Gazzetta n. 217 del 2005-09-17
UNIVERSITA' DI PAVIA
DECRETO RETTORALE 2 settembre 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del senato accademico del 14 giugno 2004, con la quale era stata rappresentata la necessita' di procedere ad una modificazione dello statuto di autonomia con specifico riferimento al:
a) riconoscimento del personale tecnico-amministrativo quale componente della comunita' accademica;
b) riconoscimento del collegio dei direttori di dipartimento quale organo propositivo e consultivo sulle problematiche di interesse dei dipartimenti;
c) riconoscimento di una rappresentanza degli specializzandi nel consiglio di facolta' di medicina e chirurgia;
Vista la proposta di modificazione agli articoli 2 (principi ispiratori), 6 (organi centrali), 11 (composizione del senato accademico), 21-bis (collegio dei direttori di dipartimento), 37 (consiglio di facolta'. Composizione) elaborata dal gruppo di lavoro allo scopo costituito dal senato accademico;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 2 e 24 maggio 2005, relative all'approvazione delle proposte di modifica di cui sopra;
Esperito il controllo di legittimita' e di merito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la ministeriale protocollo n. 2721 del 13 luglio 2005, con la quale il MIUR ha comunicato di non avere osservazioni in ordine alle modificazioni di cui sopra;
Visto l'art. 82 dello statuto di autonomia;
Decreta:
Art. 1.
Gli articoli 2 (principi ispiratori), 6 (organi centrali), 11 (composizione del senato accademico), 21-bis (collegio dei direttori di dipartimento), 37 (consiglio di facolta'. Composizione) dello statuto dell'Universita' degli studi di Pavia sono modificati come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2005/2006.
Pavia, 2 settembre 2005
Il rettore: Schmid
Allegato
Art. 2.
Principi ispiratori
L'Universita' riconosce e garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento come espressione fondamentale della liberta' di manifestazione del pensiero, come strumento essenziale per il progresso e la diffusione della cultura e come mezzo necessario per il raggiungimento delle sue finalita' istituzionali, nel rispetto dei principi di autonomia.
L'Universita' garantisce l'accesso ai servizi scientifici, didattici e amministrativi secondo le modalita' previste dal presente statuto e senza alcuna discriminazione.
L'Universita' favorisce l'affermazione di una propria identita' come comunita' di docenti, personale tecnico e amministrativo, studenti, impegnata a creare un ambiente di studio, di ricerca e di servizi funzionale alla formazione dei giovani, come persone e futuri professionisti, e al progresso della scienza e del sapere.
La partecipazione al governo dell'Universita' e' regolamentata sulla base dei principi del vigente ordinamento universitario e del presente statuto.
In accordo con la sua storia, l'Universita' afferma la residenzialita' degli studenti e del personale universitario come valore essenziale nel processo educativo e formativo; riconosce nei collegi universitari, pubblici e privati, uno strumento fondamentale di partecipazione a tale processo.
Art. 6.
Organi centrali
Sono organi centrali dell'Universita' il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la giunta di Ateneo, il collegio dei direttori di dipartimento ed il nucleo di valutazione. Di questi, i primi tre sono organi centrali di governo dell'Universita'.
La revisione amministrativa e contabile della gestione dell'Universita' e delle sue strutture e' affidata ad un collegio di revisori.
Art. 11.
Composizione del senato accademico
Il senato accademico e' presieduto dal rettore ed e' composto da:
a) i presidi di facolta';
b) il coordinatore del collegio dei direttori di dipartimento;
c) un professore di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle aree scientifico-disciplinari, precisate nel regolamento generale di Ateneo in numero pari ad otto, con pari numero di professori di prima e seconda fascia;
d) quattro ricercatori, scelti fra aree scientifico-disciplinari diverse;
e) quattro rappresentanti degli studenti, due dell'area umanistica e due dell'area scientifica;
f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
Art. 21-bis
Collegio dei direttori di dipartimento
Il collegio dei direttori di dipartimento e' organo di coordinamento tra i dipartimenti e svolge un ruolo di collegamento tra gli organi centrali dell'Ateneo e le strutture dipartimentali per le materia di interesse generale.
Il collegio svolge funzioni di consulenza e di istruttoria nei confronti del senato accademico, del consiglio di amministrazione e della giunta di Ateneo, in ordine alle problematiche di pertinenza dei dipartimenti, con specifico riferimento a:
programmazione dell'attivita' di ricerca scientifica;
destinazione delle risorse finanziarie per la ricerca scientifica;
organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo;
formulazione del bilancio preventivo di Ateneo per quanto attiene alle spese di ricerca;
istituzione, attivazione, disattivazione e modifiche delle strutture dipartimentali;
costituzione e/o riordino dei centri interdipartimentali;
attivazione e disattivazione di consorzi o di altre iniziative attinenti la ricerca cui l'Ateneo partecipi;
valutazione delle credenziali scientifiche dei dipartimenti;
rapporti tra le strutture dipartimentali;
rapporti delle strutture dipartimentali con strutture interne ed esterne all'Ateneo in un'ottica finalizzata alla tutela del ruolo istituzionale dei dipartimenti;
cambiamento di afferenza ai settori scientifico disciplinari da parte dei docenti.
Il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la giunta di Ateneo ed il nucleo di valutazione, possono altresi' richiedere al collegio dei direttori di dipartimento specifici pareri su ulteriori problematiche di potenziale interesse per i dipartimenti. In ogni caso, i pareri richiesti al collegio dei direttori di dipartimento si intendono acquisiti se non adottati entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta da parte degli organi di Governo.
Il collegio puo' altresi' formulare agli organi di Governo proposte in ordine alle problematiche di cui al comma 2.
Il collegio e' composto dai direttori dei dipartimenti ed e' presieduto da un coordinatore eletto tra i direttori stessi e nominato con decreto del rettore. Il coordinatore resta in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta; in ogni caso decade alla scadenza del proprio mandato di direttore di dipartimento.
Il coordinatore designa all'interno del collegio un vice coordinatore che lo sostituisca nel caso di assenza o di impedimento. Il vice coordinatore viene nominato con decreto del rettore e decade con il coordinatore.
Il coordinatore del collegio e' componente di diritto del senato accademico.
Il collegio adotta un regolamento interno relativo alla definizione dell'organizzazione interna e del proprio funzionamento. Il regolamento e' approvato dal senato accademico ed emanato con decreto del rettore.
Art. 37.
Consiglio di facolta'. Composizione
Fanno parte del consiglio di facolta' i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', i ricercatori confermati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Qualora i ricercatori confermati e gli assistenti siano in numero superiore al 50% dei professori di ruolo, la loro appartenenza al consiglio di facolta' e' limitata a detta percentuale sulla base di elezioni le cui modalita' saranno definite nel regolamento generale di Ateneo.
Fanno altresi' parte del consiglio di facolta' un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo ed i rappresentanti degli studenti il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, e' fissato nella misura del 15% degli altri componenti il consiglio.
La partecipazione delle diverse componenti a deliberazioni su determinate materie avviene con le esclusioni e le limitazioni previste dalla legge.
Il preside puo' invitare alle sedute persone estranee al consiglio, per argomenti specifici e senza diritto di voto.
Con riferimento alla facolta' di medicina e chirurgia, alle sedute del relativo consiglio di facolta', partecipa altresi' una rappresentanza dei medici specialisti in formazione iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medico-sanitaria attivate presso l'Ateneo cosi' articolata:
due medici specialisti in formazione in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica;
due medici specialisti in formazione in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area chirurgica;
uno medico specialista in formazione in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area dei servizi;
L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione attivate, quello passivo soltanto agli studenti in corso. Per le ulteriori specifiche modalita' di elezione, si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili, le disposizione di cui al capo II, lettera a), del vigente regolamento generale di Ateneo, con particolare riguardo alle norme relativa alle elezioni dei rappresentanti dei medici specialistici in formazione nell'ambito dei consigli delle scuole di specializzazione.