dei Conservatori di musica;
p) un rappresentante degli studenti degli Istituti musicali pareggiati;
q) un rappresentante degli studenti degli ISIA;
r) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
s) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza;
t) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.
3. La nomina a componente del CNAM e' incompatibile con incarichi sindacali. A tal fine la presentazione di candidature di rappresentanti sindacali e' corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione.
4. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilita' di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato.
5. I componenti designati, in caso di dimissioni o del sopravvenire della causa d'incompatibilita' di cui al comma 3, sono sostituiti con le medesime procedure di cui al comma 1 per il periodo di durata del mandato.
Art. 4.
Funzionamento
1. Il CNAM, nella prima seduta previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i suoi componenti di cui all'articolo 3 comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) ed i). Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non e' raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno.
3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni.
4. Il CNAM puo' articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte.
5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalita' di funzionamento del CNAM.
6. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 5, i lavori sono disciplinati dal regolamento adottato dall'organismo consultivo, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge, costituito con decreto ministeriale 5 luglio 2000.
7. In caso di dimissioni contestuali di piu' della meta' dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.
8. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, sono stabilite le indennita' spettanti al presidente ed ai componenti del CNAM nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'organo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al CNAM non da' luogo ad ulteriori emolumenti o compensi in aggiunta all'indennita', ma esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante.
9. Nella seconda seduta successiva al suo insediamento, il CNAM elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i docenti di prima fascia di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) ed i), due rappresentanti in seno al CUN.
Art. 5.
Elettorato
1. Le modalita' di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutte le discipline presenti nelle istituzioni, accorpate in aree omogenee. In prima applicazione, tali aree omogenee sono determinate nell'allegata tabella A. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono costituiti quattro distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
4. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
5. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
6. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
8. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
9. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
10. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
11. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
12. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito ai direttori amministrativi in servizio presso ciascuna istituzione.
13. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere n), o), p), q), r), s), t), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola istituzione.
14. Il Ministero predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi puo' essere presentata opposizione al Ministero, presso la Direzione generale competente, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.
Art. 6.
Modalita' e procedure per l'individuazione
delle candidature
1. Per l'individuazione delle candidature, tra gli aventi titolo all'elettorato passivo ed iscritti negli elenchi di cui al comma 14 dell'articolo 5, si procede secondo le modalita' disciplinate nei successivi commi.
2. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ogni istituzione puo' presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede, non piu' di una candidatura per ciascuna delle aree di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), ogni istituzione puo' presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di seconda fascia in servizio nella sede, non piu' di una candidatura.
4. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), i), ogni istituzione puo' presentare, con votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede, non piu' di una candidatura.
5. Per l'elezione del rappresentante del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e), f), le candidature sono presentate da almeno cinque sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati.
6. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le candidature sono presentate da almeno dieci sottoscrittori, anche di piu' istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.
7. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), ogni istituzione puo' presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede, non piu' di una candidatura per ciascun accorpamento di aree omogenee di cui all'articolo 5, comma 1.
8. Per l'elezione del rappresentante del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), le candidature sono presentate da almeno trenta sottoscrittori, anche di piu' istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.
9. Per l'elezione del rappresentante dei direttori amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le candidature sono presentate da cinque sottoscrittori, anche di piu' istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.
10. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere n), o), p), q), r), s) t), ogni Consulta degli studenti puo' presentare non piu' di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11. Per le candidature di cui ai commi 5, 6, 8, 9, ogni sottoscrittore e' identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, istituzione di appartenenza. Non e' consentita la contemporanea sottoscrizione di piu' candidati. Le sottoscrizioni, corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo ed alla data di nascita, nell'istituzione di appartenenza.
12. Le procedure per l'individuazione delle candidature si concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni.
13. La commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, verificata la regolarita' delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3, e provvede entro cinque giorni alla pubblicizzazione degli stessi mediante procedure telematiche.
14. Avverso gli elenchi di cui al comma 13 puo' essere presentata esclusivamente opposizione alla commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno dalla sua pubblicazione. La commissione elettorale centrale decide nei successivi cinque giorni e pubblica con le medesime modalita' telematiche gli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3. Il giudizio della Commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo impugnabile in via giurisdizionale o straordinaria.
Art. 7.
Procedure di voto
1. Con decreto del Presidente dell'istituzione e' costituito il seggio elettorale, articolato anche in piu' postazioni elettroniche di voto. Il seggio elettorale e' composto da due docenti, designati dal collegio dei docenti, dei quali quello con maggiore anzianita' di servizio assume le funzioni di presidente, e da un funzionario amministrativo che assume le funzioni di segretario. Esso sovrintende a tutte le operazioni di voto.
2. Ciascuna istituzione con delibera del Consiglio di amministrazione determina il periodo e la tempistica di svolgimento delle operazioni di voto, nell'arco temporale indicato nell'ordinanza di cui all'articolo 10.
3. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
4. Le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identita' dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza. Esse si svolgono mediante:
a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti;
b) l'accertamento dell'identita' dell'elettore attraverso la presentazione della carta d'identita' o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purche' munito di fotografia; in mancanza di un idoneo documento l'identificazione puo' avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio elettorale che conosca personalmente l'elettore;
c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;
d) la firma dell'elettore per ricevuta del certificato;
e) l'accesso dell'elettore ad una postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e l'espressione del voto;
f) la verifica da parte di uno scrutatore dell'avvenuta votazione sulla stampante del seggio e la conseguente annotazione sull'elenco dei votanti. Alla chiusura delle operazioni di voto costituisce apposito verbale la stampa delle avvenute votazioni sottoscritto dai componenti il seggio, nel quale sono anche indicati: i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio e' stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonche' eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni. Tale verbale viene consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8.
Art. 8.
Commissione elettorale centrale
1. Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle istituzioni, da un docente delle istituzioni e da due funzionari dell'amministrazione, dei quali uno con funzioni di segretario.
2. La commissione e' coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati formati ai sensi dell'articolo 6 e sulle questioni attinenti le procedure di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del direttore generale competente.
4. All'istituzione ed al funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso.
Art. 9.
Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti
1. Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento e' data tempestiva comunicazione per via telematica.
2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarita' delle stesse la commissione da' inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il presidente e' responsabile del procedimento e dispone di una smartcard personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione redige apposito verbale allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui al comma 2 dell'articolo 3. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione al termine di tutte le operazioni di scrutinio.
3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
4. A parita' di voti prevale il docente di prima e di seconda fascia, il direttore amministrativo e il personale tecnico-amministrativo piu' anziano in ruolo e lo studente con minore anzianita' di iscrizione e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), g), devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, piu' candidati appartenenti ad una medesima istituzione e' proclamato eletto il candidato con la piu' alta percentuale di voti. A parita' di voti prevale il docente di prima e di seconda fascia piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Direttore generale competente del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3.
7. Avverso il provvedimento di cui al comma 6 e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data del decreto di individuazione dei componenti eletti.
Art. 10.
Ordinanza elettorale
1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione l'ordinanza e' emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 11.
Costituzione del CNAM
1. Acquisite le risultanze di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali il Ministro nomina i componenti del CNAM di cui al comma 1 dell'articolo 3.
Art. 12.
Norme transitorie
1. Qualora le Consulte degli studenti, di cui al comma 10 dell'articolo 6, non siano state costituite, le candidature degli aventi diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere n), o), p), q), r), s), t), sono presentate da almeno cinquanta sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati.
2. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui al comma 1, l'elettorato attivo e' attribuito agli studenti iscritti ai corsi di studi superiori di I e di II livello, ordinamentali e sperimentali delle istituzioni e che abbiano conseguito la maggiore eta' alla data stabilita per le votazioni.
Art. 13.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 settembre 2005
Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 312
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 10 - 11 <----