Gazzetta n. 262 del 2005-11-10
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Aglio Bianco Polesano» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla Soc. coop. «Il Polesine», con sede in Rovigo, via A Mario, 23, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III -via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
Proposta di disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta
Aglio Bianco Polesano D.O.P.
Art. 1.
Denominazione «Aglio Bianco Polesano»
La denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano» e' riservata, all'aglio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
L'Aglio Bianco Polesano e' una pianta con bulbi di colore bianco brillante uniforme data l'assenza di striature di altro colore, di forma regolare e compatta, leggermente appiattiti nel punto di inserimento dell'apparato radicale. Le foglie, lanceolate e strette hanno una colorazione verde/azzurra.
Il bulbo deve essere di forma rotondeggiante - regolare con un leggero appiattimento della parte basale, di colore bianco lucente, ed esente da fitopatologie.
Il bulbo e' costituito da un numero di bulbilli variabile che risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica curvatura della parte esterna. I bulbilli che lo compongono devono essere perfettamente adiacenti l'uno con l'altro.
Le tuniche che li avvolgono hanno colorazione rosata di varia intensita' nella parte concava, bianca in quella convessa.
La D.O.P. e' ottenuta con l'ecotipo Bianco Polesano e la varieta' Avorio.
All'atto dell'immissione al consumo l'Aglio Bianco Polesano deve presentare bulbi:
sani, consistenti, puliti, in particolare privi di terra e di residui visibili di fertilizzanti o di antiparassitari;
esenti da danni da gelo o da sole, da tracce di muffa e da germogli esternamente visibili;
privi di odore o sapore estranei e di umidita' esterna anormale.
Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse.
Il prodotto dovra' avere i requisiti previsti dalle norme di qualita' per le classi «Extra» e «Prima». In particolare per la categoria:
«Extra» calibro minimo di 45 mm;
«Prima» calibro minimo di 30 mm.
L'Aglio Bianco Polesano e' immesso sul mercato, in trecce e treccioni, in grappoli e grappoloni, in confezioni retinate e sacchi aventi un numero di bulbi variabile.
Il taglio dello stelo dev'essere netto e l'apparato radicale va asportato o completamente o in modo da lasciare le radici appena presenti con la loro parte iniziale.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione e condizionamento dell'Aglio Bianco Polesano comprende i seguenti comuni del Polesine, situati in provincia di Rovigo:
Adria, Arqua' Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo preposto a tale attivita', secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Tecniche di produzione e raccolta Rotazione colturale.
L'aglio bianco polesano e' una coltura da rinnovo e nell'ambito della rotazione deve seguire una coltura a semina autunnale o comunque una coltura che permetta l'aratura e la preparazione del terreno entro l'epoca di semina prevista. Non puo' ritornare sullo stesso appezzamento prima di tre anni.
Il ciclo di coltivazione e' annuale con semina autunno/invernale. Produzione del «seme».
Caratterizzante la tecnica di produzione e' l'ottenimento dei bulbilli per la semina, dato che la riproduzione avviene per via vegetativa. Infatti ogni azienda seleziona manualmente la quota di prodotto necessaria per produrre «il seme».
Qualora l'azienda agricola non sia in grado di produrre il materiale di riproduzione o quello prodotto non sia sufficiente al suo fabbisogno, puo' reperirlo presso altri produttori dell'area inserita nel sistema di controllo della DOP, purche' accompagnato dal certificato che ne attesti l'assenza di nematodi.
Le fasi per l'ottenimento del materiale da seminare prevedono:
1) la selezione manuale dei bulbi, detti «teste», dai mazzi di aglio della partita destinata alla semina;
2) l'eliminazione manuale dei bulbilli esterni al bulbo detti «denti» o «natte»;
3) lo schiacciamento dei bulbi che puo' avvenire manualmente o meccanicamente;
4) l'eliminazione, mediante ventilazione ed asporto manuale, delle tuniche esterne di contenimento e dell'apparato radicale;
5) la selezione dei bulbilli detti «spigoi» ottenuti dalle operazioni precedenti. Essa puo' avvenire con modalita' completamente manuale oppure con l'ausilio di una selezionatrice meccanica che contemporaneamente effettua anche la ventilazione. In questo caso si effettuera' una successiva selezione manuale finale dei bulbilli adatti ad essere seminati. Epoca e modalita' di semina.
La semina deve essere effettuata dal 1° di ottobre al 31 di dicembre.
Essa puo' avvenire manualmente, con macchine agevolatrici o essere totalmente meccanizzata con seminatrici pneumatiche.
E' ammessa la concia del seme.
Il sesto di impianto, 10/15 cm sulla fila e 33/40 tra le fila, deve essere tale da evitare lo scalzamento delle radici durante l'inverno o una moria per asfissia radicale, ed inoltre deve consentire l'agevolazione delle operazioni colturali in particolare la sarchiatura meccanica. A tal fine il numero massimo di piante per mq non dovra' superare le 30.
La quantita' di «seme» da impiegare varia a seconda della dimensione dei bulbilli, e deve essere compresa tra 750 - 1.000 Kg/ha. Concimazione ed irrigazione.
E' obbligatorio predisporre un piano di concimazione che preveda l'esecuzione dell'analisi del terreno almeno una volta ogni cinque anni. Il tipo e la quantita' di unita' fertilizzanti da impiegare saranno correlati ai risultati dell'analisi e terranno conto dell'asporto operato dalla coltura.
Nella concimazione vanno distribuiti al max 150 kg/ha di fosforo, 200 kg/ha di potassio. L'azoto, distribuito con piu' interventi o con un unico intervento se si usano concimi a lenta cessione, non deve superare i 200 kg/ha.
Sono ammesse le concimazioni fogliari per l'apporto di macro e microelementi.
L'eventuale somministrazione di letame deve avvenire sulle colture precedenti per ridurre la possibilita' di sviluppo dei marciumi e per non influenzare il tipico colore bianco lucente caratterizzante l'Aglio Bianco Polesano.
Qualora si effettuino irrigazioni alla coltura, andranno sospese entro il 20 giugno, per permettere una migliore maturazione del bulbo e non comprometterne la successiva conservazione. Raccolta.
Sulla base del grado di senescenza del fogliame e della maturita' fisiologica delle piante, il produttore decide il momento in cui inizia la fase di raccolta. Essa puo' avvenire completamente a mano, con l'ausilio di macchine agevolatrici o essere completamente meccanizzata. Dopo essere stato estirpato il prodotto deve subire una essiccazione naturale. Essa puo' avvenire sia in pieno campo che in azienda.
L'Aglio Bianco Polesano DOP deve essere commercializzato da parte del produttore tra il 15 luglio e 31 maggio dell'anno successivo.
La produzione di aglio polesano DOP destinato alla commercializzazione dovra' essere al massimo di 10 t ad ettaro di prodotto secco.
Art. 6.
Legame con l'ambiente geografico Fattore pedoclimatico.
La tipologia dei terreni, il clima temperato e asciutto e la diffusa presenza di aziende a conduzione familiare ha fatto si' che negli anni l'aglio assumesse importanza per il territorio.
L'area interessata e' caratterizzata dalla presenza di suoli fertili, frutto delle numerose inondazioni ed esondazioni avutesi nei secoli, dei due fiumi che la delimitano a sud ed a nord, ovvero il Po e l'Adige. L'opera dei suddetti fiumi ha portato alla creazione di suoli di medio impasto, argilloso/limosi, ben drenati, porosi e fertili che ben si addicono ad una produzione di pregio qual e' l'Aglio Bianco Polesano.
Vi e' anche un fondamento geomorfologico comprovato alla base delle caratteristiche chimiche dei terreni dei Comuni elencati all'art. 3 delle quali va evidenziata la buona dotazione di fosforo e potassio scambiabili, che influenzano la conservabilita' e nel caso del potassio il tipico colore bianco del prodotto. La presenza di Ca e Mg contribuisce al miglioramento qualitativo dei bulbi. Si puo' percio' ritenere che la naturale dotazione di determinati elementi e microelementi, dei terreni dell'area individuata ne fa di essi un ottimale substrato per la coltura dell'aglio bianco polesano. Fattore umano.
Esso va ad aggiungersi alle potenzialita' dei terreni con due elementi:
1) la capacita', affinata con gli anni e trasmessa da padre in figlio, di selezionare a mano i bulbi «teste» migliori da cui ricavare il materiale da seminare «trattenuto dalla coltura precedente o acquistato sul posto con la sola cura che esso sia grosso e sano». S. Zennaro 1949;
2) le particolari lavorazioni eseguite a mano: la treccia detta «resta», il treccione, il grappolo, il grappolone, fanno si' che tale coltura sia intrinsecamente connessa con il territorio, le sue tradizioni e la sua storia «... Prima della vendita l'aglio subisce una leggera trasformazione che consiste nel riunire insieme 30-32 bulbi secchi in una specie di intreccio, detto resta nel dialetto polesano, naturalmente questa trasformazione ne aumenta il prezzo unitario ...» S. Zennaro 1949. Fattore storico/economico.
Storicamente i primi accenni di tale coltura risalgono ai Romani (la cui presenza risale al periodo compreso tra il I e V secolo d.C.) successiva a quella dei Fenici, Etruschi e Celti. Gli interventi di centuriazione e bonifica operati dai Romani hanno fortemente influito sulla conformazione e assetto idrogeologico del territorio.
Avvicinandoci ai tempi nostri troviamo le prime descrizioni della sua coltivazione in pubblicazioni del XVI secolo,: Accademia dei Concordi Rovigo,: «... Le campagne di Rovigo producono soprattutto frumento, granoturco, barbabietole da zucchero ed uva ... Notevole importanza per la zona di Selva assumono gli erbai, i prati avvicendati, le patate e l'aglio ...». La zona di Selva comprende gli attuali Comuni di Pontecchio, Crespino, Ceregnano.
Nel 1949 S. Zennaro scrive «... L'aglio e' una coltura industriale che nel decennio precedente l'ultima guerra ha acquistato una importanza notevole ed e' entrata decisamente a far parte del tipico ordinamento colturale della zona.».
Attorno a tale prodotto si creo' infatti un'attivita' di commercio tale da far si' che la piazza di Rovigo, nei secoli, fosse punto di riferimento.
L'aglio polesano e' diventato negli anni sempre piu' un elemento di sviluppo economico tale da essere definito l'oro bianco del Polesine.
Art. 7.
Struttura di controllo
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
La presentazione deve avvenire come di seguito riportato:
----> Vedere Tabella da pag. 58 a pag. 59 della G.U. <----

Imballaggi.
I contenitori usati come imballaggio devono essere chiusi in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura della confezione. Il materiale dell'imballaggio e le dimensioni saranno quelli che il commercio richiede e la normativa permette.
I grappoloni ed i treccioni vengono messi in vendita, date le dimensioni, senza l'utilizzo di un imballaggio di contenimento.
Le altre tipologie di lavorazione vengono invece commercializzate in imballi di legno plastica, cartone o altro materiale idoneo. Ogni singolo pezzo (treccia, treccione, grappolo, grappolone, sacchi e confezioni) deve essere accompagnato da un cartellino riportante la denominazione con la scritta DOP ed il nome del produttore.
Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili, le indicazioni che consentano l'identificazione dell'imballatore o speditore, la natura del prodotto, l'origine del prodotto, i caratteri commerciali e altre informazioni utili. Sui contenitori dovra' inoltre essere indicata la denominazione «Aglio Bianco Polesano» e denominazione di origine protetta in caratteri superiori a qualunque altra indicazione presente sulla confezione. Il logo.
Il logo distintivo e' formato da un'ovale nel quale e' inserita una planimetria stilizzata del Polesine di colore verde su sfondo azzurro. Nella planimetria, sono evidenziati i due confini naturali del Polesine, l'Adige e il Po di colore azzurro.
Sopra la planimetria stilizzata campeggia la scritta «DOP» che richiama il tricolore della bandiera Italiana (la D verde, la P rossa e la lettera «O» bianca, che prende la forma dell'aglio). Attorno all'ovale si distribuisce la scritta «Aglio Bianco Polesano - Denominazione D'Origine Protetta» di colore azzurro con carattere Trebuchet MS Bold Italic e Italic (grassetto obliquo e obliquo).
Possono esistere della varianti alla forma a colori: monocromatico e in scala di grigi. Il logo potra' avere dimensioni diverse a seconda delle tipologie di confezione.

----> Vedere Logo a pag. 59 della G.U. <----

Gli indici colori metrici sono i seguenti:
CMYK (per processi di stampa):
Black = 0C / 0M / 0Y / 100K
Cyan= 100C / 0M / 0Y / 0K
Red = 0C / 0M / 100Y / 0K
Green = 100C / 0M / 100Y / 0K
Green ABP = 40C / 0M / 100Y/ 0K
RGB (per processi multimediali)
Black = 0R / 0G / 0B
Cyan = 0R/ 131G / 215B
Red = 226R / 10G /22B
Green = 0R / 129G / 49B
Green ABP = 138R / 181G / 30B
Art. 9.
Prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Aglio Bianco Polesano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.