Gazzetta n. 263 del 2005-11-11
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO 24 ottobre 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le delibere n. 246, del 26 aprile 2005, e n. 273, del 17 maggio 2005, con le quali il senato accademico ha approvato alcune modifiche agli articoli 13 e 47.3 dello statuto di Ateneo;
Vista la delibera n. 173 del 10 maggio 2005, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle proposte di modifica degli articoli 13 e 47.3 di cui sopra;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 2355, del 13 luglio 2005, con la quale il Ministero, ha chiesto di esplicitare il significato del testo dell'art. 13.13;
Vista la delibera del senato accademico n. 392, del 19 settembre 2005, che ha apportato modifiche al testo dell'art. 13.13 predetto, esplicitandone il significato;
Vista la delibera n. 301, del 27 settembre 2005, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla nuova stesura dell'art. 13.13 suddetto;
Ritenuto pertanto, di procedere all'emanazione delle modifiche di statuto in parola;
Decreta:
Art. 1.
Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modifiche di cui al successivo art. 2.
Art. 2.
I testi degli articoli 13 e 47.3 dello statuto di Ateneo, a seguito delle modifiche intervenute, sono riformulati come segue:
«Art. 13 (Il rettore). - 13.1 Il rettore rappresenta l'Universita' e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.
Spetta comunque al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attivita' e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
b) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;
c) emanare lo statuto e i regolamenti di cui al titolo V;
d) assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;
e) prendere provvedimenti atti a garantire l'efficiente funzionamento dell'Universita', la vigilanza sulla salubrita', la sicurezza e la funzionalita' degli ambienti di studio e di lavoro;
f) stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
g) predisporre le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita' dell'ateneo di cui agli articoli 17 e 18;
h) presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'ateneo.
13.2 Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
13.3. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore puo' avvalersi di prorettori da lui scelti nell'ambito dell'Universita' e nominati con proprio decreto nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.
I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilita' del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.
I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita', su argomenti relativi ai settori di loro competenza.
Il rettore puo' invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.
Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore puo' delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.
Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.
13.4. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:
a) ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) ai ricercatori in ruolo;
c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario;
d) al personale tecnico amministrativo in ruolo a tempo indeterminato presso l'ateneo, esclusi i rappresentanti di cui alla lettera precedente;
e) agli studenti eletti nei consigli di facolta'.
Il voto degli elettori di cui alla lettera d), ai fini sia del quorum di validita' dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, sara' ponderato nella misura di una preferenza per ogni otto preferenze espresse a favore di un candidato, con arrotondamento al multiplo di otto piu' vicino o, in caso di equidistanza, a quello superiore.
Ai fini del computo di cui ai punti successivi si definisce numero dei voti esprimibili quello calcolato sommando al numero degli elettori di cui alle lettere a), b), c) ed e) il numero degli elettori di cui alla lettera d) diviso per otto e arrotondato all'intero superiore. Il numero dei voti espressi e' calcolato sommando al numero dei voti di preferenza il numero delle schede bianche e nulle ponderato secondo quanto previsto al comma precedente.
13.5. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo elettorale, che si svolge prima del primo turno di votazione.
La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed e' considerata valida solo se e' sottoscritta da un minimo di sessanta e fino ad un massimo di ottanta elettori. La candidatura, una volta accertata la sua validita', e' utilizzabile anche in caso di ripetizione del primo turno.
Le firme apposte dagli elettori di cui alla lettera d) del punto 4 saranno ponderate, al fine del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto al medesimo punto 4.
Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una candidatura, salvo che il candidato per il quale e' stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.
13.6. La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o piu' turni di votazione secondo le modalita' indicate nei punti successivi.
Il calendario delle votazioni e' fissato dopo ciascuna riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere compatibile, nel caso di votazioni valide, con la conclusione dell'iter elettorale entro trenta giorni dalla data della riunione.
13.7. Nel primo turno di votazione il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili.
Il primo turno di votazione e' valido se risulta espresso almeno il 20% dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammissibili al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il 10% dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il 20% dei voti esprimibili e' ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili.
Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate nuove candidature con le modalita' di cui al punto 5.
13.8. Nel secondo turno di votazione il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi.
In caso di mancata elezione, e purche' la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il 50% dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le norme di cui ai punti 10 e 11.
Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalita' di cui al punto 5 e si procede a una nuova votazione con le modalita' di cui al punto 7.
13.9. Abrogato.
13.10. Il ballottaggio e' considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
13.11. A parita' dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o e' dichiarato eletto il candidato piu' anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano d'eta'.
13.12. In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli.
In caso di ripetizione del primo turno un candidato puo' ritirare la propria candidatura durante la riunione del corpo elettorale destinata alla presentazione delle candidature.
13.13. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.
In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori di prima fascia del senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento della attivita' di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni.
Nel caso in cui il decano subentrato presenti, a sua volta, la candidatura di cui al punto 5, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore di prima fascia del senato dotato di maggiore anzianita' di servizio (dopo il decano).
13.14. Un apposito regolamento approvato dal senato accademico determina le ulteriori disposizioni relative alla procedura di elezione del rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto e l'impossibilita' di risalire alla volonta' espressa separatamente da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al punto 4. Art. 47.3 (Designazioni elettive). - Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di preside di facolta' e di presidente o direttore delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita', ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di cui agli articoli 23.11, 28.9 e 33.8, il decano dei professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, rispettivamente dell'universita', della facolta' e della struttura interessata, indice le elezioni per il rinnovo della carica vacante. In caso di cessazione anticipata del mandato del rettore la riunione del corpo elettorale di cui all'art. 13.5 deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.».
Art. 3.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato, inoltre, nel Bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa e affisso all'albo ufficiale dell'Ateneo.
Pisa, 24 ottobre 2005
Il rettore: Pasquali