Gazzetta n. 234 del 2005-10-07
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 14 settembre 2005
Definizione del soggetto attuatore e delle modalita' per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005. (Deliberazione n. 188/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 settembre 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/00);
la deliberazione dell'Autorita' 2 settembre 2005, n. 183/05 (di seguito: deliberazione n. 183/05);
Considerato che:
l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita', con propri provvedimenti, determina le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), del Testo integrato;
l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita' individua il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», le modalita' e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto;
l'Autorita', con la deliberazione n. 183/05, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti per dare attuazione all'art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, fissando in quindici giorni la durata massima del procedimento, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», definito soggetto attuatore dall'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, deve:
essere un soggetto unico a livello nazionale dovendo applicare i criteri di priorita' unici nazionali per l'accesso all'incentivazione, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto ministeriale;
disporre delle competenze amministrative necessarie per poter erogare le «tariffe incentivanti» utilizzando le risorse che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3;
disporre delle competenze tecniche necessarie per svolgere le verifiche di ammissibilita' delle domande ricevute, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto ministeriale;
disporre delle competenze tecniche e della capacita' organizzativa per svolgere, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, le verifiche circa il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e le verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le «tariffe incentivanti»;
Ritenuto opportuno prevedere che:
il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti» ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005 sia la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., in quanto e' il soggetto che meglio risponde ai requisiti di cui all'ultimo considerato e di cui si e' verificata la disponibilita';
i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici, per essere ammessi a beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, debbano dichiarare, sotto la propria responsabilita', di rispettare i requisiti per l'ammissibilita' alle incentivazioni previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonche':
a) di assumere l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attivita' di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonche' di essere consapevole delle proprie responsabilita' civili e penali verso terzi connesse alle attivita' di costruzione ed esercizio dell'impianto;
b) che l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, e' o sara' individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, rispetto al quale e' stata o sara' presentata domanda al gestore di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima scadenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, altre domande di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite societa' controllate o collegate;
d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle «tariffe incentivanti» e la cancellazione del progetto dalle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, e di impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza;
g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura, inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;
h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore puo' avvalersi per l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo previste dall'art. 6 del presente provvedimento;
i) di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, ai fini di garantire a tutti i soggetti responsabili interessati ad usufruire delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 criteri di certezza, equita' di trattamento e non discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
il soggetto attuatore effettui le necessarie verifiche in sede di presentazione delle domande, di realizzazione dell'impianto, e di esercizio del medesimo impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
Art. 2.
Individuazione del soggetto attuatore
2.1. Il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti» ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, definito soggetto attuatore dall'art. 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
2.2. Il soggetto attuatore adotta, informando l'Autorita', le procedure necessarie per la verifica di ammissibilita' e per la predisposizione dell'elenco e delle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, assicurando a tutti i soggetti responsabili interessati l'accesso alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 secondo criteri di certezza, equita' di trattamento e non discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
2.3. Il soggetto attuatore aggiorna, pubblicandole nel proprio sito Internet, le «tariffe incentivanti» di cui all'art. 5, comma 2, all'art. 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 secondo le modalita' previste dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto.
Art. 3.
Condizioni per accedere alle
«tariffe incentivanti»
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005
3.1. Il soggetto responsabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, per essere ammesso a beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di rispettare i requisiti per l'ammissibilita' alle incentivazioni previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonche':
a) di assumere l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attivita' di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonche' di essere consapevole delle proprie responsabilita' civili e penali verso terzi connesse alle attivita' di costruzione ed esercizio dell'impianto;
b) che l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, e' o sara' individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, rispetto al quale e' stata o sara' presentata domanda al gestore di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima scadenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, altre domande di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite societa' controllate o collegate;
d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle «tariffe incentivanti» e la cancellazione del progetto dalle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, e di impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza;
g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura, inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;
h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore puo' avvalersi per l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo previste dall'art. 6 del presente provvedimento;
i) di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, secondo lo schema riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3.2. La domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti», inclusa la dichiarazione di cui al precedente comma 3.1, dovra' essere inoltrata al soggetto attuatore entro le scadenze previste dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo conto che, nel caso di impianti di potenza nominale compresa tra 1 e 50 kW, le domande ammesse verranno ordinate sulla base della data di ricevimento della domanda medesima, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3.3. Il soggetto attuatore verifica la completezza della domanda ai fini della sua ammissibilita' e non e' responsabile di eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quanto dichiarato dal soggetto responsabile ai sensi del comma 3.1.
3.4. In caso di domanda o di dichiarazione incompleta o con gravi inesattezze tecniche, il soggetto attuatore, a proprio insindacabile giudizio, esclude la domanda dall'ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dandone comunicazione al soggetto responsabile entro il termine di cui all'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3.5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, il soggetto responsabile inoltra al soggetto attuatore e al gestore di rete cui l'impianto sara' collegato il progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico in conformita' del quale il soggetto responsabile concludera' la realizzazione dell'impianto. Il progetto definitivo, firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali, dovra' tener conto dei requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, comprese le norme tecniche richiamate nell'allegato 1 al medesimo decreto. Se il progetto definitivo coincide con quello preliminare presentato all'atto della domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti», il soggetto responsabile si limita a comunicare detta invarianza al soggetto attuatore e al gestore di rete cui l'impianto sara' collegato.
3.6. Il progetto definitivo non puo' presentare, rispetto al progetto preliminare allegato alla domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti», alcun aumento della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico. Se presenta una diminuzione della potenza nominale, il soggetto responsabile ne da' comunicazione al soggetto attuatore ai fini di quanto previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3.7. Il soggetto responsabile dichiara, all'atto dell'inoltro al soggetto attuatore e al gestore di rete del progetto definitivo, che il medesimo risponde ai requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, comprese le norme tecniche richiamate nell'allegato 1 al medesimo decreto, fermo restando quanto previsto a carico del soggetto responsabile dall'art. 3, comma 3.1, lettere a), d), e), f) e g).
3.8. Il soggetto responsabile, all'atto della comunicazione relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, allega, oltre al certificato di collaudo dell'impianto, il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto, come riportati dai costruttori dei pannelli medesimi. Nel caso in cui uno o piu' pannelli che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti con altri di pari potenza, il soggetto responsabile comunica tempestivamente al soggetto attuatore e al gestore di rete il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i.
Art. 4.
Modalita' di erogazione delle
«tariffe incentivanti»
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005
4.1. L'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico ammesso a beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, misurata su base mensile secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, viene comunicata dal soggetto responsabile al soggetto attuatore. Il soggetto responsabile puo' avvalersi del gestore di rete cui l'impianto e' collegato per la misura dell'energia elettrica prodotta, nel qual caso l'impianto fotovoltaico deve disporre di un sistema di misura idoneo a consentire la telelettura dell'energia elettrica prodotta, oltre che di quella immessa in rete.
4.2. Per i soli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, oltre alla comunicazione mensile di cui al comma 4.1, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
4.3. Il soggetto attuatore verifica i dati di produzione trasmessi dai soggetti responsabili avvalendosi delle misure dell'energia elettrica rilevate dai gestori di rete cui l'impianto fotovoltaico e' collegato. A tal fine i predetti gestori di rete trasmettono al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 35.3, del Testo integrato, oltre che la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta nel caso in cui il soggetto responsabile si avvale del gestore di rete cui l'impianto e' collegato per la misura dell'energia elettrica prodotta ai sensi del comma 4.1.
4.4. Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ammessi a beneficiare delle «tariffe incentivanti» il pagamento delle «tariffe incentivanti» viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica di cui al comma 4.1. e la «tariffa incentivante» di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro. Nel caso di corrispettivi annui superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento.
4.5. Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW ammessi a beneficiare delle «tariffe incentivanti» il pagamento delle «tariffe incentivanti» viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica di cui al comma 4.1. e la «tariffa incentivante» di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro. Al fine di accedere alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 le apparecchiature di misura di detti impianti, in deroga a quanto previsto nello schema elettrico allegato alla deliberazione n. 224/00 ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, dovranno prevedere la possibilita' di misurare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, e non la sola energia immessa in rete, risultante dal saldo tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e quella consumata dall'utenza. Nel caso di corrispettivi annui superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento.
Art. 5.
Modalita' di copertura delle risorse
per l'erogazione delle «tariffe incentivanti»
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
5.1. Le «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 sono poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del testo integrato.
5.2. Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3 e della copertura delle risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 attraverso il Conto di cui al comma 5.1, il soggetto attuatore comunica, trimestralmente ed entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica, all'Autorita' e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico:
a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, delle quantita' di energia prodotta ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e del fabbisogno a carico del Conto di cui al comma 5.1 per il pagamento delle «tariffe incentivanti» e dei costi vivi di cui al comma 6.6;
b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario a dare copertura alle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
Art. 6.
Verifiche
6.1. Il soggetto attuatore verifica le domande presentate dai soggetti responsabili ai fini dell'ammissibilita' alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo conto di quanto previsto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorita'.
6.2. Il soggetto attuatore verifica il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorita', prevedendo anche sopralluoghi al fine di accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, ivi inclusi controlli a campione circa la conformita' dei lavori di realizzazione al progetto definitivo.
6.3. Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le «tariffe incentivanti», avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorita', prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
6.4. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, le verifiche di cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3 includono il rispetto delle disposizioni degli articoli 4, 10, 12 e 13 del medesimo decreto.
6.5. Le verifiche di cui al comma 6.3 includono anche la verifica delle apparecchiature di misura, di eventuali manomissioni o alterazioni dei dati di misura e delle caratteristiche di targa delle apparecchiature medesime, oltre che dei sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari). L'accertamento delle suddette manomissioni o alterazioni comporta la restituzione delle «tariffe incentivanti», maggiorate degli interessi legali, percepite a partire dalla data della precedente verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito positivo o, in mancanza, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, a meno che tali manomissioni o alterazioni siano dovute a cause indipendenti dalla volonta' del soggetto responsabile e siano state tempestivamente segnalate da quest'ultimo al soggetto attuatore e al gestore di rete.
6.6. I costi vivi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal soggetto attuatore nell'espletamento delle verifiche di cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del testo integrato, previa comunicazione all'Autorita'.
6.7. L'eventuale esito negativo delle verifiche:
a) di cui al comma 6.1 comporta l'inammissibilita' della domanda per l'ottenimento delle «tariffe incentivanti»;
b) di cui al comma 6.2 comporta la decadenza dal diritto alle «tariffe incentivanti», come previsto dall'art. 8, comma 6, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
c) di cui al comma 6.3 comporta la restituzione delle «tariffe incentivanti», maggiorate degli interessi legali, percepite a partire dalla data della precedente verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito positivo o, in mancanza, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, oltre a qualunque azione legale e segnalazione che il soggetto attuatore ritenga opportuna.
6.8. Il soggetto attuatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre a quanto previsto dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trasmette all'Autorita' un piano annuale di sopralluoghi sugli impianti ai sensi dei commi 6.2 e 6.3 del presente provvedimento e un prospetto riepilogativo degli esiti delle verifiche e dei sopralluoghi gia' effettuati.
Art. 7.
Disposizioni finali
7.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alle ore 9 del giorno 19 settembre 2005.
7.2. Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro delle attivita' produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
7.3. Eventuali domande inoltrate al soggetto attuatore prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento non sono ammissibili.
7.4. Con successivo provvedimento l'Autorita' determinera' le modalita' e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dalle attivita' previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6.6.
Milano, 14 settembre 2005
Il presidente: Ortis
Allegato A Domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal
decreto ministeriale 28 luglio 2005 per l'impianto fotovoltaico
denominato ..........................., di potenza nominale (o
massima, o di picco, o di targa) pari a ........... kw, ubicato
nel sito di ................, comune di ................
(provincia di .............)
Il sottoscritto (persona fisica/giuridica) ...................................., nato a .........., il ...................., residente a ...., in via ...., CAP ....., comune ............., provincia ......................, codice fiscale ............., eventuale partita IVA, in qualita' di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 28 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005),
Richiede:
Di essere ammesso, previa verifica di ammissibilita' da parte del soggetto attuatore, alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 per l'impianto fotovoltaico denominato ...., di potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a ............ kW, ubicato nell'unico sito di ..................., comune di ...., CAP ...................., (provincia di ....), in via ...., n. ..... o localita' ...., con un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 14 settembre 2005, n. 188/05.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita',
a) di assumere l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attivita' di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonche' di essere consapevole delle proprie responsabilita' civili e penali verso terzi connesse alle attivita' di costruzione ed esercizio dell'impianto;
b) che l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, e' o sara' individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, rispetto al quale e' stata o sara' presentata domanda al gestore di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima scadenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, altre domande di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite societa' controllate o collegate;
d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle «tariffe incentivanti» e la cancellazione del progetto dalle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, e di impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza;
g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura, inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;
h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore puo' avvalersi per l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo previste dall'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2005, n. 188/05;
i) di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, sotto forma di fideiussione bancaria/polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
E dichiara altresi' che:
a. Caratteristiche generali dell'impianto:
1) Il sito in cui e' localizzato l'impianto, precisando la tipologia della struttura edilizia destinata alla installazione dell'impianto (distinguendo tra i seguenti casi: abitazione privata, condominio, scuola o universita' o istituti di istruzione, infrastruttura ricettiva o alberghiera, edificio pubblico da precisare, manufatto industriale, ospedali e altri luoghi di cura, altri da specificare), la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica sono quelle riportate nella scheda tecnica inclusa nel progetto preliminare dell'impianto allegato alla presente domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
2) Se l'impianto fotovoltaico e' di potenza nominale non superiore a 20 kW, intende presentare richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3) L'impianto fotovoltaico entrera' in esercizio, a seguito di [indicare il caso di interesse]:
3.1. nuova costruzione;
3.2. rifacimento totale di impianto esistente entrato in esercizio in data ..............................;
3.3. potenziamento, di impianto esistente entrato in esercizio in data ........................ La produzione annua media prima dell'intervento, definita dall'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e' pari a ................. La produzione aggiuntiva, definita dall'art. 2, comma 1, lettera j), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, attesa a seguito dell'intervento di potenziamento, e' pari a ........;
in data successiva al 30 settembre 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
b. Requisiti tecnici:
4) L'impianto fotovoltaico e i relativi componenti saranno realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 28 luglio 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
5) L'impianto fotovoltaico se di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, sara' realizzato con componenti che assicurino l'osservanza delle due condizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005:
a) Pcc > 0,85 * Pnom * I / Istc,
dove:
Pcc e' la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;
Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
I e' l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;
Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova standard;
Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.
b) Pca > 0,9 * Pcc,
dove:
Pca e' la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.
Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
6) L'impianto fotovoltaico sara' collegato alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare, se di potenza nominale non superiore a 20 kW, sara' collegato alla rete elettrica in bassa o media tensione ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
7) I sistemi di misura dell'energia elettrica prodotta saranno collocati all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica e saranno idonei a consentire la telelettura della misura dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete nel caso in cui il soggetto responsabile intenda avvalersi del gestore di rete cui l'impianto e' collegato per il servizio di misura.
c. Tempi e modalita' di realizzazione dell'impianto.
8) Ha preso atto e intende rispettare, in caso di accoglimento della domanda, pena la decadenza al diritto di ammissibilta' alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, i tempi e le modalita' realizzative previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, impegnandosi a comunicare al soggetto attuatore e al gestore di rete:
l'inizio lavori, trasmettendo copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attivita';
la conclusione dei lavori di realizzazione, con dichiarazione di conformita' al progetto definitivo, allegando il certificato di collaudo dell'impianto e il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto;
la data di entrata in esercizio dell'impianto, da cui decorre il riconoscimento delle «tariffe incentivanti», come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
d. Cumulabilita' delle «tariffe incentivanti» con altri incentivi e altre condizioni che comportano l'esclusione dai benefici previsti secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 28 luglio 2005
9) Ai fini dell'eventuale riduzione delle «tariffe incentivanti» di cui all'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, beneficia [o non beneficia] della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
10) Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non ha usufruito e non usufruira' di incentivi pubblici in conto capitale in misura eccedente il 20% del costo dell'investimento.
11) Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non ha usufruito e non usufruira' degli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome, nell'ambito del programma «Tetti fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22 dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001.
12) L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non beneficia e non beneficera' dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
13) L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non beneficia e non beneficera' dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ne' con i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Le dichiarazioni di cui ai punti da 9) a 13) sono riferite alla situazione all'atto della presentazione della domanda al fine di consentire al soggetto attuatore la comunicazione dell'esito della domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti», ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 8, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Rimane fermo l'impegno del soggetto responsabile a comunicare tempestivamente al soggetto attuatore ogni eventuale variazione e ad inoltrare al soggetto attuatore, all'atto della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, la dichiarazione giurata con la quale sono forniti gli elementi per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 10, commi da 1 a 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del medesimo decreto. Non sono ammesse variazioni successive alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
e. Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile.
14) L'indirizzo del soggetto responsabile a cui il soggetto attuatore deve inviare le comunicazioni ufficiali e' il seguente: nome e cognome ..........................................., via ..............., CAP .............. comune .............., provincia ....................., telefono/i ...................., fax ......................., e-mail ............;
15) Intende/non intende avvalersi di un referente tecnico per seguire l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto. Il referente tecnico delegato a seguire l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto e' (se intende avvalersi di un referente tecnico): nome e cognome del referente tecnico ......................., societa' (eventuale) ......................, via ..............., CAP.............. comune .............., provincia ................, telefono/i ......................, fax ............................, e-mail .................
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA
Alla presente domanda viene allegata, pena la non ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, la seguente documentazione:
a) progetto preliminare dell'impianto fotovoltaico, inclusivo della scheda tecnica di cui all'art. 7, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali e redatto tenendo conto di quanto previsto dalla norma CEI 0-2 richiamata nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 28 luglio 2005;
b) autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
c) preventivo di spesa relativo ai costi da sostenere, ripartito tra le principali voci di costo, tra cui: progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione dell'impianto, fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione dell'impianto, installazione e posa in opera dell'impianto, eventuali opere edili necessarie e connesse all'installazione dell'impianto, costi di sviluppo del progetto, eventuali altri oneri;
d) elenco delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio gia' conseguite o da conseguire e descrizione dei vincoli architettonici e paesaggistici che eventualmente insistono sulla struttura edilizia o sull'elemento di arredo urbano destinati alla installazione dell'impianto;
e) per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, fideiussione bancaria/polizza assicurativa relativa alla costituzione della cauzione di cui all'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
f) per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, offerta economica relativa al valore della «tariffa incentivante» richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, inoltrata con busta chiusa e sigillata, riportante il nome del soggetto responsabile, la denominazione dell'impianto e l'intestazione «Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Offerta economica».
La presente domanda, riportante l'intestazione «GRTN - Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005», corredata della documentazione allegata, dovra' essere inoltrata al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2005, n. 188/05, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento o consegnata a mano o tramite corriere, con registrazione della data di ricevimento da parte del soggetto attuatore che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere, costituisce riferimento per il rispetto dei termini di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Nel caso di impianti di potenza nominale compresa tra 1 e 50 kW, le domande ammesse verranno ordinate sulla base della data di ricevimento della domanda medesima, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03: ....
Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile e' finalizzato alla ammissione alle «tariffe incentivanti» di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005.
I dati forniti saranno utilizzati solo con le modalita' e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione alle «tariffe incentivanti».
Il trattamento e' realizzato attraverso le operazioni previste dal decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, con l'ausilio di strumenti informatici ed e' svolto da personale del soggetto attuatore e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/03, il soggetto responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresi' il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Puo' rivolgersi per tutto cio' al .................., domiciliato per la carica presso la sede del soggetto attuatore in ....................., nella sua qualita' di responsabile del trattamento.
Il conferimento dei dati da parte del soggetto responsabile e' obbligatorio in quanto necessari ai fini della ammissibilita' alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
I dati forniti dal soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati e' ......................., nella persona di .......................