Gazzetta n. 232 del 2005-10-05
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 30 settembre 2005, n. 6112
Indicazioni per la commercializzazione delle unita' da diporto, relativi motori ed accessori per la nautica da diporto, nel quadro delle direttive 94/25/CE e 2003/44/CE, recepite con decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Con decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente l'approvazione del codice della nautica da diporto e l'attuazione della direttiva 2003/44/CE, sono state dettate disposizioni integrative al decreto legislativo 14 agosto 1996, n, 436 che recepisce la direttiva 94/25/CE.
In particolare con l'art. 7 sono state individuate le condizioni per l'immissione in commercio e la messa in servizio dei prodotti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ivi compresi i motori entrobordo e fuoribordo a quattro tempi a doppia alimentazione, a benzina e a gas di petrolio liquefatto derivati da motori aventi le specifiche CE.
Con il successivo art. 13 (disposizioni transitorie) e' stata individuata la data del 31 dicembre 2005 quale ultimo termine per la messa in commercio o in servizio per i medesimi prodotti, di cui all'art. 4, nonche' per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi.
E' stata inoltre individuata la data del 31 dicembre 2006 quale ultimo termine per la commercializzazione e la messa in servizio per i motori a scoppio a due tempi conformi alla precedente normativa.
Rilevata la necessita' di consentire, per i prodotti di cui alla presente circolare, giacenti nei magazzini dei fabbricanti e/o dei distributori alla data del 31 dicembre 2005, la loro regolare immissione in commercio ed in servizio anche successivamente a tale data, ed anche al fine di evitare interpretazioni contrarie allo spirito della citata direttiva, si ritiene ora opportuno fornire le seguenti disposizioni applicative che tengono conto di precedenti pareri espressi dalla Commissione europea nella «Guida per l'implementazione delle direttive basate sul nuovo approccio», in particolare per quanto concerne l'art. 3.2. (b) della direttiva 2003/44/CE:
1) le unita' da diporto di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 purche' immesse sul mercato entro il 31 dicembre 2005 potranno essere messe in servizio oltre tale data anche in assenza della dichiarazione di conformita' prevista dalla direttiva 2003/44/CE, per quanto riguarda i requisiti emissioni gassose ed acustiche;
2) dopo la fine del periodo transitorio di cui al precedente comma 1 i motori entrobordo e i motori entrofuoribordo senza scarico integrato potranno essere installati a bordo di unita' da diporto anche se privi dei requisiti previsti per quanto riguarda le emissioni gassose purche' siano stati immessi sul mercato entro il 31 dicembre 2005. Le unita' sulle quali saranno installati tali motori potranno essere immesse sul mercato e in servizio dopo il 31 dicembre 2005: esse potranno non avere la dichiarazione di conformita' per il requisito delle emissioni gassose ma dovranno avere la dichiarazione di conformita' per il requisito del rumore;
3) i motori entrofuoribordo con scarico integrato e fuoribordo quattro tempi che siano stati immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2005 potranno essere installati su unita' da diporto immesse sul mercato anche dopo tale data. La dichiarazione di conformita' di tali unita' da diporto potra' non contemplare il soddisfacimento dei requisiti di emissioni acustiche ed ambientali;
4) per i motori a due tempi il regime transitorio ha termine il 31 dicembre 2006.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2005
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
del Ministero delle attivita' produttive
Goti
Il direttore generale
per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Provinciali