Gazzetta n. 263 del 2005-11-11
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 3 ottobre 2005
Modifiche al decreto ministeriale 10 giugno 2004, recante modalita' tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2004, adottato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164; A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. All'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 10 giugno 2004, recante modalita' tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche, d'ora in avanti: «decreto ministeriale», dopo la parola: «preammortamento» sono aggiunte le seguenti: «, non superiore a due anni per i contratti di durata fino a dieci anni, e non superiore a tre anni per i contratti di durata superiore a dieci anni.».
2. All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: «sala cinematografica», sono inserite le seguenti: «, anche mediante contratti di leasing immobiliare,»;
b) alla lettera c), dopo la parola: «multisala», sono inserite le seguenti: «, anche mediante contratti di leasing immobiliare,».
3. All'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale, dopo le parole: «o di locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «, e non oltre diciotto mesi dall'apertura della sala cinematografica».
4. All'art. 7 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso in cui un'impresa di esercizio, che abbia usufruito di contributi in conto capitale per i quali non siano ancora decorsi cinque anni dall'assegnazione, operi un aumento di schermi, essa puo' chiedere i contributi di cui al presente articolo nell'ambito del massimale di costo ammissibile corrispondentemente rideterminato. Viene, di conseguenza, effettuato lo scorporo del valore dei contributi gia' assegnati.»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Sono riconosciute le spese effettuate entro dodici mesi dall'ultimazione degli interventi di cui al comma 1.».
5. L'art. 8 del decreto ministeriale e' cosi' sostituito:
«Art. 8 (Concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale). - 1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, per le sole imprese di esercizio, e fermi restando i costi massimi ammissibili di cui al presente decreto, e' ammissibile, per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato, il concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale, nel rispetto della condizione di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.».
6. All'art. 9 del decreto ministeriale, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il beneficiario del contributo in conto interessi decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attivita' avvenuta nel corso del periodo di ammortamento del contratto di mutuo o di leasing. Qualora il mutamento della destinazione d'uso o la cessazione definitiva dell'attivita' siano avvenuti entro cinque anni dal provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario e' tenuto anche alla restituzione delle somme gia' percepite, aumentate degli interessi legali.».
7. All'art. 10, comma 3, del decreto ministeriale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese destinatarie di contributi in conto interessi deliberati nel quinquennio antecedente il 10 giugno 2004 possono chiedere di essere ammesse all'erogazione dei contributi per la durata prevista all'art. 2, comma 6, del presente decreto, previa istanza presentata alla Direzione generale per il cinema entro 90 giorni dalla data di rinegoziazione del mutuo originario, allegando copia autenticata dell'accordo di rinegoziazione dei termini intervenuto con l'istituto finanziario.».
8. All'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale, dopo le parole: «noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa;» sono aggiunte le seguenti: «automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche;».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 3 ottobre 2005
Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 282