Gazzetta n. 251 del 2005-10-27
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 settembre 2005, n. 220
Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali, di cui all'articolo 154, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'articolo 154 dello stesso testo unico che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno dell'Osservatorio sulla finanza e la compatibilita' degli enti locali;
Visto in particolare il comma 5 del citato articolo 154 che prevede che il Ministro dell'interno possa emanare norme di funzionamento e di organizzazione dell'Osservatorio;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2004 relativo alla nomina del Presidente dei componenti dell'Osservatorio;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 dicembre 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Sede dell'Osservatorio e copertura degli oneri di funzionamento
1. L'Osservatorio per la finanza locale e la contabilita' ha sede in Roma, presso il Ministero dell'interno e si avvale, per il suo regolare funzionamento, delle strutture e dell'organizzazione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla quale sono trasmesse tutte le deliberazioni da cui discendono esigenze operative ed oneri finanziari. La Direzione Centrale della Finanza Locale provvede ai locali ed alle attrezzature necessarie, in misura adeguata al proficuo svolgimento dei compiti assegnati all'Osservatorio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei dcreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 154, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 154 (Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la
corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed
umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli
strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi
modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di
divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare
l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno
almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione
delle norme, con proposte di integrazione normativa e di
principi contabili di generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in
numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro
dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello
Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e
ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e
l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante.
L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori
funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2
ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e
dell'organizzazione della direzione centrale per la finanza
locale e per i servizi finanziari dell'amministrazione
civile del Ministero dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone
di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti
della commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul
medesimo capitolo di spesa relativo alla citata
commissione. I rimborsi competono anche per la
partecipazione ad attivita' esterne di studio, di
divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attivita'
istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno
puo' affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa
di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli
membri, la redazione di studi e lavori monografici,
determinando il compenso in relazione alla complessita'
dell'incarico ed ai risultati conseguiti.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».



Art. 2.
Composizione e durata
1. L'Osservatorio e' composto, oltre al Presidente, da un numero di componenti non superiore a diciotto nominati dal Ministero dell'interno con proprio decreto.
2. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del decreto di nomina del Ministro dell'interno.
3. Il componente dell'Osservatorio o delle sezioni che nel corso dell'anno non partecipa senza giustificato motivo a piu' di tre riunioni consecutive, ovvero, in ogni caso, a sei riunioni decade dalla carica ed e' sostituito con le modalita' di cui al comma 1. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza naturale del quinquennio dell'Osservatorio.
4. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attivita' esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attivita' istituzionale dell'Osservatorio, risultanti da ordinanza del Presidente.
5. L'Osservatorio elegge al proprio interno un Vicepresidente.
6. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie propedeutiche all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio puo' procedere con deliberazione all'istituzione di sezioni interne e di gruppi di lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri componenti nonche' di esperti designati dal Presidente. Le sezioni ed i gruppi di lavoro sono presieduti da un presidente, eletto dall'Osservatorio.
7. L'Osservatorio ha un comitato di presidenza, costituito con ordinanza del Presidente e composto dallo stesso Presidente, dal Vicepresidente e dai Presidenti delle sezioni e dei gruppi di lavoro. Il Comitato di presidenza collabora con il Presidente nella programmazione dei lavori, nella stesura definitiva degli atti approvati dall'Osservatorio e nella soluzione di ogni altra questione generale dell'Osservatorio.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 155 del decreto
legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente
in relazione alla verifica della compatibilita'
finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti
di assunzione di personale degli enti dissestati e degli
enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di
estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256, comma
7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso
di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'art. 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente
locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente
locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non
ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle
prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'art.
268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254,
comma 8;
h) approvazione, previo esame, della rideterminazione
della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi
dell'art. 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione sono disciplinate con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400.».
Nota all'art 5:
- Il decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio
1998) reca: «Regolamento recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196.».



Art. 3.
Funzionamento dell'Osservatorio
1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente puo' delegare, con propria ordinanza, componenti dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e ad incontri di lavoro.
2. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio disciplina le modalita' di convocazione e di svolgimento delle proprie riunioni, nonche' le modalita' di elaborazione, di tenuta e di diffusione dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attivita'. Un funzionario in servizio presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 5 partecipa anche alle sedute dell'Osservatorio con funzioni di verbalizzazione.
3. I componenti dell'Osservatorio ed il personale della segreteria tecnica di cui all'articolo 5, se non autorizzati dal Presidente, sono tenuti a non divulgare, con qualsiasi mezzo, i contenuti delle riunioni e della documentazione sino a quando gli stessi non sono stati approvati dall'Osservatorio.
Art. 4.
Programmazione delle attivita'
1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e per il primo anno nella prima seduta, l'Osservatorio delibera il programma annuale di attivita' che viene inviato al Ministro dell'interno.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette al Ministro dell'interno una relazione sulle attivita' svolte e sulle proposte nelle materie di propria competenza. Alla fine del quinquennio l'Osservatorio approva e trasmette al Ministro una relazione conclusiva delle attivita' svolte e delle questioni piu' rilevanti emerse dai propri lavori.
Art. 5.
Segreteria tecnica ed attrezzature
1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto tecnico ed organizzativo di una segreteria costituita, nel numero massimo di 10 unita', da personale assegnato dalla Direzione Centrale della finanza locale.
2. Il Ministero dell'interno puo' stipulare convenzioni con Universita', enti pubblici ed associazioni, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998, per l'effettuazione, presso l'Osservatorio, i tirocini formativi e di orientamento di neo laureati o di studenti universitari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 2005
Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 200