Gazzetta n. 246 del 2005-10-21
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 5 ottobre 2005
Proroga della riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, recante riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito dell'emergenza energetica dovuta all'uragano Katrina, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 (di seguito: il decreto ministeriale 9 settembre 2005) stabilisce all'art. 1, comma 1, che l'ammontare delle scorte di riserva obbligatorie di prodotti petroliferi e' ridotto dalle ore 0,00 del 10 settembre 2005 fino al 2 ottobre 2005;
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'art. 7;
Visto il manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005, n. 17307, recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso;
Considerato che il decreto ministeriale 9 settembre 2005, prevede che le misure nazionali di riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi debbano essere conseguite entro il 2 ottobre 2005;
Considerato che l'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito: l'AIE) nella riunione del consiglio di direzione del 15 settembre 2005, nel valutare le misure adottate dagli Stati membri, ha deciso di continuare l'azione coordinata di risposta all'emergenza provvedendo al suo eventuale aggiornamento in relazione agli sviluppi della situazione;
Considerato che l'AIE con comunicazione del 27 settembre 2005 manifesta l'opportunita' di proseguire l'azione coordinata di riduzione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi anche a motivo dei danni derivati dal nuovo uragano Rita;
Ritenuto necessario, a meno di diverse decisioni dell'AIE, prorogare la misura di riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui al decreto ministeriale 9 settembre 2005 per ulteriori trenta giorni;
Ritenuto opportuno attendere le decisioni dell'AIE per la ricostituzione delle scorte di riserva, assicurando flessibilita' e gradualita' all'azione coordinata con gli altri Stati membri;
Decreta:
Art. 1. Proroga delle misure di riduzione delle scorte petrolifere di riserva
1. La riduzione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, disposta con decreto ministeriale 9 settembre 2005, per un ammontare equivalente a 82.870 barili di oli greggi o di prodotti per giorno prosegue dalle ore 0,00 del 3 ottobre 2005 fino al 2 novembre 2005 con i tempi, gli ammontari e le ripartizioni tra prodotti indicati nel seguito.
2. L'ammontare in riduzione per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 3 ottobre 2005 e si conclude alle ore 24 del 17 ottobre 2005 e' pari a:
categoria I (benzine): tonnellate 88.264;
categoria III (oli combustibili): tonnellate 77.088.
L'ulteriore ammontare in riduzione per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 18 ottobre 2005 e si conclude alle ore 24,00 del 2 novembre 2005, e' pari a:
categoria I (benzine): 88.264 tonnellate;
categoria III (oli combustibili): 77.088 tonnellate.
3. L'ammontare complessivo della ulteriore riduzione da conseguire entro il 2 novembre 2005 e' pertanto pari a:
categoria I (benzine): 176.528 tonnellate;
categoria III (oli combustibili): 154.176 tonnellate.
4. L'ammontare di scorte petrolifere di riserva reso disponibile e' utilizzato o messo sul mercato dai soggetti tenuti all'obbligo.
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Con note della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie viene comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo la ripartizione delle riduzioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005, n. 17307.
2. Con successivo provvedimento il Ministro delle attivita' produttive indica le eventuali modifiche del programma di utilizzo, e i tempi e le modalita' di ricostituzione delle scorte in accordo alle decisioni che verranno adottate dall'AIE.
3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
Roma, 5 ottobre 2005
Il Ministro: Scajola