Gazzetta n. 243 del 2005-10-18
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 settembre 2005
Riconoscimento, al sig. Oneto Mario Gustavo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 - relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Oneto Mario Gustavo, nato il 19 marzo 1969 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Argentina di «Tecnico Universitario en Periodismo» conseguito presso la «Pontificia Universidad Catolica Argentina Santa Maria de Los Buenos Aires - Instituto de Extension Universitaria» il 17 dicembre 1991 e rilasciato il 2 luglio 1992 al fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «giornalista professionista»;
Preso atto che, secondo quanto attestato dal Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires nella dichiarazione di valore datata 15 giugno 2005, il titolo di cui e' in possesso il sig. Oneto e' di per se' abilitante all'esercizio della professione di giornalista in Argentina;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 4 agosto 2005 e del 20 settembre 2005;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti espresso nella nota in atti datata 3 agosto 2005;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista professionista» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994 e successive integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Oneto Mario Gustavo, nato il 19 marzo 1969 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) legislazione della stampa (prova scritta);
2) deontologia professionale (prova orale).
Art. 3.
La prova si compone di un esame da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: Mele
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti.