Gazzetta n. 219 del 2005-09-20
UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 7 settembre 2005
Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
Visto il vigente Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope» emanato con decreto rettorale n. 145 del 15 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Senato accademico integrato assunta in data 21 giugno 2005 che ha disposto ai sensi dell'art. 54 del vigente Statuto la modifica dello stesso;
Vista la nota prot. n. 2769 del 21 luglio 2005 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche dello Statuto proposte dall'Ateneo;
Visto che le modifiche e/o integrazioni dello Statuto comportano l'abrogazione e/o l'inserimento di nuovi articoli e/o commi;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla riarticolazione dello Statuto con lo scorrimento e le conseguenti nuove numerazioni e rubricazioni degli articoli;

Decreta:

Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope» e' modificato come segue:
sono modificati e/o integrati gli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 23, 44, 45, 46, 47, 50 e 55;
sono abrogati i commi 1, 2, 4, 7 dell'art. 19, il comma 2 dell'art. 24, il comma 2 dell'art. 50;
e' abrogato l'art. 20;
dopo l'art. 24 e' inserito l'art. 24-bis;
dopo l'art. 55 e' aggiunto l'art. 56.
Le suddette modifiche e/o integrazioni allo Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope» sono riportate nell'allegato 1).
Il testo emendato e riarticolato dello Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope», nonche' delle allegate tabelle A), B) e C) sono riportati nell'allegato 2).
Gli allegati 1) e 2) sono parte integrante del presente decreto.
Napoli, 7 settembre 2005
Il rettore: Ferrara
Allegato 1)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalita' ed autonomia dell'Universita'

Al comma 1) dopo la parola conoscenze e' aggiunta la parola umanistiche.
TITOLO I
ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 6 - Organi dell'Universita'
Al comma 1) dopo le parole "Consiglio di Amministrazione" sono aggiunte le parole "Il Collegio dei Direttori di dipartimento"
Il comma 3) e' modificato come nel seguito:
"3) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento ed il Consiglio degli Studenti sono Organi consultivi con poteri di proposta".
Art. 7 - Rettore

Al comma 1) lettere b) ed i) le parole "Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica"^e "Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" sono rispettivamente sostituite con le parole: "Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca" e "Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca".
Al comma 4) dopo la parola "funzioni" e' inserita la seguente frase: "Il Rettore rende noto al Senato Accademico le deleghe conferite."
Dopo il comma 6) e' inserito il seguente comma 7):
"7) Il Corpo elettorale e' convocato dal Decano dei professori ordinari. Decano dei professori ordinari e' il professore piu' anziano in ruolo. L'anzianita' e' determinata dalla data di assegnazione al ruolo dei professori ordinari; a parita' di anzianita' in ruolo, prevale l'eta'."
Il comma 7) viene rinumerato quale comma 8) e dopo la parola accademico si aggiungono: "che provvede a convocare il corpo elettorale".
Dopo il comma 8) e' inserito il seguente comma 9):
"9) Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del Rettore subentrante ha effetto immediato e in tal caso il quadriennio decorrera' dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale e' avvenuta la nomina."
Dopo il comma 9) e' inserito il seguente comma 10):
"10) Nel caso di raggiungimento del limite di eta' il Rettore rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato."
Art. 8
Senato Accademico

Il comma 3 dell'art. 8 e' modificato come segue:
"d) una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento in numero non superiore a quello dei Presidi di Facolta';
e) una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% del numero complessivo delle componenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) arrotondato all'unita' superiore.
La rappresentanza dei Direttori di Dipartimento e' eletta dalla rispettiva categoria. Non si dara' luogo alle elezioni qualora il numero dei Direttori di Dipartimento sia pari o inferiore a quello dei Presidi di Facolta'.
I rappresentanti dei Direttori di Dipartimento durano in carica tre anni accademici; nell'ipotesi di decadenza dalla carica di Direttore subentra il primo dei non eletti."
Art. 9
Consiglio di Amministrazione

Il comma 3 dell'art. 9 e' modificato e integrato come segue:
"3) Il Consiglio di Amministrazione e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da:
a) il Rettore;
b) il Pro-Rettore;
c) il Direttore Amministrativo o in caso di assenza e/o impedimento dal funzionario piu' alto in grado;
d) il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
e) quattro professori di ruolo di prima fascia;
f) tre professori di ruolo di seconda fascia;
g) due ricercatori;
h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
i) quattro rappresentanti degli studenti;
l) il Presidente della Regione Campania;
m) il Presidente della Provincia di Napoli;
n) il Sindaco del Comune di Napoli;
o) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli;
p) un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
q) un numero massimo di tre rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscono al bilancio universitario con l'erogazione di fondi, non finalizzati, per un importo annuo non inferiore a € 50.000,00, per tutta la durata in carica del Consiglio."
Il comma 4 e' modificato come di seguito:
"4) I membri di cui alle lettere l), m), n) possono delegare a rappresentarli nelle sedute del Consiglio un assessore."
Il comma 5 e' modificato come di seguito:
"5) I membri di cui alle lettere l), m), n) o), p), non concorrono alla determinazione del quorum per la sussistenza del numero legale per la validita' delle adunanze e, pertanto, l'eventuale mancata designazione o partecipazione di uno o piu' di loro ai lavori dell'Organo non inficia la validita' della costituzione ne' dell'attivita' del medesimo"
Il comma 7 e' modificato come di seguito:
"7) La compatibilita' con la carica di Consigliere d'Amministrazione del regime prescelto dai candidati di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 3 e' stabilito con riferimento alle disposizioni legislative vigenti."
TITOLO III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
Art. 14
Strutture didattiche e di ricerca

Il comma 2 dell'art. 14 e' modificato come segue:
"2) Le strutture didattiche sono:
a) le Facolta'
b) le Scuole di specializzazione,
c) i Corsi di master universitario di I e Il livello,
d) i Corsi di dottorato di ricerca.
L'elenco delle Facolta', dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica o magistrale, dei corsi di master universitario di I e Il livello, dei corsi delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca, e' riportato nella tabella A) allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo."
Il comma 3 dell'art. 14 e' modificato come segue:
"3) Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti.
L'elenco dei Dipartimenti e' riportato nella tabella B) allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo."
Al comma 4 sono soppresse le parole "e Istituti".
Il comma 5 e' modificato come segue:
"5) Il numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione ed il mantenimento dei Dipartimenti e' di ventuno unita' di cui almeno un terzo professori di ruolo."
Il comma 6) e' soppresso.
Il comma 7) assume la numerazione 6).
Art. 15
Facolta'

Il comma 3 lettera o) dell'art. 15 e' modificato come segue:
"o) approvare la relazione tecnica predisposta dal Consiglio di coordinamento didattico in merito alla ipotesi di determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di laurea e di laurea specialistica o magistrale;"
Art. 18
Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Specialistica

L'art. 18 assume la rubrica "Consigli di coordinamento didattico"
Il comma 1) ed il comma 2) dell'art. 18 risultano come nel seguente testo:
"1) I Regolamenti delle singole Facolta' (nel caso di corsi interfacolta' i Regolamenti di ciascuna delle Facolta' interessate) stabiliscono le modalita' di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale da esse attivati da esercitarsi da parte di un organo collegiale, denominato Consiglio di coordinamento didattico, composto dai docenti che prestano la loro attivita' didattica per insegnamenti dei corsi secondo quanto specificato al successivo comma 3.
2) I consigli di coordinamento didattico possono assumere una diversa configurazione a seconda che assumano la diretta responsabilita':
a) di un singolo corso di laurea e/o di laurea specialistica o magistrale;
b) di piu' corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a piu' classi affini;
c) di piu' corsi di laurea specialistica o magistrale riferiti alla medesima classe o a piu' classi affini;
d) di piu' corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale riferiti a classi affini"
Il comma 1) della precedente formulazione dell'art. 18 assume la numerazione di comma 3) e risulta come di seguito:
"3) I Consigli di coordinamento didattico sono costituiti dai professori di ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti il corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unita' superiore, del totale dei membri di diritto; e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in numero di uno ogni 20 componenti il Consiglio."
Il comma 2 della precedente formulazione dell'art. 18 assume la numerazione di comma 4) e risulta come di seguito:
"4) Il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il Presidente del Consiglio e' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici."
Il comma 3) della precedente formulazione dell'art. 18 assume la numerazione di comma 5) e risulta come di seguito:
"5) I Consigli di Coordinamento didattico hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei piani di studio."
Il comma 4) della precedente formulazione dell'art. 18 assume la numerazione di comma 6) e risulta come di seguito:
"6) I Consigli di Coordinamento didattico formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Essi svolgono, altresi', tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento di Facolta'."
Il comma 5) della precedente formulazione dell'art. 18 assume la numerazione di comma 7) e risulta come di seguito:
"7) I Consigli di Coordinamento didattico possono formulare al Consiglio di Facolta' proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Universita', anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.
I Consigli di Coordinamento didattico possono assumere funzioni deliberative su delega della Facolta' secondo quanto stabilito in ciascun Regolamento di Facolta'.
I professori di ruolo ed i ricercatori, nel caso che i loro insegnamenti afferiscano a piu' corsi di Laurea e/o di Laurea specialistica o magistrale, devono optare per il Consiglio al quale desiderano partecipare quale membro effettivo. Possono, in ogni caso intervenire ad altro Consiglio con voto consultivo."
Art. 19
Scuole di Specializzazione

Il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 19 sono soppressi.
Il comma 3 dell'art. 19 della precedente formulazione assume la numerazione di comma 1.
Il comma 4 dell'art. 19 della precedente formulazione e' soppresso.
Il comma 5 dell'art. 19 della precedente formulazione assume la numerazione di comma 2 ed e' modificato come di seguito:
"2) Organi della Scuola di specializzazione sono: il Direttore
il Consiglio della Scuola "
Il comma 6) dell'art. 19 della precedente formulazione assume la numerazione di comma 3 ed e' modificato come di seguito:
"3) Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola, ne promuove e coordina le attivita', presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni.
Il Direttore e' eletto fra i professori di ruolo che fanno parte della Scuola, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola.
Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti.
Fanno parte del Consiglio:
a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella Scuola;
b) tre rappresentanti degli specializzandi eletti secondo le modalita' indicate nel regolamento generale di ateneo."
Il comma 7 dell'art. 19 della precedente formulazione e' soppresso.
Art. 20
Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione

L'art. 20 e' soppresso.
Art. 23
Organi del Dipartimento

Il Comma 8 dell'art. 23 e' integrato come di seguito:
" 8) La Giunta e' composta di norma da due professori ordinari, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti come stabilito dal Regolamento. Ne fanno parte il Direttore, che la presiede, il vice-direttore ed il Segretario Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di Segretario."
Art. 24
Organizzazione Dipartimentale dell'Universita'

Il comma 2 dell'art. 24 e' soppresso.
Dopo l'art. 24 e' inserito il seguente nuovo articolo 24 bis
"Art. 24 bis - Collegio dei Direttori di Dipartimento
1) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' organo centrale ed e' composto dai Direttori di tutti i Dipartimenti costituiti ed attivati nell'ambito dell'Universita' degli Studi di Napoli "Parthenope".
2) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento :
a) svolge funzioni consultive su argomenti per i quali il Rettore o altri Organi dell'Universita' intendano acquisire il suo parere;
b) avanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti i Dipartimenti;
c) favorisce la collaborazione fra i Dipartimenti per tutti i temi di competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti il coordinamento delle attivita' di ricerca;
d) esercitale altre attribuzioni che sono demandate dallo Statuto e dai Regolamenti.
3) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento elegge i propri rappresentanti nel Senato Accademico.
4) Il Collegio opera secondo un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
5) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' presieduto da un Direttore di Dipartimento con funzioni di Coordinatore, eletto nel suo seno, a scrutinio segreto. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
6) Il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento e' membro di diritto nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo."
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 44
Norme di attuazione

L'art. 44 e' modificato come di seguito:
"Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento generale d'Ateneo e agli altri Regolamenti previsti dallo Statuto"
Art. 45
Indennita'

Il comma 1 dell'art. 45 e' modificato come nel seguito:
"1) Compatibilmente con l'apposito stanziamento di bilancio al Rettore, al Pro-Rettore, al Preside di Facolta', al Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico, al Direttore della Scuola di Specializzazione, al Direttore di Dipartimento, ai Responsabili delle Strutture di cui all'art. 26) spetta un'indennita' annuale a carico del bilancio dell'Universita', determinata dal Consiglio di Amministrazione."
Art. 46
Cariche elettive

Il comma 1 dell'art. 46 e' modificato come nel seguito:
"1) Le cariche di Rettore, di Preside di Facolta', Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata sono elettive."
Il comma 4 dell'art. 46 e' modificato come nel seguito:
"4) Nel caso di indisponibilita' documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di Presidente di Consiglio di Coordinamento didattico la stessa e' assunta ad interim dal Preside di Facolta' per la durata di un anno."
Art. 47
Principi generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

Il comma 1 dell'art. 47 e' modificato come nel seguito:
"1) Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Per la validita' delle adunanze degli Organi Collegiali e' comunque necessario che intervengano almeno nove componenti per il Consiglio d'Amministrazione ed almeno sette per il Senato Accademico.
I componenti di diritto in seno agli Organi Collegiali di Governo dell'Ateneo, qualora conseguano, nei medesimi Organi, anche lo status di Componente elettivo, partecipano agli stessi Organi esclusivamente quali componenti di diritto ai fini della validita' delle adunanze dell'organo e delle relative deliberazioni."
Art. 50
Limitazione dell'attivita' didattica dei professori di ruolo
che ricoprono cariche accademiche

Il comma 1 dell'art. 50 e' modificato come nel seguito:
"1) Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di Rettore, Prorettore, Preside di Facolta', Direttore di Dipartimento."
Il comma 2 dell'art. 50 e' soppresso.
Art. 55
Norme transitorie

Il comma 1 dell'art. 55 e' modificato come nel seguito:
" 1) Fino allo scadere dell'anno accademico 2006/07 sono componenti del Senato Accademico i Direttori dei Dipartimenti istituiti ed attivati a far data dall'anno accademico 2004/05".
Il comma 2) dell'art. 55 e' modificato come nel seguito:
"2) Si dara' luogo alla disattivazione dei Dipartimenti di cui al precedente comma 1) qualora non conseguano, allo scadere dell'anno accademico 2006/2007, i requisiti numerici minimi di cui al comma 5) del precedente art. 14."
Il comma 3) dell'art. 55 e' modificato come nel seguito:
" 3) I mandati elettivi in organi che modificano la propria composizione cessano alla scadenza naturale."
Il comma 4 dell'art. 55 della precedente formulazione assume la numerazione di comma 1) del successivo art. 56.
Dopo l'art. 55 e' inserito il seguente art. 56:
"Art. 56 - Norme finali"
Dopo il comma 1) dell'art. 56 e' inserito il seguente comma 2):
"2) Le modifiche del presente Statuto, adottate con le procedure e le modalita' previste dall'art. 54 dello stesso Statuto, sono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca per un parere da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale vengono emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del Senato Accademico adottata con le medesime maggioranze e procedure di cui innanzi e quindi emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche dello Statuto entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni degli allegati A ) e B) conseguenti all'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti. Esse sono disposte, entro sessanta giorni dal provvedimento finale, con decreto del Rettore."
Allegato 2)
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalita' ed autonomia dell'Universita'

1) L'Universita' degli Studi di Napoli "Parthenope", di seguito denominata "Universita'", e' istituzione pubblica dotata di capacita' di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche.
2) L'Universita', nella consapevolezza della sua funzione culturale su scala regionale, nazionale e comunitaria partecipa al processo di riequilibrio dell'offerta formativa con l'istituzione di nuove Facolta' e nuovi corsi di studi ritenuti utili ai fini del progresso scientifico, sociale, economico e della diffusione del sapere.
3) L'Universita', in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'attivita' di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la formazione culturale e professionale degli studenti.
4) L'Universita' realizza la propria autonomia secondo le modalita' previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione e specificati dalla Legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, delle Leggi che fanno espressamente riferimento alle Universita' nonche' dei principi generali dell'ordinamento.
5) L'Universita' favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, anche a mezzo di assemblee di Ateneo, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Universita' stessa nonche' la loro diffusione all'esterno.
Art. 2
Principi generali di programmazione ed organizzazione

1) L'Universita' realizza le sue finalita' tramite l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformita' ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
2) L'Universita' conforma l'organizzazione e l'attivita' delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e di individuazione delle competenze e responsabilita' di tutto il personale.
3) Per la realizzazione dei fini specificati nell'art. 1 del presente Statuto, l'Universita' provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della liberta' di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre Universita', con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.
Art. 3
Ricerca e Didattica

1) L'Universita', riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per lo sviluppo della conoscenza, favorisce le iniziative autonomamente proposte dalle strutture dell'Ateneo e dai singoli docenti e ricercatori.
2) L'Universita', riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.
3) Nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli docenti, le strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia l'attivita' d'insegnamento al fine di garantire la coerenza con gli ordinamenti curriculari.
Art. 4
Diritto allo studio

1) L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti Leggi in materia di diritto agli studi universitarie in tale ambito organizza le attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti allo scopo di contribuire ad ampliare la platea di quanti accedono agli studi universitari, agevolando una corretta scelta del percorso formativo, e di rendere piu' proficuo lo studio, nonche' di promuovere il rapporto con il mondo professionale gia' nel corso degli studi per facilitare i successivi accessi professionali.
2) L'Universita' attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della societa'.
3) L'Universita' rende effettivo il diritto allo studio predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano l'attiva e completa partecipazione all'attivita' formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio o d'impedimento, ricorrendo anche a strutture decentrate, e favorendo anche corsi speciali per studenti lavoratori.
4) Nel rispetto della promozione allo studio, al fine di consentire un piu' proficuo rapporto tra docenti e studenti, il Senato Accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti, puo' determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studi.
5) Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Universita' attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici.
Art. 5
Rapporti con l'esterno

1) L'Universita', nell'ambito delle proprie finalita', sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati.
2) L'Universita' realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.
3) Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Universita' puo' sviluppare attivita' di consulenza, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi Regolamenti. In particolare l'Universita' puo' partecipare, ai sensi dell'art.6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.
TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'
Art. 6
Organi dell'Universita'

1) Sono Organi dell'Universita' il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Consiglio degli Studenti, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Nucleo di Valutazione.
2) Il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono Organi di Governo.
3) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento ed il Consiglio degli Studenti sono Organi consultivi con poteri di proposta.
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti e' Organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Universita'.
5) Il Nucleo di Valutazione e' Organo di valutazione della gestione e delle attivita' istituzionali.
Art. 7
Rettore

1) Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
2) Spetta in particolare al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone l'attivita' e provvedendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) predisporre, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dai competenti uffici amministrativi, il bilancio di previsione corredato della specifica relazione, tenuto conto degli orientamenti generali espressi dal Senato Accademico, dell'andamento della gestione in corso e degli orientamenti ufficiali pervenuti dal Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e presentarlo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
c) presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto, con apposita relazione, predisposto dal Direttore Amministrativo e dai competenti uffici amministrativi;
d) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Universita', dettando in particolare criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle relative responsabilita';
e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca del personale nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme relative all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
f) esercitare l'autorita' disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
g) stipulare accordi di cooperazione scientifica e didattica;
h) stipulare contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del Direttore Amministrativo, dei Direttori dei Dipartimenti ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento dell'Universita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
i) presentare al Ministro dell'Istruzione, Universita' e Ricerca ed eventualmente ad altri Ministri, in applicazione di accordi interministeriali, le relazioni periodiche previste dalla legge;
l) emanare lo Statuto ed i Regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei Regolamenti;
m) promuovere e curare le attivita' previste agli att. 4 e 5 del presente Statuto nonche', i rapporti con gli Enti per il diritto allo studio universitario, anche per il tramite di propri delegati per le specifiche materie; per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente lettera il Rettore puo' avvalersi - in via diretta o mediante propri delegati - di apposite strutture amministrative istituibili e/o disattivabili con proprio decreto;
n) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3) In caso di necessita' ed urgenza il Rettore puo' assumere i necessari provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
Il Rettore puo' avocare a se' atti di competenza del Direttore Amministrativo in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, previa diffida, o nei casi di palese violazione di legge o nei casi di particolare gravita' in relazione agli interessi fondamentali dell'Universita', indicati nel provvedimento di avocazione.
4) Il Rettore nomina un Pro-Rettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il Pro-Rettore sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Rettore puo' delegare a professori di ruolo proprie funzioni. Il Rettore rende noto al Senato Accademico le deleghe conferite.
5) Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia e dura in carica quattro anni accademici; la compatibilita' con la carica di Rettore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
6) Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. Ciascuna votazione e' valida se vi partecipano la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione viene effettuato il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.
L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facolta' e nel Consiglio di Amministrazione;
c) ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico;
d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione.
7) Il Corpo elettorale e' convocato dal Decano dei professori ordinari. Decano dei professori ordinari e' il professore piu' anziano in ruolo. L'anzianita' e' determinata dalla data di assegnazione al ruolo dei professori ordinari; a parita' di anzianita' in ruolo, prevale l'eta'
8) In caso di cessazione anticipata dal mandato del Rettore, le relative funzioni sono esercitate dal decano del corpo accademico che provvede a convocare il corpo elettorale. Le elezioni devono essere indette entro trenta giorni dalla cessazione del precedente Rettore e le prime tre votazioni indette nei successivi trenta giorni, la quarta votazione entro i successivi quindici giorni.
9) Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del Rettore subentrante ha effetto immediato e in tal caso il quadriennio decorrera' dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale e' avvenuta la nomina.
10) Nel caso di raggiungimento del limite di eta' il Rettore rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
Art. 8
Senato Accademico

1) Il Senato Accademico indica le linee di sviluppo e di programmazione dell'Universita'. A tal fine esercita tutti i poteri di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio dell'autonomia dell'Universita', fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.
2) Spetta in particolare al Senato Accademico:
a) elaborare e approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Universita', tenendo conto delle indicazioni avanzate dai Consigli di Facolta' e dai Consigli di Dipartimento;
b) fornire orientamenti generali per la predisposizione del bilancio di previsione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie;
c) coordinare le iniziative delle strutture didattiche e scientifiche secondo le linee d'indirizzo e di programmazione generale e nel rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei singoli docenti e ricercatori;
d) definire i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti dei finanziamenti destinati alla ricerca;
e) deliberare, dopo aver acquisito il parere delle Facolta', le piante organiche del personale docente e ricercatore in conformita' agli ordinamenti didattici ed alle connesse esigenze didattiche, di ricerca e eventuali variazioni;
f) determinare i criteri per la distribuzione e attribuzione alle Facolta', coerentemente con le linee di sviluppo dell'Universita' e con le piante organiche, dei posti di personale docente e ricercatore, fermo restando le assegnazioni operate con i piani di sviluppo;
g) stabilire annualmente, con provvedimento motivato, nel rispetto delle Leggi vigenti, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studi dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti ed aver acquisito la relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate;
h) esprimere parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;
i) stabilire i criteri generali e le modalita' di verifica dell'attivita' del personale docente e ricercatore;
l) approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Regolamento dell'Universita' recante norme generali sul funzionamento e sull'organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca, di servizio;
m) approvare, su proposta delle strutture didattiche, il Regolamento didattico di Ateneo;
n) approvare il Regolamento degli studenti tenuto conto delle indicazioni avanzate dal Consiglio degli Studenti e deliberare, per la parte di sua competenza, sui Regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
o) esprimere parere sul Regolamento dell'Universita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
p) deliberare sulla costituzione, modifica o disattivazione di strutture didattiche e scientifiche, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sulla fattibilita' dell'iniziativa in ordine agli aspetti finanziari, organizzativi e di personale;
q) esprimere parere sulle relazioni relative all'attivita' didattica e scientifica dell'Universita';
r) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
s) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3) Il Senato Accademico e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da:
a) il Rettore;
b) il Pro-Rettore;
c) i Presidi delle Facolta';
d) una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento in numero non superiore a quello dei Presidi di Facolta';
e) una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% del numero complessivo delle componenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) arrotondato all'unita' superiore.
La rappresentanza dei Direttori di Dipartimento e' eletta dalla rispettiva categoria. Non si dara' luogo alle elezioni qualora il numero dei Direttori di Dipartimento sia pari o inferiore a quello dei Presidi di Facolta'.
I rappresentanti dei Direttori di Dipartimento durano in carica tre anni accademici; nell'ipotesi di decadenza dalla carica di Direttore subentra il primo dei non eletti.
Gli studenti partecipano alle adunanze del Senato Accademico con voto deliberativo sulle materie di competenza del Senato Accademico concernenti la didattica e con voto consultivo sulle altre materie di competenza del Senato stesso.
4) Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo o in caso di sua assenza e/o impedimento il funzionario piu' alto in grado, il quale esercita anche funzioni di Segretario.
Art. 9
Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita', nonche' a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni affidate espressamente ad altri Organi e strutture dalle Leggi e dal presente Statuto. Le deliberazioni di carattere amministrativo, patrimoniale, economico e finanziario in ordine ad iniziative didattiche e di ricerca potenzialmente incidenti sulle linee di sviluppo dell'Universita' non possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione senza la previa acquisizione del parere del Senato Accademico, nonche' del parere del Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza.
2) Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
a) approvare il bilancio di previsione;
b) approvare il rendiconto;
c) deliberare in ordine alle risorse destinate ai servizi generali e ai Dipartimenti;
d) deliberare la dotazione organica di personale tecnico ed amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Universita';
e) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 35 e 36;
f) deliberare in ordine alle opere ed alle forniture quando la relativa competenza non sia attribuita ad altri;
g) deliberare su convenzioni con soggetti pubblici o privati;
h) approvare, sentito il Senato Accademico, il Regolamento dell'Universita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' ed i Regolamenti per il personale tecnico-amministrativo;
i) approvare, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli Studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
l) approvare, sentito il Senato Accademico, il Regolamento sulle attivita' di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Universita' per conto terzi;
m) deliberare, in conformita' ai criteri previsti dall'art. 8, punto 2, lettera d), la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
n) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Universita' ed approvare i relativi interventi attuativi;
o) deliberare sui Regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
p) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3) Il Consiglio di Amministrazione e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da:
a) il Rettore;
b) il Pro-Rettore;
c) il Direttore Amministrativo o in caso di assenza e/o impedimento dal funzionario piu' alto in grado;
d) il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento
e) quattro professori di ruolo di prima fascia;
f) tre professori di ruolo di seconda fascia;
g) due ricercatori;
h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
i) quattro rappresentanti degli studenti;
l) il Presidente della Regione Campania;
m) il Presidente della Provincia di Napoli;
n) il Sindaco del Comune di Napoli;
o) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli;
p) un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
q) un numero massimo di tre rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscono al bilancio universitario con l'erogazione di fondi, non finalizzati, per un importo annuo non inferiore a € 50.000,00, per tutta la durata in carica del Consiglio.
4) I membri di cui alle lettere l), m), n) possono delegare a rappresentarli nelle sedute del Consiglio un assessore.
5) I membri di cui alle lettere l), m), n) o), p), non concorrono alla determinazione del quorum per la sussistenza del numero legale per la validita' delle adunanze e, pertanto, l'eventuale mancata designazione o partecipazione di uno o piu' di loro ai lavori dell'Organo non inficia la validita' della costituzione ne' dell'attivita' del medesimo.
6) Il Consiglio di Amministrazione e' rinnovato ogni tre anni accademici. I membri elettivi del Consiglio non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi.
7) La compatibilita' con la carica di Consigliere d'Amministrazione del regime prescelto dai candidati di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 3 e' stabilito con riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
8) Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Amministrativo.
9) Le modalita' di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 10
Il Consiglio degli Studenti

1) Il Consiglio degli Studenti e' l'Organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Universita'.
2) Spetta in particolare al Consiglio degli Studenti:
a) esprimere pareri sui programmi triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti;
b) esprimere pareri in merito al Regolamento didattico di Ateneo;
c) esprimere pareri sulle proposte degli Organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
d) esprimere pareri e formulare proposte al Senato Accademico relativamente all'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e all'organizzazione di attivita' integrative e tutorie;
e) esprimere pareri e formulare proposte su interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;
f) proporre regole ed approvare i programmi esecutivi per lo svolgimento di attivita' autogestite dagli studenti di cui all'art. 51 del presente Statuto;
g) esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;
h) avanzare proposte per la formulazione del Regolamento degli studenti;
i) designare il rappresentante degli studenti in seno alla commissione di disciplina di cui all'art. 48;
l) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3) I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma sono obbligatori e si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Consiglio degli Studenti del testo della proposta.
4) Il Consiglio degli Studenti e' nominato con Decreto Rettorale, dura in carica due anni ed e' composto da quindici membri.
I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico sono membri di diritto; il restante numero di componenti viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascuna Facolta'.
Le elezioni dei componenti elettivi si svolgono, sulla base del Regolamento Elettorale, separatamente per ciascuna Facolta'.
5) Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli Studenti, nelle forme stabilite da apposito Regolamento.
Art. 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra Magistrati Amministrativi o Contabili, Funzionari della Ragioneria Generale dello Stato e Funzionari del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nonche' tra esperti e liberi professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2) I membri effettivi e quelli supplenti sono nominati dal Rettore, che designa anche il Presidente del Collegio.
Essi restano in carica per un triennio.
In caso di rinunzia o di cessazione di un membro effettivo il Rettore provvede senza ritardo all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.
3) I membri supplenti partecipano alle riunioni del Collegio dei revisori dei Conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o temporaneamente impediti.
Art. 12
Regolamenti dell'Universita'

1) L'Universita' persegue le sue finalita', nell'esercizio della sua autonomia attraverso l'emanazione del presente Statuto e dei Regolamenti ad Esso strettamente connessi.
2) I Regolamenti dell'Universita' sono deliberati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente Statuto.
3) Il Regolamento Generale d'Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Universita' e le modalita' di elezione degli Organi, e' deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
4) Il Regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e' deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.
5) Il Regolamento dell'Universita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Universita', e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il Regolamento individua anche i centri autonomi di gestione e ne fissa le norme relative.
6) Il Regolamento degli studenti e' deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli Studenti.
7) Il Regolamento sulle attivita' di ricerca consulenza e didattica eseguite dall'Universita' per conto terzi e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
8) Sia il Senato Accademico, sia il Consiglio di Amministrazione, per gli argomenti di loro competenza, possono proporre ulteriori Regolamenti e richiedere parere all'altro Organo.
9) I Regolamenti d'Ateneo sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Universita', salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 13
Regolamenti delle strutture

1) I Regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, individuate nel titolo successivo, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.
2) I Regolamenti sono emanati dal Rettore, previo esame da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Universita', salvo che non sia diversamente disposto.
3) Entro trenta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, puo' chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.
4) Il Regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di Legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della relativa copertura finanziaria.
TITOLO III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
Art. 14
Strutture didattiche e di ricerca

1) L'Universita' si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio.
2) Le strutture didattiche sono:
a) le Facolta',
b) le Scuole di specializzazione,
c) i Corsi di master universitario di I e II livello,
d) i corsi di dottorato di ricerca.
L'elenco delle Facolta', dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica o magistrale, dei corsi di master universitario di I e II livello, dei corsi delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca, e' riportato nella tabella A) allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.
3) Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti. L'elenco dei Dipartimenti e' riportato nella tabella B) allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo.
4) L'istituzione di nuovi Dipartimenti e la disattivazione di Dipartimenti avviene con Decreto Rettorale, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le parti di rispettiva competenza.
5) Il numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione ed il mantenimento dei Dipartimenti e' di ventuno unita' di cui almeno un terzo professori di ruolo.
6) La tabella di cui alla lettera A) viene aggiornata in relazione ai corsi di studi attivati.
Art. 15.
Facolta'

1) Le Facolta' sono istituite secondo le disposizioni vigenti; il Regolamento didattico di Ateneo ne riporta l'elenco con i rispettivi Regolamenti.
2) Le Facolta' si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Il medesimo Regolamento, oltre a prevedere la possibilita' di delega ai Consigli dei Corsi di Studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai Consigli di Facolta'.
3) Spetta in particolare alle Facolta':
a) organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio e le attivita' culturali che ad esse afferiscono;
b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche sentiti i Consigli dei corsi di studio e, per la parte di loro competenza, dei Dipartimenti interessati;
c) formulare i piani pluriennali di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti;
d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti i Consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati;
e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovraintendere al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i Consigli dei corsi di studio allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
f) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica presentata dal Preside di Facolta', ai sensi del comma 2), lettera b), del successivo art. 16;
g) verificare il buon andamento delle attivita' didattiche;
h) coordinare le attivita' di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal Regolamento didattico di Ateneo. Le attivita' di cui al presente punto dovranno essere svolte in armonia con quelle poste in essere dal Rettore o suo delegato in materia di orientamento e tutorato;
i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento di Facolta' secondo le procedure del presente Statuto;
l) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente Statuto ad esse relative;
m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui Regolamenti previsti dal presente Statuto ad esse relative;
n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere a), e), m), ed n) dell'art.8, comma 2), e alla lettera i) dell'art. 22, comma 2);
o) approvare la relazione tecnica predisposta dal Consiglio di coordinamento didattico in merito alla ipotesi di determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di laurea e di laurea specialistica o magistrale;
p) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
4) Le Facolta' potranno adottare, su deliberazione approvata dal Senato Accademico, propria denominazione.
Art. 16
Preside di Facolta'

1) Il Preside rappresenta la Facolta', convoca e presiede il Consiglio di Facolta', ove costituito, e ne attua le deliberazioni.
2) Spetta in particolare al Preside:
a) sovraintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla Facolta', esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
b) presentare al Consiglio di Facolta' la relazione annuale di cui all'art. 15, comma 3), sull'andamento delle attivita' didattiche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei corsi di studio;
c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dello Statuto e dai Regolamenti.
3) Il Preside viene eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i professori di prima fascia, dal Consiglio di Facolta' ed e' nominato con Decreto Rettorale; la compatibilita' con la carica di Preside del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
4) Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. La carica di Preside e' incompatibile con quella di Rettore.
5) Il Preside puo' nominare tra i professori di ruolo di prima fascia un Vice-Preside, che, in caso di assenza e/o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Il Preside nomina le Commissioni di esami di profitto e di laurea.
Art. 17
Consiglio di Facolta'

1) Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta', da una rappresentanza dei ricercatori universitari e assistenti di ruolo della Facolta' in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non inferiore a due e non superiore a cinque.
2) Il numero dei rappresentanti di cui sopra e le modalita' di elezione e di partecipazione sono definiti dai Regolamenti di Facolta', sulla base dei principi indicati dallo Statuto.
3) I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alle riunioni.
4) Le chiamate, le destinazioni e le modalita' di copertura dei posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
Art. 18
Consigli di coordinamento didattico

1) I Regolamenti delle singole Facolta' (nel caso di corsi interfacolta' i Regolamenti di ciascuna delle Facolta' interessate) stabiliscono le modalita' di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale da esse attivati da esercitarsi da parte di un organo collegiale, denominato Consiglio di coordinamento didattico, composto dai docenti che prestano la loro attivita' didattica per insegnamenti dei corsi secondo quanto specificato al successivo comma 3.
2) I consigli di coordinamento didattico possono assumere una diversa configurazione a seconda che assumano la diretta responsabilita':
a) di un singolo corso di laurea e/o di laurea specialistica o magistrale;
b) di piu' corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a piu' classi affini;
c) di piu' corsi di laurea specialistica o magistrale riferiti alla medesima classe o a piu' classi affini;
d) di piu' corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale riferiti a classi affini
3) I Consigli di coordinamento didattico sono costituiti dai professori di ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti il corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unita' superiore, del totale dei membri di diritto; e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in numero di uno ogni 20 componenti il Consiglio.
4) Il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il Presidente del Consiglio e' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici.
5) I Consigli di Coordinamento didattico hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei piani di studio.
6) I Consigli di Coordinamento didattico formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Essi svolgono, altresi', tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento di Facolta'.
7) I Consigli di Coordinamento didattico possono formulare al Consiglio di Facolta' proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Universita', anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.
I Consigli di Coordinamento didattico possono assumere funzioni deliberative su delega della Facolta' secondo quanto stabilito in ciascun Regolamento di Facolta'.
I professori di ruolo ed i ricercatori, nel caso che i loro insegnamenti afferiscano a piu' corsi di Laurea e/o di Laurea specialistica o magistrale, devono optare per il Consiglio al quale desiderano partecipare quale membro effettivo. Possono, in ogni caso intervenire ad altro Consiglio con voto consultivo.
Art. 19
Scuole di Specializzazione

1) Le Scuole di Specializzazione sono istituite, in conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facolta' o dei Dipartimenti interessati con Decreto del Rettore, in conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'Universita', su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.
2) Organi della Scuola di specializzazione sono:
• l Direttore
• l Consiglio della Scuola
3) Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola, ne promuove e coordina le attivita', presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni. Il Direttore e' eletto fra i professori di ruolo che fanno parte della Scuola, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola.
Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti.
Fanno parte del Consiglio:
a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella Scuola;
b) tre rappresentanti degli specializzandi eletti secondo le modalita' indicate nel regolamento generale di ateneo.
Art. 20
Dottorati di ricerca

L'Universita' istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento, nel rispetto della normativa vigente, con il Regolamento didattico di Ateneo.
Art. 21
Dipartimenti

1) I Dipartimenti sono strutture organizzate di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi, ad essi afferiscono, a domanda, i professori di ruolo e i ricercatori dei settori interessati. Fanno parte del Dipartimento le unita' di personale tecnico ed amministrativo ad esso assegnate dal Consiglio di Amministrazione.
2) Spetta in particolare al Dipartimento:
a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;
b) collaborare con le Facolta' e i corsi di studio all'attivita' didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;
c) promuovere e coordinare direttamente le attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca;
d) formulare le richieste dei posti di ruolo docente e ricercatore sulla base di circostanziato piano di sviluppo della ricerca affinche' le Facolta' le coordinino con le esigenze didattiche;
e) proporre alle Facolta' la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e redigere un parere articolato su candidati alla copertura di posti di ruolo presso le Facolta';
f) esprimere, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione dei compiti didattici da parte delle Facolta';
g) esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alla lettera l) dell'art. 9, comma 2;
h) svolgere attivita' di ricerca e di consulenza in base a contratti o convenzioni;
i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento di Dipartimento secondo le procedure del presente Statuto;
l) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione che le valutera' tenendo conto dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi di supporto alla didattica, nonche' delle risorse disponibili coerentemente con le linee di sviluppo approvate;
m) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla Legge.
Art. 22
Organi del Dipartimento

1) Sono Organi del Dipartimento:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta.
2) Il Consiglio e' composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, da almeno due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al Dipartimento nonche', limitatamente all'organizzazione dell'attivita' didattica, all'impiego dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione appositamente per la didattica, da una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale individuata dal Regolamento di Dipartimento. Il Segretario Amministrativo ne fa parte di diritto, con voto consultivo e con le funzioni di Segretario.
3) Le modalita' di funzionamento del Consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel Regolamento di Dipartimento.
4) Il Direttore e' eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia ed e' nominato con Decreto Rettorale; la compatibilita' con la carica di Direttore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, cosi' come la compatibilita' con altre cariche e la rieleggibilita'. Il Direttore dura in carica tre anni accademici.
Le modalita' di elezione sono stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo.
5) Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della Giunta promuove le attivita' del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli Organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
6) Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vice-Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento e/o assenza. Il Vice-Direttore e' nominato con Decreto Rettorale.
7) La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore, puo' esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal Consiglio di Dipartimento in conformita' alle norme del proprio Regolamento.
8) La Giunta e' composta di norma da due professori ordinari, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti come stabilito dal Regolamento. Ne fanno parte il Direttore, che la presiede, il vice-direttore ed il Segretario Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di Segretario.
9) La composizione della Giunta, la durata del suo mandato, le modalita' di elezione e di funzionamento sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
Art. 23
Organizzazione Dipartimentale dell'Universita'

1) Per garantire le possibilita' di sviluppo culturale di specifici settori disciplinari presenti nell'Universita' e non riconducibili ad altri per affinita' di metodi e fini di ricerca, potra' esserne prevista l'aggregazione, come specifica sezione, ad un Dipartimento gia' esistente che ne curera' l'amministrazione. In altri casi, ove il numero dei docenti coinvolti sia pari o superiore a quello previsto all'art. 14, comma 5, potranno essere istituiti Dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee ed articolate in piu' sezioni.
Art. 24
Collegio dei Direttori di Dipartimento

1) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' organo centrale ed e' composto dai Direttori di tutti i Dipartimenti costituiti ed attivati nell'ambito dell'Universita' degli Studi di Napoli "Parthenope".
2) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento:
a) svolge funzioni consultive su argomenti per i quali il Rettore o altri Organi dell'Universita' intendano acquisire il suo parere;
b) avanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti i Dipartimenti;
c) favorisce la collaborazione fra i Dipartimenti per tutti i temi di competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti il coordinamento delle attivita' di ricerca;
d) esercita le altre attribuzioni che sono demandate dallo Statuto e dai Regolamenti.
3) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento elegge i propri rappresentanti nel Senato Accademico.
4) Il Collegio opera secondo un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
5) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' presieduto da un Direttore di Dipartimento con funzioni di Coordinatore, eletto nel suo seno, a scrutinio segreto. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
6) Il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento e' membro di diritto nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Art. 25
Centri Interdipartimentali di Ricerca

1) Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Consiglio di Amministrazione, puo' deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca.
2) I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro Interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attivita'.
3) Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri Interdipartimentali di ricerca sono definite nel Regolamento Generale d'Ateneo.
4) Le norme del presente Statuto relative ai Dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai Centri Interdipartimentali di ricerca.
Art. 26
Centri di Servizio

1) Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale e per razionalizzare l'organizzazione del sistema bibliotecario, ovvero per l'attuazione delle competenze del Rettore di cui all'art. 7 lettera m) del presente Statuto, anche se svolti per il tramite di delegati rettorali, il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico, puo' istituire Centri di Servizio d'Ateneo e/o Interdipartimentali.
2) Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento Generale d'Ateneo.
3) L'elenco dei centri di Servizio e' riportato nella tabella C) allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo.
TITOLO IV
RAPPORTI CON L'ESTERNO
Art. 27
Criteri Generali

1) L'Universita', in conformita' ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Universita' ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.
2) L'Universita' partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali; a tal fine puo' stipulare convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio. Le modalita' di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito Regolamento.
3) L'Universita' puo' utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai quali affidare per contratto annuale attivita' didattiche integrative per gli insegnamenti nei corsi di studi a contenuto prevalentemente applicativo tecnologico previsti negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione. Le modalita' di utilizzo ed i criteri di selezione dei docenti esterni sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.
4) I rapporti esterni dell'Universita' sono disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo il quale, tenendo conto della necessita' che ogni iniziativa sia compatibile con le attivita' delle strutture coinvolte e con la peculiarita' della prestazione universitaria, fissa anche i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilita'.
5) L'Universita' puo' svolgere, con il proprio personale e le proprie attrezzature e strutture, all'interno ed all'esterno di queste ultime, direttamente o in compartecipazione con soggetti pubblici e privati attivita' a favore di terzi; in particolare l'Universita', compatibilmente con la propria funzione scientifico-didattica, puo' eseguire analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, rendere attivita' di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, nonche' svolgere, da sola o in compartecipazione,
incarichi professionali ad Essa affidati anche a seguito di partecipazione a procedure concorsuali.
6) L'Universita' puo' concedere l'utilizzazione di propri locali, attrezzature, strumentazioni, laboratori, a titolo oneroso, sulla base di tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione.
L'Universita' puo', altresi', concedere l'utilizzazione a titolo oneroso di strutture congressuali e seminariali da Essa allestita.
Art. 28
Collaborazioni Internazionali

L'Universita' favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con Organismi internazionali, in particolare con l'Unione Europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri.
Art. 29
Collaborazioni con Amministrazioni Pubbliche

1) L'Universita' puo' concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attivita' di ricerca.
2) L'Universita' si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle Leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.
3) Gli accordi amministrativi, conclusi in conformita' ai criteri generali precedentemente enunciati e disciplinati dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 30
Partecipazione ad Organismi privati

1) L'Universita', a mezzo dei centri di cui al successivo articolo 31, puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2) La partecipazione di cui al comma precedente, in conformita' ai criteri generali di cui all'art. 31, e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
3) La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) livello universitario dell'attivita' svolta attestato da un comitato scientifico;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;
c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Universita' per finalita' istituzionali didattiche e scientifiche, riservandone non meno del 10% al finanziamento della ricerca di base;
d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
e) limitazione del concorso dell'Universita', nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione;
g) la quota di partecipazione nelle singole societa' non puo' superare il 50% del capitale.
4) La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolato e con oneri a carico del comodatario.
5) La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Universita', deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale dell'Universita'. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio, che puo' essere senz'altro consentita in occasioni di manifestazioni celebrative, costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1), lettera c), della Legge 9 maggio 1989, n. 168.
6) Degli Organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Amministrativo che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.
Art. 31
Altri centri per le collaborazioni con enti pubblici e privati

1) Su proposta di una o piu' strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari possono essere costituiti, anche nelle forme associative di diritto privato e con le modalita' di cui al precedente articolo, centri per la collaborazione con enti pubblici e privati - che potranno anche entrare a far parte di un parco scientifico e tecnologico - con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attivita' scientifica, al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati e di utilizzare attrezzature in dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.
2) I centri di cui al precedente comma assicurano la collaborazione con l'esterno nelle seguenti forme:
a) progettazione e coordinamento di programmi di formazione e di aggiornamento;
b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;
c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali, della Legge e del presente Statuto.
3) Il bilancio dei centri deve documentare l'equilibrio tra costi e ricavi.
Art. 32
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'

1) L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Universita', e' regolata in via generale dalle norme di Legge vigenti.
2) In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Universita' salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore spetta, tuttavia, se richiesto, un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.
3) I contratti e le convenzioni per attivita' di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di cotitolarita' o di titolarita' degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi che ne scaturissero (licenze di brevetto).
TITOLO V
UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 33
Formazione e professionalita'

L'Universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione, perfezionamento, conferenze e seminari.
Art. 34
Direttore Amministrativo

1) L'incarico di Direttore Amministrativo e' attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, ad un dirigente della stessa Universita' o di altra sede Universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza; l'incarico puo' essere, altresi', conferito a docenti universitari ed a dirigenti di Enti Pubblici o privati nel rispetto delle norme generali in materia e degli specifici regimi autorizzativi e di compatibilita'.
2) La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo e' disposta, per gravi irregolarita' nell'azione amministrativa, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato.
3) Il Direttore Amministrativo e' capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Universita' ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionali per le strutture operanti su ambiti connessi.
4) Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attivita' prevista.
5) Il Direttore Amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in particolare:
a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli Organi di Governo dell'Universita', secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attivita' ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;
b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli Organi di Governo dell'Universita', i poteri di spesa, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fase di spesa, nel rispetto delle norme amministative-contabili previste dal Regolamento dell'Universita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure e sui procedimenti;
e) provvede, secondo le indicazioni di massima degli Organi di Governo dell'Universita', all'istituzione e all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
f) procede, in base ai contingenti definiti dagli Organi di Governo dell'Universita', all'assegnazione, anche mediante mobilita', del personale agli uffici e alle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio; in particolare, con riferimento alle assegnazioni mediante mobilita' di personale tecnico alle strutture per la ricerca,