Gazzetta n. 227 del 2005-09-29
UNIVERSITA' DI MACERATA
DECRETO RETTORALE 20 settembre 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto l'art. 8 del vigente statuto di autonomia;
Visto il parere del consiglio degli studenti espresso nella seduta del 22 aprile 2005;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del 27 aprile 2005 e del 16 maggio 2005;
Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 28 aprile 2005;
Vista la nota n. 6222 del 6 giugno 2005 con la quale e' stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il testo di revisione dello statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Considerato che e' trascorso il termine perentorio di sessanta giorni per addivenire alla richiesta motivata di riesame;
Decreta:
Art. 1.
E' emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, il testo di revisione dello «Statuto dell'Universita' degli studi di Macerata» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Art. 2.
Lo Statuto allegato al presente decreto entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Macerata, 20 settembre 2005

Il rettore: Sani
STATUTO
TITOLO I
Norme generali
Capo I
Principi fondamentali dell'universita' Art. 1.
Fini e principi di riferimento
1. L'Universita' degli studi di Macerata ha per fini primari la promozione e l'organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai piu' elevati livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l'istruzione e l'alta formazione universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente.
2. L'Universita' assume, come preminenti valori e principi di riferimento, il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali sanciti nella Costituzione italiana e nelle carte, dichiarazioni e convenzioni europee ed internazionali. L'Universita' promuove il libero svolgimento delle attivita' di studio, di insegnamento e di ricerca; la piu' ampia collaborazione con le altre universita', con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l'apertura alla comunita' scientifica nazionale ed internazionale; la leale cooperazione con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali; il necessario collegamento con le istanze ed i bisogni del suo territorio; il fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con il volontariato e con il settore del nonprofit.
3. L'Universita' e' indipendente da ogni orientamento ideologico, politico o religioso; opera in conformita' ai principi della Costituzione ed alle disposizioni giuridicamente vincolanti; garantisce la liberta' di studio, di insegnamento e di ricerca; promuove le pari opportunita' delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria, nello svolgimento delle attivita' di insegnamento e di ricerca, nel reclutamento e nella carriera del personale.
Art. 2.
Autonomia dell'Universita'
1. In attuazione del principio di autonomia universitaria garantito dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, l'Universita' stabilisce il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti.
2. L'Universita' e' un'istituzione culturale pubblica e dotata di autonomia didattica, scientifica, normativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile; agisce con piena capacita' di diritto pubblico e privato senza scopo di lucro.
3. L'Universita' ha sede a Macerata; si avvale di sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi regolamenti e da apposite convenzioni.
Art. 3.
Autonomia delle strutture didattiche e scientifiche
1. L'Universita' assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di ricerca, anche provvedendo alla tutela ed alla diffusione dei relativi risultati, attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' scientifiche; a queste strutture garantisce l'autonomo svolgimento dei compiti loro assegnati nei soli limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti da esso previsto.
2. L'Universita' assicura l'istruzione e la formazione culturale e professionale degli studenti attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche; a queste strutture garantisce l'autonomo svolgimento dei compiti loro assegnati nei soli limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti da esso previsto.
Art. 4.
Autonomia delle strutture amministrative e di servizio
1. L'Universita', per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, si avvale di apposite strutture amministrative e di servizio cui e' attribuita, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti da esso previsti ed in conformita' al principio di separazione tra le funzioni di amministrazione e le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo dell'Universita', la gestione delle attivita' amministrative mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e la connessa responsabilita' per il raggiungimento dei risultati.
2. L'Universita' valorizza la professionalita' del personale tecnico-amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne assicura, anche mediante la predisposizione di appositi piani e programmi, l'aggiornamento e la qualificazione.
3. L'Universita' favorisce le attivita' svolte dal personale a scopo culturale, ricreativo e sociale, anche attraverso la predisposizione di strutture idonee.
Art. 5.
Partecipazione e diritti degli studenti
1. L'Universita' assicura e promuove la partecipazione attiva degli studenti; organizza i suoi servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo il diritto allo studio universitario, e concorre ad assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai gradi piu' alti degli studi; soddisfa le esigenze dell'orientamento degli studenti e ne favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. L'Universita' riconosce e favorisce le attivita' culturali, formative, sportive e di tempo libero degli studenti mediante l'istituzione di appositi servizi e strutture, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati o avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche; agevola le attivita' autogestite dagli studenti.
3. L'Universita' garantisce e tutela il diritto degli studenti disabili a partecipare a tutte le attivita' dell'Ateneo ed a fruire pienamente dei relativi servizi.
Art. 6.
Modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali
1. L'Universita' adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale, e concorre alla determinazione ed all'attuazione dei programmi, nazionali e regionali, generali o settoriali, in materia di universita' e di ricerca.
2. L'Universita' impronta le sue attivita' al principio della trasparenza e della pubblicita'; assicura la piena conoscenza, anche in via telematica, degli atti normativi da essa adottati.
3. L'Universita', nel rispetto della liberta' e dell'autonomia delle attivita' di studio, di insegnamento e di ricerca, garantisce a tutte le sue componenti la partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo secondo le modalita' stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
4. L'Universita' puo' stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attivita' in collaborazione con altre universita', con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attivita' di comune interesse; puo' dare vita, partecipare o concorrere alle attivita' di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, o.n.lu.s., societa' di capitali, in Italia ed all'estero; promuove collaborazioni nel campo della cultura, della didattica e della ricerca; puo' organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione continua e ricorrente, nonche' corsi di preparazione ai concorsi pubblici ed agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
5. L'Universita' conferisce tutti i titoli universitari previsti dalla legge; rilascia attestati relativi a corsi o altra attivita' di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento, di educazione continua e ricorrente, da essa organizzati o cui concorra ufficialmente.
6. L'Universita' fornisce le attrezzature ed appresta le strutture di servizio necessarie per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, anche in collaborazione con altre amministrazioni ed enti pubblici o privati, ovvero anche partecipando a consorzi ed a centri interuniversitari per lo svolgimento di attivita' di comune interesse.
7. L'Universita' garantisce la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, di studio, di insegnamento e di ricerca, anche mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche; rispetta l'equilibrio ambientale e concorre alla protezione dei beni storici e culturali di sua pertinenza.
Capo II
Fonti normative
Art. 7.
Revisione dello statuto
1. La revisione dello Statuto puo' essere proposta da ciascuna struttura didattica o scientifica, dal consiglio di amministrazione o dal Rettore. Sulla proposta, sentiti il consiglio degli studenti e il consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, il senato accademico nella composizione di cui all'art. 11, comma 7.
Art. 8.
Regolamenti
1. Nel rispetto dei limiti indicati nell'art. 2, comma 1, l'attuazione dello statuto e' rimessa, secondo le rispettive materie di competenza, ai seguenti regolamenti generali di Ateneo:
a) regolamento di organizzazione;
b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) regolamento didattico.
2. Il regolamento di organizzazione dell'Ateneo disciplina l'assetto organizzativo dell'Universita'. In particolare, esso contiene l'elenco delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Ateneo, e ne indica le modalita' di attivazione, di modifica, di disattivazione, di organizzazione e di funzionamento, nonche' di elezione dei loro organi di governo.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le forme di controllo interno di gestione e l'amministrazione del patrimonio dell'Ateneo, anche mediante il rinvio ad appositi ulteriori regolamenti da approvarsi ed emanarsi nelle medesime forme del regolamento di organizzazione.
4. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina i principi generali delle attivita' didattiche che si svolgono nell'Ateneo, degli ordinamenti dei corsi di studio per i quali l'Universita' rilascia titoli accademici, e delle modalita' di svolgimento dei corsi di studio; contiene la disciplina regolamentare delle modalita' di esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico dei professori, dei ricercatori, e del personale che contribuisce alla didattica ed alla ricerca, nonche' dei diritti e doveri degli studenti.
5. I regolamenti generali sono approvati e modificati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge circa l'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo. I regolamenti generali sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia stabilito un termine diverso, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo degli atti normativi d'Ateneo.
6. Nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, le singole strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Universita' adottano il proprio regolamento per disciplinare il funzionamento delle stesse, dei loro organi di governo e dei servizi di supporto. Questi regolamenti sono approvati dal senato accademico e sono emanati con decreto del rettore; in presenza di disposizioni riguardanti la gestione amministrativa e contabile della struttura, l'approvazione e' subordinata al parere conforme del Consiglio di amministrazione.
7. L'Universita' adotta gli altri regolamenti previsti dalle normative vigenti; salvo diversa disposizione di legge, essi sono approvati ed emanati nelle forme previste dal precedente comma 5.
TITOLO II
Organi dell'universita'
Capo I
Organi di governo
Art. 9.
Definizione
Gli organi di governo dell'Ateneo sono il rettore, il senato accademico e il Consiglio di amministrazione.
Art. 10.
Rettore
1. Il rettore rappresenta l'Ateneo. Egli:
a) convoca e presiede il Senato accademico e il consiglio di amministrazione, e ne predispone l'ordine del giorno. Coordina le loro attivita' e, per quanto di competenza, provvede all'esecuzione delle rispettive delibere;
b) esercita la vigilanza su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo al fine di garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori, l'efficiente ed equilibrato funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Universita', la debita esecuzione dei deliberati da parte degli altri organi dell'Universita', la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti dell'Ateneo;
c) in caso di necessita' e urgenza puo' adottare i provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, dandone specifica motivazione e sottoponendoli alla ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva;
d) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo, discussa con la consulta di Ateneo;
e) propone gli indirizzi relativi al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo coordinando le istanze di programmazione delle facolta';
f) emana lo statuto, i regolamenti, nonche' le loro modificazioni o integrazioni, e ne cura l'inserimento nell'albo degli atti normativi d'Ateneo;
g) indice le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, almeno sessanta giorni prima della loro scadenza, con un preavviso di almeno trenta giorni;
h) predispone e presenta al consiglio di amministrazione la proposta di bilancio preventivo e la relazione illustrativa; le proposte di deliberazione riguardanti l'assestamento e le variazioni di bilancio; la relazione che accompagna il conto consuntivo;
i) propone al consiglio di amministrazione l'attribuzione, il rinnovo e la revoca dell'incarico di direttore amministrativo;
l) esercita l'autorita' disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
m) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria e internazionale, nonche' i contratti e le convenzioni tra Universita' e Amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati, nei limiti stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
n) trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le relazioni previste dalla legge;
o) esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
2. Il rettore designa un pro-rettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario e' membro di diritto del consiglio di amministrazione e del senato accademico. La carica di pro-rettore e' soggetta alle stesse incompatibilita' previste per quella di rettore.
3. Il rettore si avvale di delegati scelti fra i professori di ruolo. Essi sono nominati con decreto rettorale nel quale sono specificati i compiti ed i settori di competenza e, relativamente ai compiti attribuiti, rispondono del loro operato direttamente al rettore. La conferenza dei delegati si riunisce periodicamente per elaborare, programmare e verificare le attivita' oggetto di delega.
4. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica quattro anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. La carica di rettore e' incompatibile con il tempo definito.
5. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai rappresentanti dei ricercatori nel consiglio di amministrazione e nei Consigli di facolta';
c) ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nonche' a sei rappresentanti eletti dal consiglio degli studenti;
d) al personale tecnico-amministrativo, i cui voti saranno computati nella misura del 10% di quelli espressi per ciascun candidato.
6. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore in carica.
7. Il rettore nelle prime tre votazioni e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita', si procedera' a nuove e immediate votazioni sino all'elezione.
8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano, e' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed entra in carica all'inizio del successivo anno accademico.
9. Nel caso di anticipata cessazione del rettore, il decano convoca le elezioni non oltre trenta giorni dalla cessazione stessa e con un preavviso di almeno quaranta giorni rispetto alla data stabilita per le votazioni. Il rettore eletto entra in carica appena nominato dal Ministro; il quadriennio del suo mandato e' computato a partire dal 1° novembre successivo, se l'entrata in carica avviene dopo il 30 aprile, ed a partire dal 1° novembre precedente se l'entrata in carica avviene anteriormente al 1° maggio.
Art. 11.
Senato accademico
1. Il senato accademico esercita tutte le competenze pertinenti alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Ateneo, fatte salve le specifiche attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono attribuiti al Senato i seguenti compiti:
a) l'approvazione del piano pluriennale di sviluppo nonche', prima dell'inizio di ogni anno accademico, del programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica sulla base del predetto piano;
b) la determinazione dei criteri per l'attribuzione e l'assegnazione dei posti di professore e di ricercatore nonche' dei contratti di ricerca e di insegnamento tra le strutture didattiche e scientifiche, nel rispetto del piano pluriennale di sviluppo;
c) l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo, sentiti le strutture interessate, il consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, il comitato scientifico di Ateneo;
d) la ripartizione, sentito il comitato scientifico di Ateneo, dei finanziamenti per la ricerca erogati all'Ateneo;
e) l'elaborazione delle relazioni sull'attivita' didattica e scientifica dell'Ateneo;
f) la determinazione dei criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio, con particolare riguardo al riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero;
g) il parere circa le misure da adottare in caso di violazioni dei doveri da parte di docenti e studenti dell'Ateneo;
h) il parere sui problemi che il rettore ritiene di sottoporre al suo esame;
i) ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
2. Il senato accademico e' costituito con decreto rettorale ed e' composto:
a) dal rettore che lo presiede;
b) dal pro-rettore;
c) dai presidi delle facolta';
d) dai rappresentanti dei direttori dei dipartimenti e degli Istituti, eletti dagli stessi cirettori ogniqualvolta si rinnovi il consiglio di amministrazione, in numero pari alla meta' del numero dei presidi, con arrotondamento all'intero superiore, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di organizzazione;
e) da due rappresentanti degli studenti;
f) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
g) dal direttore amministrativo, senza diritto di voto e con funzioni di segretario.
3. I componenti di cui alle lettera e) ed f) del precedente comma sono eletti dalle rispettive categorie ai sensi del regolamento di organizzazione.
4. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi. Il senato deve essere comunque convocato entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, con all'ordine del giorno della seduta gli argomenti proposti.
5. Il senato accademico e' validamente riunito se partecipa la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte a maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dallo statuto.
6. Le componenti elettive durano in carica tre anni, ad eccezione della rappresentanza degli studenti che resta in carica per due anni, e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta.
7. Nel caso di deliberazioni relative alla revisione dello statuto, il Senato accademico viene integrato:
a) dal primo degli eletti quale rappresentante in consiglio di amministrazione rispettivamente tra i professori ordinari, associati e ricercatori;
b) dal primo degli eletti tra i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
c) dal primo degli eletti tra i rappresentanti degli studenti. Il senato viene altresi' integrato dal presidente del comitato scientifico di Ateneo, dal presidente della commissione didattica di Ateneo e dal presidente del consiglio degli studenti.
Art. 12.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo, con l'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia nel perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma primo del presente statuto, e dell'equilibrio finanziario. In particolare, spetta al consiglio di amministrazione:
a) determinare, sentito il Senato accademico, i criteri generali circa l'organizzazione del personale tecnico-amministrativo e la relativa assegnazione alle singole strutture;
b) approvare prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo presentato dal Senato accademico e degli indirizzi formulati dal rettore, il programma annuale di attivita' dell'Ateneo per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;
c) adottare i criteri per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici e individuare gli strumenti idonei per la verifica dell'efficienza dell'attivita' tecnica e amministrativa dell'Universita';
d) approvare, sentito il Senato accademico, il bilancio di previsione;
e) approvare il conto consuntivo;
f) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il programma di sviluppo edilizio dell'Ateneo e approvarne le modalita' di attuazione;
g) autorizzare il rettore, con apposita delibera, a contrarre i mutui e i prestiti;
h) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e di transazioni;
i) approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il consiglio degli studenti;
l) determinare i criteri generali circa gli incarichi attinenti alle funzioni dirigenziali nonche' attribuire, rinnovare e revocare, previe controdeduzioni del diretto interessato e con delibera motivata, l'incarico di direttore amministrativo;
m) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
2. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto rettorale ed e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) il pro-rettore;
c) il direttore amministrativo, senza diritto di voto e con funzioni di segretario;
d) tre rappresentanti dei professori in ruolo di prima fascia;
e) tre rappresentanti dei professori in ruolo di seconda fascia;
f) tre rappresentanti dei ricercatori;
g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) quattro rappresentanti degli studenti;
i) il sindaco pro-tempore del comune di Macerata, o suo delegato;
l) il presidente pro tempore della provincia di Macerata, o suo delegato.
Su proposta del rettore, approvata dal consiglio, possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione fino ad un massimo di quattro rappresentanti legali di enti pubblici o di soggetti privati, i quali ultimi abbiano contribuito e si impegnino a contribuire, per il periodo di durata del consiglio, al bilancio dell'Universita'. Tali rappresentanti non possono essere docenti o dipendenti dell'Ateneo ne' titolari di contratti in corso ne' soggetti di liti pendenti con l'Universita'. Alle sedute del consiglio assistono i revisori dei conti.
3. I componenti di cui alle lettera d), e), f), g) ed h) del precedente comma sono eletti dal personale docente, da quello tecnico-amministrativo e dagli studenti, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
4. Il Consiglio di amministrazione e' rinnovato ogni tre anni accademici. Le componenti elettive hanno la durata di tre anni, ad eccezione della rappresentanza degli studenti che resta in carica per due anni, e possono essere rielette consecutivamente una sola volta.
5. Il Consiglio e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi. Esso deve essere comunque convocato entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, con all'ordine del giorno della seduta gli argomenti proposti.
6. Il Consiglio di amministrazione e' validamente riunito se partecipa la maggioranza assoluta dei componenti di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) del precedente comma 2. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte a maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dallo Statuto.
Capo II
Organi di consultazione
Art. 13.
Definizione
Gli organi di consultazione sono il consiglio degli studenti e la consulta d'Ateneo.
Art. 14.
Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Ateneo.
2. Esso e' composto dagli studenti eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione e da un numero non inferiore a dieci di studenti eletti a suffragio universale diretto, secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di organizzazione. Il consiglio degli studenti e' costituito con decreto rettorale. Ciascun componente resta in carica sino al termine del suo mandato di origine.
3. Il consiglio degli studenti elegge il presidente nel proprio seno e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il consiglio e' convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
4. Il consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori ma non vincolanti agli organi di governo sulle seguenti materie:
a) revisione dello statuto;
b) regolamento didattico di Ateneo;
c) coordinamento delle attivita' didattiche;
d) organizzazione dei servizi offerti;
e) misure attuative del diritto allo studio;
f) piano pluriennale di sviluppo e programma annuale in relazione alle attivita' didattiche;
g) attivita' culturali, formative, sportive e del tempo libero;
5. Qualora i pareri di cui al precedente comma non siano espressi e comunicati dal consiglio degli studenti entro trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'organo competente, quest'ultimo procedera' anche in assenza dello stesso.
6. Il consiglio degli studenti puo' esprimere, altresi', il proprio parere, non obbligatorio, su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
7. Il consiglio degli studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
8. Il consiglio degli studenti puo' chiedere, per importanti e motivate ragioni, il riesame delle deliberazioni intervenute nelle materie di cui al comma 4.
9. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso.
10. L'Universita' garantisce al consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.
Art. 15.
Consulta di Ateneo
1. La consulta di Ateneo e' composta dai presidenti degli organi di garanzia, valutazione e controllo, dai responsabili delle strutture didattiche, scientifiche, di servizio e amministrative e da cinque studenti designati dal consiglio degli studenti. Essa viene convocata dal rettore, almeno una volta l'anno, per la presentazione e la discussione della relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo.
2. La consulta viene altresi' chiamata a discutere annualmente della relazione predisposta dal garante d'Ateneo.
Capo III
Organi di garanzia, valutazione e controllo
Art. 16.
Definizione
1. Gli organi di garanzia, valutazione e controllo istituti nell'Universita' sono il garante di Ateneo, la commissione didattica di Ateneo, il comitato scientifico di Ateneo, il collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione di Ateneo.
Art. 17.
Garante di Ateneo
1. L'ufficio del garante e' istituito a tutela dell'imparzialita', della tempestivita', della correttezza e della pubblicita' delle attivita' svolte nell'ambito dell'Universita'.
2. L'ufficio del garante e' composto da tre professori di ruolo e da due membri del personale tecnico-amministrativo che diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di conoscenza dell'organizzazione universitaria e di imparzialita' e indipendenza di giudizio. Fa parte dell'ufficio, ove nominato, il delegato del rettore alle pari opportunita'.
3. I componenti del garante sono designati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto dal senato accademico e dal consiglio d'amministrazione in seduta congiunta. Sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. Ciascun componente dell'ufficio puo' essere revocato con le stesse modalita' previste per la sua designazione, per gravi e giustificati motivi connessi all'esercizio delle relative funzioni. La carica di componente dell'Ufficio del garante e' incompatibile con l'appartenenza agli organi di governo e con la direzione delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Universita'.
4. Il garante, presieduto da un professore eletto nella prima seduta dell'organo, ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, di uffici o di singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico-amministrativo dell'Universita'.
5. Gli altri organi dell'Ateneo e le strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Universita' collaborano con il garante, consentendogli l'accesso pieno e diretto alle informazioni e agli atti o documenti utili allo svolgimento dei propri compiti. I componenti dell'ufficio del garante sono tenuti al dovere di riservatezza con riguardo alle notizie apprese nell'esercizio delle loro funzioni.
6. Il garante esercita le proprie funzioni su richiesta scritta, dopo averne rilevato la non manifesta infondatezza. Il garante, acquisiti tutti gli elementi utili ai fini della propria valutazione e uditi i soggetti interessati, qualora riscontri abusi, disfunzioni, carenze o ritardi nell'azione amministrativa e' tenuto ad investire della questione i competenti organi di Ateneo avanzando proposte conciliative o risolutive della questione.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere sono valide se sono presenti almeno quattro componenti.
Il garante sospende ogni sua attivita' qualora la questione ad esso sottoposta sia oggetto di controversia in sede amministrativa o giurisdizionale e sino alla decisione adottata in via definitiva dagli organi competenti.
7. L'ufficio del garante invia annualmente agli organi di governo dell'Ateneo una dettagliata relazione sull'attivita' svolta, corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte e la illustra alla consulta d'Ateneo.
8. Il consiglio di amministrazione stabilisce un'indennita' di carica per i componenti l'ufficio del garante e assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle sue attivita' istituzionali.
9. Il regolamento di organizzazione dell'Ateneo stabilisce le modalita' per l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri dell'ufficio del garante nonche' le disposizioni per il suo funzionamento.
Art. 18.
Commissione didattica di Ateneo
1. La commissione didattica di Ateneo svolge funzioni di coordinamento delle attivita' delle commissioni didattiche paritetiche di facolta'. Essa esprime pareri e proposte, da trasmettere agli organismi competenti, relativamente alle seguenti materie:
a) valutazione della didattica e relativa sperimentazione;
b) organizzazione della didattica e del tutorato.
2. La Commissione didattica dura in carica due anni accademici; essa e' costituita con decreto rettorale ed e' composta, sulla base della normativa vigente, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
Art. 19.
Comitato scientifico di Ateneo
1. Il Comitato scientifico di Ateneo esprime pareri e proposte, da trasmettere agli organismi competenti, relativamente alle seguenti materie:
a) valutazione della ricerca e relativa sperimentazione;
b) organizzazione e diffusione della ricerca scientifica;
c) ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica.
2. Puo' esprimere altresi' pareri e proposte sotto i profili di propria competenza, sulle seguenti materie:
a) costituzione delle strutture didattiche e scientifiche;
b) piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo;
c) programmi nazionali ed internazionali di cooperazione.
3. Il comitato provvede al coordinamento delle attivita' di ricerca dell'Ateneo attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti ai sensi dell'art. 36 del presente Statuto.
4. Il comitato scientifico dura in carica due anni accademici; esso e' costituito con decreto rettorale ed e' composto, sulla base della normativa vigente, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di organizzazione dell'ateneo.
Art. 20.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di verificare il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati consecutivamente nella carica una sola volta.
3. Le funzioni e la composizione del collegio, le modalita' di designazione dei suoi membri, nonche' quelle relative al suo funzionamento sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo.
Art. 21.
Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante esami comparativi dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse dell'Universita' nelle attivita' di didattica, di ricerca e di sostegno al diritto allo studio, nonche' la realizzazione degli obiettivi programmati dagli organi competenti. Esso determina, inoltre, anche su indicazione degli organi accademici e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, i necessari parametri di riferimento.
2. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
3. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati consecutivamente nella carica una sola volta.
4. La composizione del nucleo di valutazione, le modalita' di designazione dei suoi membri, nonche' quelle relative al suo funzionamento sono definite dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
TITOLO III
Strutture didattiche e scientifiche
Capo I
Norme generali
Art. 22.
Articolazione ed autonomia
1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche e scientifiche, l'Ateneo si articola nelle corrispondenti strutture didattiche e scientifiche.
2. Le strutture didattiche e scientifiche sono dotate di autonomia regolamentare, finanziaria, di gestione e bilancio secondo quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' d'Ateneo.
Art. 23.
Definizioni
1. Le strutture didattiche attivate dall'Ateneo sono:
a) i corsi di studio;
b) le facolta';
c) le scuole di specializzazione;
d) i corsi di dottorato di ricerca.
2. L'attivita' didattica dell'Universita' puo' esplicarsi anche attraverso l'istituzione delle seguenti strutture didattiche e dei relativi corsi di studio:
a) la scuola di eccellenza di Ateneo;
b) i corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di educazione continua e ricorrente;
c) i master di primo e secondo livello.
3. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce per le scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per le scuole di eccellenza, per i corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di educazione continua e ricorrente, e per i master di primo e secondo livello di cui ai precedenti commi, le specifiche norme di funzionamento, prevedendo, altresi', la costituzione di un organismo di direzione.
4. Le strutture scientifiche dell'Ateneo sono i dipartimenti e gli istituti. Per lo svolgimento piu' efficiente di particolari attivita' scientifiche possono essere costituiti, ai sensi del presente statuto, i centri interdipartimentali, i centri interuniversitari, i consorzi, i centri di servizio.
Capo II
Strutture didattiche
Art. 24.
Istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione
1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di studio e' formulata, nel rispetto del piano di sviluppo di Ateneo, da una o piu' facolta', considerate le esigenze culturali e professionali, le prospettive occupazionali, le competenze e le risorse disponibili o acquisibili.
2. L'istituzione di un corso di studio e' deliberata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione.
3. L'attivazione di un corso di studio e' deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione limitatamente alla compatibilita' con le risorse disponibili o acquisibili.
4. La disattivazione di un corso di studio e' deliberata dal senato accademico, sentita la struttura didattica interessata, ed e' comunicata al consiglio di amministrazione.
5. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio devono essere comunicate al MIUR; nel caso di disattivazione, l'Universita' assicura comunque la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, nonche' la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
6. Per l'istituzione, la modificazione, l'attivazione e la disattivazione di facolta' e' inoltre richiesto il parere dei consigli delle facolta' attivate nell'Ateneo.
7. Ogni modificazione delle strutture didattiche costituisce modifica del regolamento didattico di Ateneo.
Art. 25.
Classi dei corsi di studio
1. Le classi dei corsi di studio sono composte dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono secondo le modalita' stabilite nel regolamento di organizzazione dell'Ateneo, cui spetta definire anche le modalita' di trasferimento tra le classi.
2. Ciascun corso di studio e' retto da un consiglio costituito da coloro che afferiscono alla classe ad esso relativa e che vi prestano attivita' di docenza. Al consiglio partecipano, alle condizioni stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo, i titolari di supplenze e affidamenti, ed una rappresentanza degli studenti eletta secondo le modalita' indicate dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo. Il Consiglio dei corsi di studio e' presieduto da un docente di ruolo eletto tra i professori afferenti.
3. I corsi di studio aventi percorsi formativi tra loro interrelati possono essere retti da un consiglio unico secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.
4. I consigli dei corsi di studio hanno il compito primario di programmare, organizzare e gestire le attivita' didattiche. In particolare approvano i piani di studio, formano le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonche' per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Universita'. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. I consigli svolgono le proprie funzioni sulla base del regolamento approvato dalla facolta' al cui interno sono attivati i relativi corsi di studio. Ai consigli spetta ogni altra attribuzione ad essi demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
5. I consigli dei corsi di studio formulano al consiglio di facolta' proposte in ordine ai piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, e con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.
Art. 26.
F a c o l t a'
1. La facolta' e' la struttura di appartenenza dei professori di ruolo e dei ricercatori secondo le modalita' stabilite nel regolamento di organizzazione dell'Ateneo, cui spetta definire anche le condizioni di trasferimento dei docenti tra le facolta' esistenti nell'Universita'.
2. La facolta' ha il compito primario di promuovere, coordinare, e regolamentare l'attivita' didattica svolta nei corsi di studio ivi attivati, per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Ateneo, ai sensi della legislazione vigente, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
3. La facolta' concorre al coordinamento ed allo sviluppo delle attivita' culturali e formative dell'Ateneo, relativamente alle aree disciplinari che la caratterizzano.
4. Le facolta' possono organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, di formazione continua e ricorrente, nonche' di attivita' culturali, formative e di orientamento e corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e agli altri concorsi pubblici.
5. La facolta', con delibera del consiglio, puo' istituire un comitato consultivo composto da personalita' italiane o straniere provenienti dal mondo scientifico, culturale ed accademico esterno all'Ateneo, nonche' di quello delle professioni, delle istituzioni e dell'economia, con il compito di promuovere, sostenere e rafforzare i collegamenti esterni della facolta'. Il comitato, il cui funzionamento e' disciplinato dal regolamento di organizzazione d'Ateneo, e' presieduto dal preside di facolta' ed i suoi componenti sono nominati dal rettore, su delibera del consiglio di facolta'.
6. Sono organi della facolta':
a) il consiglio di facolta';
b) il preside;
c) il consiglio di presidenza, ove previsto dal regolamento di facolta'.
Art. 27.
Consiglio di facolta'
1. Il consiglio e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', dai ricercatori universitari e dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della facolta' titolari di affidamento o supplenza, da tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della facolta' e da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta', in ragione di cinque rappresentanti nelle facolta' con meno di duemila iscritti, di sette, quando questi siano duemila o piu' di duemila ma meno di cinquemila, di nove negli altri casi.
2. Le modalita' di elezione delle rappresentanze, saranno determinate dal regolamento di organizzazione di Ateneo.
3. In particolare sono attribuiti al consiglio di facolta' i seguenti compiti:
a) l'organizzazione, la programmazione, la regolamentazione e il coordinamento delle attivita' didattiche, formative e culturali, nel rispetto delle liberta' di cui all'art. 1 del presente statuto;
b) la destinazione delle risorse, nel quadro delle decisioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche interessate;
c) la programmazione triennale dello sviluppo della facolta' e il coordinamento del programma annuale dei corsi di studio attivati dalla facolta';
d) la distribuzione dei compiti e dei carichi didattici;
e) la determinazione dei crediti relativi a ciascun insegnamento;
f) le determinazioni in ordine all'indizione e all'attuazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professore e di ricercatore di ruolo, in conformita' alla vigente legislazione;
g) la chiamata dei professori di ruolo ed il nulla osta a professori e ricercatori per lo svolgimento di attivita' didattiche e di ricerca presso altre sedi o per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca;
h) il coordinamento generale delle attivita' di assistenza e di orientamento agli studi e tutorato;
i) il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico di Ateneo;
l) la formulazione delle proposte di conferimento delle lauree honoris causa;
m) l'approvazione dei regolamenti di facolta' e dei regolamenti dei corsi di studio attivati nella facolta';
n) la proposta di istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione delle classi dei corsi di studio da attivarsi o attivati nella facolta';
o) ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
Art. 28.
P r e s i d e
1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' ed il consiglio di presidenza, ove esistente, predispone i relativi ordini del giorno e provvede ad attuare le loro deliberazioni avvalendosi degli uffici della segreteria della Presidenza. Esercita funzioni di iniziativa e coordinamento, sovrintende all'andamento dei servizi che fanno capo alla facolta', svolge azione di vigilanza e controllo sulle attivita' didattiche della medesima, adempiendo a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto.
2. Il preside viene eletto secondo modalita' stabilite nel regolamento di organizzazione di Ateneo, tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia, dai componenti del consiglio di facolta', in una adunanza presieduta dal decano.
3. Il preside, nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
4. La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore, pro-rettore, presidente di corso di studio, direttore di struttura scientifica e membro del consiglio di amministrazione.
5. Il preside nomina un vice preside tra i professori di ruolo a tempo pieno col compito di coadiuvarlo e sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Puo' nominare, tra i professori di ruolo e i ricercatori, delegati su specifiche materie, che relazionano annualmente sull'attivita' svolta al consiglio di facolta'.
Art. 29.
Consiglio di presidenza
1. Il consiglio svolge funzioni istruttorie e preparatorie sui punti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di facolta' e coopera all'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di facolta' medesimo.
2. Il consiglio di presidenza dura in carica tre anni ed e' composto dal preside, dal vice-preside e dai presidenti dei corsi di studio appartenenti alla facolta'.
Capo III
Strutture scientifiche
Art. 30.
Dipartimenti
1. I dipartimenti promuovono, organizzano e coordinano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari affini per obiettivi, temi o metodi di ricerca.
2. Al dipartimento e' attribuita autonomia regolamentare, finanziaria, contabile, amministrativa e di spesa secondo le modalita' indicate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Dispone, per il suo funzionamento, di personale tecnico-amministrativo e di spazi adeguati.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il dipartimento dispone di un'apposita dotazione finanziaria stabilita annualmente nell'ambito della programmazione economica e finanziaria dell'Ateneo. I dipartimenti possono inoltre avvalersi di altre risorse reperite attraverso contratti o convenzioni per attivita' di ricerca e di consulenza, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Secondo quanto stabilito dai regolamenti dell'Ateneo, i dipartimenti concorrono, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche, allo svolgimento delle attivita' relative ai settori di ricerca di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento dei cicli di dottorato di ricerca nonche' dei master di primo e secondo livello, curandone le relative attivita' didattiche, di ricerca e di gestione.
5. I dipartimenti danno i pareri previsti dalla legge e propongono l'attivazione dei contratti di ricerca negli ambiti disciplinari di loro competenza e secondo i criteri stabiliti dal Senato accademico.
6. Il regolamento di organizzazione di Ateneo definisce i requisiti minimi per la costituzione e il mantenimento dei dipartimenti e ne disciplina la disattivazione.
Art. 31.
Organi del dipartimento
1. Sono organi del dipartimento: il consiglio, il direttore e la giunta, ove istituita ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Il consiglio ha compiti di indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attivita' di ricerca; elegge il direttore; stabilisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi, del personale, dei mezzi e degli strumenti di dotazione, nonche' per l'organizzazione dei corsi, convegni e seminari di interesse dipartimentale; autorizza i contratti, le convenzioni e le collaborazioni esterne inerenti alle attivita' del dipartimento; adotta il regolamento interno; approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le variazioni di bilancio; formula la richiesta di finanziamenti.
Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, il segretario amministrativo senza diritto di voto e con funzioni di segretario, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e, ove esistente, una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti, eletti secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
3. Il direttore di dipartimento e' eletto, secondo modalita' previste dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo, di norma tra i professori in ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento stesso ed e' nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
4. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, propone le attivita' e sovrintende al suo funzionamento; convoca e presiede il consiglio, curandone l'esecuzione delle delibere; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Il consiglio puo' istituire, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, una giunta secondo le modalita' stabilite dal regolamento di organizzazione.
Art. 32.
I s t i t u t i
1. Gli istituti sono strutture organizzative di un settore scientifico omogeneo per fini e per metodo, finalizzate allo sviluppo della ricerca ed allo svolgimento dell'attivita' didattica. Essi svolgono, in quanto compatibili, le funzioni previste dal presente statuto per i dipartimenti.
2. Sono organi dell'istituto: il consiglio e il direttore.
3. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' dell'istituto. Il consiglio e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, da una rappresentanza del personale tecnico- amministrativo e, ove esistenti, da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti, eletti secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.
4. Il direttore ha la rappresentanza dell'istituto. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo dai membri del consiglio di istituto, nel modo previsto dal regolamento di organizzazione di Ateneo. Il direttore, nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici.
5. Il regolamento di organizzazione di Ateneo definisce i requisiti minimi per il mantenimento degli istituti e ne disciplina la disattivazione.
Capo IV
Altre norme in materia di attivita' didattiche e scientifiche
Art. 33.
Forme di cooperazione interfacolta' o interuniversitaria
1. Ove la realizzazione degli obiettivi formativi lo richieda e al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse possono essere istituiti corsi di studio interfacolta' e interuniversitari, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.
2. Sulla base di apposite convenzioni o rapporti consortili, l'Ateneo puo' attivare strutture didattiche o organizzare corsi di studio e rilasciare i titoli relativi anche congiuntamente con altri atenei e in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati. In ogni caso al senato accademico spetta la previa attestazione del livello universitario delle attivita' da svolgere e l'accertamento della loro congruita' alle finalita' istituzionali dell'Ateneo; al consiglio di amministrazione spetta verificare la disponibilita' delle risorse finanziarie ed organizzative richieste. La collaborazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto delle norme generali di cui al titolo I del presente statuto e con oneri a carico del comodatario.
3. Nel quadro di accordi con universita' o istituzioni di formazione superiore estere, la durata e il contenuto dei corsi di studio possono essere variamente determinati in conformita' alle normative europee e ai requisiti per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti in Paesi stranieri.
Art. 34.
Centri interdipartimentali di ricerca
1. I centri interdipartimentali di ricerca sono strutture istituite dall'Universita' per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario, che si sviluppano su progetti di durata pluriennale, coinvolgendo l'impiego di molteplici attrezzature e le attivita' di piu' dipartimenti.
2. I centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti, su proposta dei dipartimenti interessati, con decreto rettorale, acquisito il parere, per quanto di loro competenza, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. La struttura organizzativa e le relative norme di funzionamento sono stabilite dal regolamento di organizzazione di Ateneo.
Art. 35.
Centri interuniversitari di ricerca e consorzi
1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno e di notevole interesse che si esplichino su progetti di durata pluriennale e coinvolgano le attivita' di piu' l'universita' puo' concorrere alla costituzione di centri interuniversitari di ricerca previa deliberazione del senato accademico e sentito, per quanto di competenza, il consiglio di amministrazione.
2. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le norme di funzionamento del centro. Partecipano all'attivita' del centro i professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo appartenente alle universita' interessate.
3. Per le attivita' di comune interesse istituzionale possono, altresi', essere stabilite forme di collaborazione tra l'Ateneo e altre Universita' o enti pubblici e privati mediante la costituzione di consorzi o di altre forme associative previste dalla normativa vigente.
Art. 36.
Coordinamento dell'attivita' di ricerca
1. Al fine di promuovere, coordinare e diffondere informazioni inerenti alle attivita' ed ai risultati conseguiti, tutte le strutture di ricerca attive nell'Universita' comunicano annualmente al Comitato scientifico di Ateneo le tematiche della ricerca affrontate e le interrelazioni con gli altri settori scientifici.
TITOLO IV
Attivita' e strutture di servizio
Capo I
Servizi per gli studenti
Art. 37.
Orientamento e tutorato
1. L'Universita', anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, altri enti pubblici, le associazioni produttive e sindacali, enti ed organismi operanti nel settore della formazione professionale, predispone e svolge le attivita' e i corsi di orientamento degli studenti per favorire una scelta motivata e consapevole degli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio.
2. Nell'Ateneo sono istituiti servizi di tutorato, degli studenti, sotto la responsabilita' dei consigli delle strutture didattiche.
3. I servizi di orientamento e di tutorato, anche mediante l'istituzione di apposite strutture di coordinamento, e le collaborazioni con gli organismi di sostegno del diritto allo studio sono svolti secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico di Ateneo e, conformemente a questo, nei regolamenti delle strutture didattiche.
Art. 38.
Commissione per lo sport universitario
1. L'Ateneo istituisce la commissione per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attivita' sportiva degli studenti e del personale universitario, definire gli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione e sovrintendere ai programmi di sviluppo delle varie attivita'.
2. La commissione per lo sport universitario e' costituita con decreto rettorale e dura in carica tre anni. Essa e' composta da:
a) il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente designato dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attivita' degli studenti su base nazionale e internazionale;
c) il presidente dell'E.R.S.U. o un suo delegato;
d) un docente designato dal senato accademico e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal consiglio di amministrazione;
e) due studenti designati dal consiglio degli studenti tra i suoi componenti;
f) un funzionario amministrativo, delegato del direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.
3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attivita' sportive deliberati dalla commissione, nonche' la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati, mediante convenzione, ad enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalita' la pratica e la diffusione dello sport e l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale, a beneficio degli studenti. Gli impianti e le risorse messi a disposizione degli enti gestori devono essere destinati in via esclusiva, salvo diversa e motivata determinazione della commissione stessa, ai fini istituzionali di cui al comma primo del presente articolo.
4. L'Ateneo puo' stipulare convenzioni per l'uso di impianti sportivi gestiti da altri enti.
5. Le ulteriori modalita' di organizzazione e di funzionamento della commissione per lo sport universitario sono stabilite dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
Capo II
Altre strutture di servizio
Art. 39.
Sistema bibliotecario d'Ateneo
1. Il sistema bibliot