Gazzetta n. 224 del 2005-09-26
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 settembre 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria»

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991, recante modifiche al disciplinare della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» ed in particolare la modifica dell'art. 3 relativo alla zona di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria», intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria»;
Visto il parere favorevole della Regione Siciliana al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria» e alla contestuale revoca della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria»;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante «Modalita' e requisiti per delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), e l'art. 4, comma 1;
Visti i lavori e la documentazione della pubblica audizione concernente il riconoscimento suddetto;
Vista la documentazione della commissione preposta per l'accertamento del «particolare pregio»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2005;
Vista la nota pervenuta dal Consorzio di tutela del vino Cerasuolo di Vittoria concernente l'art. 5 del disciplinare di produzione ed attestante, in particolare, la volonta' di eliminare dal suddetto articolo la parola «affinamento» ed «affinamento in bottiglia» laddove presente;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo di Vittoria», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, e successive modifiche, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
3. La denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e successive modifiche, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, presso i competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti, a titolo provvisorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della Regione siciliana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Cerasuolo di Vittoria», provenienti dalla vendemmia 2004 e precedenti, che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto, confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2004 o di anni precedenti, purche' documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
Art. 4.
1. Le ditte imbottigliatrici interessate ad ottenere la deroga all'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» al di fuori delle norme stabilite all'art. 5 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto possono formulare richiesta secondo le modalita' prescritte nel decreto ministeriale del 31 luglio 2003.
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA «CERASUOLO DI VITTORIA»

Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 (modificato il 6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.
Art. 2.
Piattaforma ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere ottenuti da vigneti che in coltura mono o plurivarietale nell'ambito aziendale hanno la seguente proporzione ampelografica: dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» comprende una vasta area che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e risulta delimitata come appresso:
a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di Ragusa e' delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina e Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al km 9,600 circa), proseguendo fino ad innestarsi con la stradella inter-poderale per case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di Vittoria;
b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed e' delimitata come appresso: Comune di Niscemi.
Parte del territorio comunale cosi delimitata:
iniziando a sud-est, dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al Km. 13 da Caltagirone), seguendo il vallone Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risalendo a sud-ovest, fino ad arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo Giardino del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale Caltagirone-Niscemi (esattamente al km. 15 da Niscemi) e seguendo la medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada consortile Valle Pileri Ponte Gallo. Comune di Gela.
Parte del territorio comprendente le contrade «Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa» «Passo di Piazza», «Priolo Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella» «Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo Soprano»; cosi delimitate:
iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine sino a raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino al confine interprovinciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso sino al Mare Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di costa, sino alla strada interpoderale Mignechi e lungo essa in direzione nord, sino alla strada vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale Spina Santa-Rizzuto, percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord, lungo la strada vicinale Piana del Signore-Spina Santa sino all'innesto con la regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada poderale Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci e percorrendola verso sud-ovest, sino all'incrocio con la strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione nord sino a raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui risalendo il corso del fiume Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga sino all'innesto con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo essa, a sud-est, fino al crocevia con la regia trazzera Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino al confine intercomunale Gela-Niscemi. Comune di Riesi.
Parte del territorio comunale comprendente la contrada Castellazzo, cosi delimitata: a sud la trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada vicinale Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe. Comuni di Butera e Mazzarino.
Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo unico e cosi' delimitata:
iniziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della ss. n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione nord-est fino al confine inter-comunale di Butera e Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione est sino alla strada vicinale Pantano-Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s. n. 190 in prossimita' del km 2, che si percorre in direzione est per circa m. 200 sino all'incrocio con la strada vicinale Favara - Abbeveratoio Mastra e lungo quest'ultima in direzione sud e poi ovest sino all'innesto con la strada vicinale San Giacomo all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine inter-comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale Punturo - Favara la quale si percorre verso ovest sino all'innesto con la trazzera Butera - Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimitazione incrociando la regia trazzera Licata - Barrafranca e la s.s. n. 190;
c) provincia di Catania: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed e' delimitata come appresso:
inizia a nord, al km 5, della strada vicinale Portosalvo Moschitta San Mauro, in prossimita' dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473) sino alla strada provinciale San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.
Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena nei pressi della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio con la strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena-Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda - Piano San Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.
Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone prosegue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63 Caltagirone - Granieri - Mazzarrone - Comiso e lungo la medesima sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a nord-est in prossimita' delle Case Forno e sfiorando la curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea, segue un tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad est il fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimita' della curva di livello 348), segue quest'ultimo a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a Sud, segue il predetto limite provinciale fino al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraverso il ponte, continua ancora lungo il fiume che e' anche il limite provinciale, risale al nord sul confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo Ventimiglia prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate in contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che e' anche limite tra le province di Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri - Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone Niscemi (al km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimita' della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada «Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata a garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' riservata al territorio gia' delimitato con il primo decreto di riconoscimento del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e comprende tutto il territorio comunale dei seguenti comuni in provincia di Ragusa: Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, e parte del territorio di:
Niscemi, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Priolo Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto comune di Gela, foglio 163) e Terrana (oggi al catasto comune di Caltagirone, ai fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296);
Gela, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra - C.da Feudo Nobile (ai fogli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237, 247), Spina Santa (ai fogli 157, 159, 199, 200, 231), Passo di Piazza (ai fogli 203, 219, 220, 221, 229, 230, 231, 241), Priolo Sottana (ai fogli 131, 160, 161, 162, 201, 202, 204), Farello (ai fogli 196, 197, 198), Monacella (ai fogli 164, 165, 205), Piano Stella (ai fogli 232, 233, 234, 235, 242, 244, 245) e Mignechi (ai fogli 239, 240, 243, 250);
Caltagirone, in provincia di Catania limitatamente alle contrade: Santo Pietro (ai fogli 281, 282, 283, 284, 285, 289), Ficuzza (ai fogli 286, 299, 301, 302, 303), C.de Mazzarrone Piano Chiesa - Botteghelle, (oggi in catasto comune di Mazzarrone istituito con legge regionale n. 55/76, codice U4CJA ai fogli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) e Granieri (ai fogli 248, 266, 267);
Licodia Eubea, in provincia di Catania, limitatamente alle contrade: Piano Sciri (ai fogli 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 30) e Sciri Sottana (oggi al catasto comune di Mazzarrone, codice U4CJB ai fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento ad alberello ed a spalliera semplice
Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000.
I vigneti hanno diritto alla D.O.C.G. solo a partire dal terzo anno di produzione.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» la produzione massima di uva non deve essere superiore a 8 ton. per ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
La regione Siciliana con proprio decreto, sentito il consorzio volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire -un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.
I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» per i produttori del «Cerasuolo di Vittoria Classico» oppure, per tutti i produttori della DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», la denominazione di origine controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata all'art. 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Ragusa e negli interi territori amministrativi dei Comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» deve essere immesso al consumo non prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» l'immissione al consumo non potra' avvenire prima del 31 marzo del secondo anno successivo alla vendemmia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Cerasuolo di Vittoria»:
colore: da rosso ciliegia a violaceo;
odore: da floreale a fruttato;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13% vol;
acidita' totale minima 5g/l;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
«Cerasuolo di Vittoria Classico».
colore: rosso ciliegia tendente al granato;
odore: di ciliegia, che nei vini invecchiati puo' tendere anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;
acidita' totale minima 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
Art. 7.
Etichettatura - designazione - presentazione
Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine, «scelto», «selezionato» e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni aggiuntive geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, contrade, aree, fattorie e localita', nonche' geopedologiche, dalle quali provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione l'elaborazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.
Annata - contenitori
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 5.