Gazzetta n. 255 del 2005-11-02
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 novembre 2005
Corso legale, modalita' di cessione e contingente della moneta d'oro da Euro 50, della serie «L'Europa delle Arti», dedicata ad Edgar Degas.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 14 dicembre 2004, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005, ivi comprese le emissioni numismatiche;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2005, n. 15485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da Euro 50 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate al pittore francese Edgar Degas;
Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
Decreta:

Art. 1.
Le monete d'oro da Euro 50 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate al pittore francese Edgar Degas, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 3 novembre 2005.
Art. 2.
Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' stabilito in euro 250.000,00 pari a n. 5.000 pezzi.
Art. 3.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2006, con le modalita' e alle condizioni di seguito descritte:
direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un valore massimo, a persona, di Euro 1.500,00;
mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;
tramite collegamento internet con il sito: www.ipzs.it
Il pagamento delle monete richieste puo' essere effettuato:
con versamento sul conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Emissioni numismatiche;
mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001l000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.
L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.
Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unita' per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unita'.
I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti:
da 1 a 100 unita' Euro 450,00;
da 101 a 500 unita' Euro 441,00.
Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici.
La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sara' effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente e i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
Art. 4.
La Cassa Speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 novembre 2005
Il direttore generale del Tesoro: Grilli