Gazzetta n. 255 del 2005-11-02
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 ottobre 2005
Riconoscimento dell'acqua minerale «Fabiaviva», in Acquasparta, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria

Vista la domanda in data 18 aprile 2005 con la quale la societa' Sangemini S.p.a. con sede in San Gemini (Terni), via Tiberina 1, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fabiaviva» che sgorga dalle sorgenti Gen 1 e Mat 1 ubicate nella concessione mineraria «Sangemini Ampliamento Bis» sita nel comune di Acquasparta (Terni), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 4 luglio 2005;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto interministeriale Salute - Attivita' produttive 11 settembre 2003;
Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute del 15 giugno 2005 e dell'8 settembre 2005;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:

Art. 1.
1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fabiaviva» che sgorga dalle sorgenti Gen 1 e Mat 1 ubicate nella concessione mineraria «Sangemini Ampliamento Bis» sita nel comune di Acquasparta (Terni).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 13 ottobre 2005
Il direttore generale: Greco