Gazzetta n. 257 del 2005-11-04
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 ottobre 2005
Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297», per un impegno di spesa pari ad euro 1.065.926,80.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di seguito denominato MIUR;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attivita' di ricerca proposte da costituende societa';
Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;
Viste le risultanze delle attivita' istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;
Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 27 luglio 2005;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003;
Viste le disponibilita' del Fondo agevolazione alla ricerca per l'anno 2005;
Ritenuta la necessita' di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalita' e condizioni delle agevolazioni stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.
I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalita' e le condizioni di seguito indicate:

----> Vedere progetto da pag. 30 a pag. 33 della G.U. <----
Art. 2.
Il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
L'esecutivita' del presente decreto e' subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della societa' nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.
Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:
impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della societa' sul territorio nazionale;
assumere le disposizioni piu' adeguate in materia di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;
partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;
indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.
La durata del progetto potra' essere maggiorata di 36 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto.
Art. 3.
La relativa spesa di Euro 1.065.926,80 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse:
sezione aree nazionali Euro 344.236,80;
sezione aree depresse Euro 721.690,00.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2005
Il direttore generale: Criscuoli