Gazzetta n. 256 del 2005-11-03
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 ottobre 2005
Rettifica al decreto direttoriale 7 ottobre 2005, relativo alla «Integrazione al decreto 16 agosto 2005, concernente autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Lombardia».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il regolamento del Consiglio CE. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);
Visto l'attestato della direzione regionale dell'agricoltura della regione Lombardia con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
Visto il decreto direttoriale 16 agosto 2005 che autorizza le operazioni di cui sopra;
Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2005, concernente integrazione al decreto direttoriale 16 agosto 2005, nel quale per mero errore materiale, all'articolo unico, e' stata riportata la denominazione «Rosso di Valpolicella» anziche' «Rosso di Valtellina»;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria nazionale indicate, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
Decreta:

Articolo unico

All'articolo unico del decreto ministeriale 7 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 2005 - la parola Valpolicella e' sostituita con la parola Valtellina.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 26 ottobre 2005
Il direttore generale: La Torre