Gazzetta n. 246 del 2005-10-21
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 ottobre 2005
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle Regioni o Province autonome del territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti afferenti le denominazioni di origine controllate e le denominazioni di origine controllate e garantite, e negli elenchi delle vigne per le indicazioni geografiche tipiche e norme aggiuntive;
Vista la domanda inoltrata dalla Confagricoltura, Coldiretti e CIA della Provincia di Varese in data 28 luglio 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere della regione Lombardia del 25 febbraio 2005, prot. n. 5718, nonche' il parere del 21 giugno 2005, prot. n. 17313, espressi sulla domanda sopra citata;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica di che trattasi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 5 agosto 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni, da parte degli interessati, relativi al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal suddetto Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, di cui forma parte integrante, il relativo disciplinare di produzione, le cui misure entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2005.
Art. 2.
1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini ad indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Ronchi Varesini», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui gli enti prima citati non abbiano potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:
a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico o parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;
b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;
c) riconoscimento di una denominazione di origine controllata o controllata e garantita, di una sottozona contraddistinta da un nome geografico per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b).
La decadenza di cui al presente comma lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino ad esaurimento, delle giacenze dei vini interessati.
Art. 4.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.
Art. 5.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2005
Il direttore generale: La Torre
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI VARESINI»

Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» e' riservata ai seguenti vini: Bianco anche nella tipologia Frizzante; Rosato; Rosso.
I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Bianco devono essere ottenuti da uve prodotti in ambito aziendale con vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Varese.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Rosato e Rosso sono riservate ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%, dai seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Merlot, Nebbiolo, Croatina.
Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Varese, fino ad un massimo del 40%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Barasso, Bardello, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate, Cairate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada - Schianno, Golasecca, Gornate Olona, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Osmate, Ranco, Saltrio, Sangiano, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona - Monate, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiu', Vizzola Ticino in provincia di Varese.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Bianco, Rosso e Rosato a tonnellate 12 per ettaro.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Bianco, Rosso e Rosato devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,50% vol.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Bianco, Rosso e Rosato all'atto dell'immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,00% vol.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.