Gazzetta n. 227 del 2005-09-29
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 settembre 2005
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1996, e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal consorzio vino Chianti Classico intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7, comma 1 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico - Settore produzioni agricole - in data 18 maggio 2005;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 7, comma 1, disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 7, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», riconosciuto con decreto ministeriale del 5 agosto 1996, e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
Art. 7.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal Marchio «Gallo Nero» nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare di produzione in abbinamento inscindibile con la denominazione «Chianti Classico».
Tale marchio e' sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente.
I confezionatori hanno inoltre la possibilita' di apporre separatamente il marchio «Gallo Nero», stampato e distribuito esclusivamente dal consorzio di tutela vino Chianti Classico, sul collo della bottiglia.
L'utilizzo del marchio «Gallo Nero» e' curato direttamente dal consorzio tutela vino Chianti Classico che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.
2. Nella designazione del vino «Chianti Classico» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1992, n. 164, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.
3. E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.
4. E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino e' stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e relativi decreti di applicazione.
5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti Classico» per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.
6. Nell'etichettatura e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.
7. Il termine «Classico» nell'etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.
8. Per i vini prodotti nel territorio di cui all'art. 3, aventi diritto alla DOCG Chianti accompagnata dalla specificazione «Classico», il termine «Classico» segue obbligatoriamente la denominazione d'origine Chianti anche nella denuncia delle uve o nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
9. In deroga a tale obbligo, tuttavia, e' consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino, di cui all'art. 16 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare al diritto alla specificazione «Classico». Tale rinuncia, che e' irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantita' e dei vasi vinari in cui essa e' conservata nel registro di produzione o di carico e scarico.
10. Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell'uva o del vino deve comunicare gli estremi delle predette quantita' all'Ispettorato repressione frodi, agli enti territoriali competenti detentori dell'albo del Chianti Classico.
11. L'analisi chimico-fisica ed organolettica prevista dalla prima frase del comma 1 dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per la quantita' di Chianti Classico a cui si riferisce la rinuncia al termine «Classico», si effettua alla produzione indipendentemente dall'esame organolettico prescritto per le DOCG nella fase dell'imbottigliamento previsto dalla seconda frase del medesimo comma, e in riferimento ai requisiti previsti per il Chianti Classico.
12. Per le uve dei vigneti iscritti all'albo del Chianti Classico e i relativi vini, sono ammesse le scelte vendemmiali e le riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica sia compatibile nel rispetto delle norme vigenti.

----> Vedere Allegato a pag. 31 della G.U. <----

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 5 agosto 1996, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2005

Il direttore generale: Abate