Gazzetta n. 212 del 2005-09-12
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2005
Disposizioni urgenti di protezione civile per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3462).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali «Torino 2006»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3439, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di grande evento nel territorio della provincia di Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali Torino 2006»;
Considerato che la citta' di Torino ha rappresentato la possibilita' di avvalersi della clausola risolutiva espressa convenzionalmente prevista a fronte dell'accertamento di una situazione di impossibilita' oggettiva ad ultimare tempestivamente le opere;
Ritenuta l'esigenza indifferibile di completare i lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dello stadio comunale, al fine di garantire il regolare svolgimento dei XX giochi olimpici invernali «Torino 2006»;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
Dispone:

Art. 1.
1. Allo scopo di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006» il sindaco di Torino e' autorizzato a porre in essere ogni iniziativa utile per il completamento e l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dello stadio comunale, con oneri a carico delle risorse comunali, sempreche' sia intervenuta previamente, sulla base di esclusive valutazioni di competenza del comune di Torino, la risoluzione degli atti di cessione del diritto di superficie del predetto stadio, nonche' subentrando nei rapporti convenzionali in essere alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, derogando, ove necessario, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, agli articoli 42 e 48, del decreto legislativo n. 267/2000.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2005
Il Presidente: Berlusconi