Gazzetta n. 217 del 2005-09-17
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2005, n. 183
Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto in particolare, l'articolo 162 del richiamato decreto legislativo n. 230 del 1995, il quale prevede l'emanazione del regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per il Ministero della difesa in tempo di pace, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, che tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, si uniformi ai principi di radioprotezione fissati nello stesso decreto legislativo n. 230 del 1995 e nella normativa comunitaria, in modo da assicurare la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, concernente l'attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e
dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 20, il quale definisce le attribuzioni del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa:
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1994 concernente l'istituzione del Centro interforze studi per le applicazioni militari di San Pietro a Grado (Pisa);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare ed ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, concernente l'attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, l'articolo 23 sostituito dall'articolo 10, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, che ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, nella riunione del 28 ottobre 2004;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005;
Su proposta del Ministro della difesa;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione e deroghe
1. Le attivita' che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, di seguito definito decreto legislativo, svolte nell'ambito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attivita' formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti ed alle norme del presente regolamento. Il regolamento si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa.
2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, in relazione alla peculiarita' delle attivita', alle disposizioni del decreto legislativo, le attivita' e i luoghi di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di Polizia militare, di protezione civile ed addestrative, nonche' le attivita' effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera d),
della Costituzione e' il seguente:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a)-c) (omissis);
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;».
- Il testo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, concernente l'attuazione delle direttive EURATOM
89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni
ionizzanti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 13 giugno 1995.
- Il testo dell'art. 162 del richiamato decreto
legislativo n. 230 del 1995, e' il seguente:
«Art. 162 (Disposizioni particolari per il Ministero
della difesa). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
difesa, sentito il Consiglio interministeriale di
coordinamento e consultazione, e' emanato il regolamento di
sicurezza nucleare e protezione sanitaria per
l'Amministrazione della difesa.
2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari
esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze
armate in tempo di pace, si uniformera' ai principi di
radioprotezione fissati nel presente decreto e nella
normativa comunitaria cosicche' sia garantita la protezione
della popolazione e dei lavoratori contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.».
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
187, concernente l'attuazione della direttiva
97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle
persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000.
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
241, concernente l'attuazione della direttiva
96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000.
- Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, recante testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2001.
- Il testo del decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
257, recante disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante
attuazione della direttiva 96/29/EURATOM, in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2001.
- Il testo della legge 1° marzo 2002, n. 39,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2001, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002.
- Il testo della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
recante impiego pacifico dell'energia nucleare, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio
1963.
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999.
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999 e' il seguente:
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a
supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e
operativa delle Forze armate e Interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello
Stato, del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale
operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei
competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le
cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione
civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
politica degli armamenti e relativi programmi di
cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi
di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio
ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari
giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali
del personale militare e civile; armamenti terrestri,
navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e
tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e
servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare;
attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205
del 1° settembre 1999.
- Il testo del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del
10 settembre 2001.
- Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante
attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
difesa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
24 febbraio 1997.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
25 ottobre 1999, n. 556, concernente regolamento di
attuazione della citata legge n. 25 del 1997, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
- Il testo del decreto legislativo 16 luglio 1997, n.
264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del
Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto
1997.
- Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
459, concernente la riorganizzazione dell'area
tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1
del 2 gennaio 1998.
- Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.
- Il testo della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del
28 dicembre 1978.
- Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere v) e z) della
richiamata legge n. 833 del 1978 e' il seguente:
«Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)-u) (omissis);
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate
ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di
custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario
delle condizioni del personale dipendente.».
- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri
89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394,
90/679, 93/88, 95/63, 97/42, 98/24, 99/38, 2001/45, 99/92,
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994.
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994 e successive modificazioni e' il seguente:
«Art. 23 (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta
dall'unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche', per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le
industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali delle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del
lavoro, per attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita', sentita la Commissione consultiva permanente,
l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata
anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle
autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei
servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche'
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.».
- Il testo del decreto interministeriale 14 giugno
2000, n. 284, recante il regolamento di attuazione dei
decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del 1994 e n.
242 del 1996, in materia di sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
2000.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 230
del 1995 e' il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano:
a) alla costruzione, all'esercizio ed alla
disattivazione degli impianti nucleari;
b) a tutte le pratiche che implicano un rischio
dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente
artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i
radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le
loro proprieta' radioattive fissili o fertili e cioe':
1) alla produzione, trattamento, manipolazione,
detenzione, deposito, trasporto, importazione,
esportazione, impiego, commercio, cessazione della
detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;
2) al funzionamento di macchine radiogene;
3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica
disciplina di cui al capo IV;
b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle
pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza
di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica
disciplina di cui al capo III-bis;
b-ter) agli interventi in caso di emergenza
radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata
dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o
di un'attivita' lavorativa non piu' in atto, secondo la
specifica disciplina di cui al capo X.
1-bis. Il presente decreto non si applica
all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo
naturale di radiazioni, ossia non si applica ne' ai
radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla
radiazione cosmica presente al livello del suolo, ne'
all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti
nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di
applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di
scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita'
agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette
operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il
recupero di suoli contaminati con materie radioattive.
2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni
del presente decreto definite nell'allegato I sono
aggiornate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed
alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e
per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL),
l'Istituto superiore di sanita' (ISS) e la Conferenza Stato
regioni. Con gli stessi decreti sono altresi' individuate,
in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive
e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalita'
di applicazione per attivita' e situazioni particolari, tra
le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti
naturali di radiazioni.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate
negli allegati I e I-bis.
2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro i termini di applicazione
dell'art. 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui
al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui
all'allegato I-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base
alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della
tecnica.».



Art. 2.
Organizzazione operativa
1. Con decreto del Ministro della difesa, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attivita' e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti, di cui al precedente articolo 1 ed alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo e dal presente regolamento.
3. Le norme delle istruzioni di cui al comma 1, disciplinano anche la predisposizione ed attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile.
4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.
5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autorita' competenti nazionali ed estere le cui modalita' e norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.
Art. 3.
Autorizzazioni
1. Per le attivita' di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa e' competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:
a) 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive;
b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.



Note all'art. 3:
- I riferimenti normativi relativi al testo della legge
n. 31 dicembre 1962, n. 1860, sono riportati nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 1860 del 1962,
concernente il trasporto di materie radioattive e' il
seguente:
«Art. 5. - Il trasporto delle materie fissili speciali
in qualsiasi quantita' e delle materie radioattive in
quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda i
valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve
essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi,
autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il
commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per
i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la
marina mercantile.
Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli
trasporti occasionali di materie radioattive in quantita'
totale di radioattivita' o di peso che non ecceda i valori
che saranno determinati con decreto del Ministro per
l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art.
30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del
trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al
medico provinciale delle province nelle quali ha inizio e
termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che
preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.
Singoli trasporti di materie fissili speciali, in
qualsiasi quantita', e di materie radioattive in quantita'
totale di radioattivita' o di peso che ecceda il limite
fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da
vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati
con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di
concerto con il Ministro interessato.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti non
esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme
sulla disciplina dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e
il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per
l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari
relative al trasporto delle materie fissili speciali e
delle materie radioattive, in accordo con le norme di base
fissate dalla Comunita' europea dell'energia atomica.
Fino a quando non saranno emanate le norme
regolamentari relative al trasporto delle materie fissili
speciali e delle materie radioattive di cui al comma
precedente, il trasporto delle dette materie deve essere
effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i
trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina
mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche
delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
che risultino applicabili.».
- I testi degli articoli 28, 33 e 55 del decreto
legislativo n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente,
l'impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di
deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la
disattivazione degli impianti nucleari sono i seguenti:
«Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di
categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da parte
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita', sentite l'ANPA e le regioni territorialmente
competenti, in relazione all'ubicazione delle
installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di
radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle
attrezzature e della qualificazione del personale addetto,
alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle
modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente
della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco,
al prefetto, al comando provinciale dei Vigili del fuoco
competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale
disattivazione degli impianti.».
«Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di
smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di
compatibilita' ambientale, la costruzione, o comunque la
costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il
deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle
per il trattamento e successivo deposito o smaltimento
nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre
installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta
preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministeri
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanita', sentite la regione o la provincia
autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente e della sanita' e di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattivita'
o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si
applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le
disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in
relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel
decreto puo' essere prevista, in relazione a tali
tipologie, la possibilita' di articolare in fasi distinte,
compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta
nonche' di stabilire particolari prescrizioni per ogni
fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
«Art. 55 (Autorizzazione per la disattivazione degli
impianti nucleari). - 1. L'esecuzione delle operazioni
connesse alla disattivazione di un impianto nucleare e'
soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale e della sanita', la regione o
provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza del
titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata,
ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo
stato ultimo previsto.
2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere
giustificata nell'ambito di un piano globale di
disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione
relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di
autorizzazione deve essere inviata alle Amministrazioni di
cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle
operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato
dell'impianto, comprendente anche l'inventario delle
materie radioattive presenti, all'indicazione dello stato
dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di
sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo stato
dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione della
destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una
stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma
di radioprotezione anche per l'eventualita' di un
emergenza. Nel piano il titolare della licenza di esercizio
propone altresi' i momenti a partire dai quali vengono meno
i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole
disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni
attinenti all'esercizio dell'impianto.».



Art. 4.
Competenze
1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attivita' indicate nel decreto legislativo, sono espletate nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.
2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, sono definite come segue:
a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli ispettorati ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla detenzione ed all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;
b) le direzioni generali, nell'ambito delle aree di rispettiva competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica ed al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, provvedono alla tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti del personale di cui all'articolo 1;
d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa, definiti con il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, provvedono alla vigilanza per le attivita' di cui all'articolo 1, in particolare nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro della difesa.
3. Le funzioni connesse alle attivita' di informazione, di sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale, previste dal decreto legislativo, sono espletate nell'ambito del Ministero della difesa come segue:
a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica;
b) al CISAM, sono affidate le competenze in materia di radioattivita' ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;
c) al CISAM e all'organizzazione della sanita' militare, sono attribuite le competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le attivita' di sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della documentazione.



Note all'art. 4:
- I riferimenti normativi concernenti il testo del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono citati
nelle note alle premesse.
- I riferimenti normativi relativi al testo del decreto
interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, sono citati nelle
note alle premesse.



Art. 5.
Qualificazione del personale
1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell'ambito dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 2 del regolamento.
2. Le attivita' professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal regolamento, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto legislativo. L'abilitazione e' rilasciata previo esame di apposite Commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.
Art. 6.
Funzioni ispettive
1. Le funzioni ispettive e le relative modalita' di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento.
Art. 7.
Relazione annuale
1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalita' fissate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti ed all'avvio di attivita' concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attivita' in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 24 giugno 2005
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della difesa
Martino

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 14