Gazzetta n. 253 del 2005-10-29
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO
COMUNICATO
Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno sottratti al diritto di accesso e di quelli per i quali l'accesso e' differito, in attuazione dell'articolo 24, commi 2, 4 e 6, della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, di seguito denominata con il termine «Amministrazione», per le quali il diritto di accesso escluso o differito in conformita' all'art. 24, commi 2, 4 e 6, della legge n. 241/1990, e agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
Art. 2.

Documenti contenenti informazioni relative all'ambiente. Casi di
esclusione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 39/1997

1. L'accesso ai documenti contenenti informazioni relative all'ambiente e' escluso nei casi ed alle medesime condizioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 39/1997.
2. Non e' ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della legge n. 41/1990, fermo restando per i piani di bacino il disposto dell'art. 18 della legge n. 183/1989.
Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi d'ordine e sicurezza pubblici, ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera c), della legge n. 241/1990 ed 8, comma 5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 352/1992.

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratti all'accesso i documenti concernenti gli impianti di sicurezza dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione.
Art. 4.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone gruppi ed imprese, ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241/1990 ed 8, comma 5, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, pur garantendo ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi, sono sottratti all'accesso:
a) i documenti riguardanti il dipendente dell'Amministrazione contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, finanziaria, fatti salvi i dati relativi al trattamento economico tabellare, e ferma restando la normativa in materia di protezione dei dati personali;
b) i dati, la documentazione ed i progetti di proprieta' dei Ministeri, delle regioni, degli enti locali, delle universita', delle istituzioni scientifiche, delle associazioni e di altri enti pubblici e privati acquisiti per le attivita' di pianificazione e programmazione dell'Amministrazione;
c) i documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali, fatto salvo l'eventuale interesse alla tutela, anche giurisdizionale, di altra ditta concorrente. Sono sottratti all'accesso i documenti che non hanno formato oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice.
2. Non e' ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della legge n. 241/1990.
Art. 5.

Altre esclusioni dal diritto d'accesso

1. Oltre ai documenti appartenenti alle categorie indicate dal presente regolamento e tutti gli altri per i quali l'accesso e' escluso da altre norme previste dall'ordinamento, sono altresi' sottratti all'accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione si trova, per varie ragioni, a detenere.
Art. 6.

Differimento del diritto d'accesso, ai sensi degli articoli 24, comma
6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992

1. Il differimento del diritto di accesso e' disposto, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, per i documenti e per la durata di seguito indicata:
a) le offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria delle operazioni di gara, fino alla conclusione delle procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, fatti salvi i casi di pubblicita' previsti dalla legge per gli atti infraprocedimentali;
b) gli atti di promovimento di azioni di responsabilita' dinanzi alla procura generale della Corte dei conti, nonche' alle competenti autorita' giudiziarie ed i rapporti alla procura generale della Corte dei conti, le richieste o relazioni di detta procura ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrativa, patrimoniale, contabile o penale, ove coperti da segreto istruttorio e fino alla definizione della fase procedimentale;
c) la documentazione attinente ad accertamenti ispettivi, giudiziali ed amministrativo-contabili, nei limiti in cui detti documenti contengano notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese, fino alla conclusione del relativo procedimento;
d) le segnalazioni e gli atti istruttori in materia di esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni, per la durata dell'attivita' istruttoria;
e) la documentazione concernente lavori di commissioni ed organi collegiali nei limiti in cui detti documenti contengano notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese e fino alla conclusione del relativo procedimento;
f) le cartografie tematiche, le relazioni tecniche, le norme di attuazione, le misure di salvaguardia, ed ogni altro eventuale elaborato di piano, fino all'atto di adozione o di approvazione da parte del Comitato istituzionale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 183/1989. Sono fatti salvi i diversi termini normativamente fissati.
2. Il differimento dell'accesso ai documenti contenenti informazioni ambientali e' disposto secondo le modalita' ed alle condizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 39/1997.
Art. 7.

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 165/2001, ha il compito di agevolare, anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio del diritto d'accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 8.

Modifiche al regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente, almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti.
Art. 9.

Pubblicita'

1. L'Amministrazione per il presente decreto e le eventuali successive modifiche puo' stabilire le forme di pubblicita' piu' opportune.