Gazzetta n. 236 del 2005-10-10
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 settembre 2005
Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica.

IL RAGIONIERE GENERALE
dello Stato

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica;
Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984 concernente «determinazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle modalita' per il pagamento degli interessi da parte delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, sulle disponibilita' eccedenti il limite del 4 per cento, nonche' di alcune integrazioni e modificazioni delle modalita' di funzionamento dei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato»;
Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro del tesoro del 26 luglio 1985 «concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;
Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere Generale dello Stato dell'11 dicembre 2001, concernente «entrata in vigore del sistema di tesoreria unica»;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 che individua il parametro di indicizzazione sostitutivo del tasso ufficiale di sconto per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1999;
Considerato che il predetto termine e' scaduto e che si rende necessario individuare un nuovo parametro di riferimento sostitutivo del tasso ufficiale di riferimento;
Vista la nota n. 91448 del 26 agosto 2005, con la quale il Dipartimento del tesoro segnala che il tasso ufficiale di riferimento puo' essere sostituito con il tasso applicato alle operazioni di rifinanzianiento principale dell'eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.
Le parole «tasso ufficiale di sconto» citate nel secondo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984 e nel primo comma dell'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro del 22 novembre 1985 e le parole «tasso ufficiale di riferimento» citate nel primo comma dell'art. 3 del predetto decreto del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001, sono sostituite dalle parole «tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2005
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio