Gazzetta n. 209 del 2005-09-08
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 luglio 2005, n. 179
Regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della direttiva 2002/94/CE della Commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dai prelievi agricoli, dai dazi doganali, dall'imposta sul valore aggiunto e da talune accise;
Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 69 del 2003, il quale prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del medesimo decreto legislativo, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 76/308/CEE;
Vista la direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, modificata dalla direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alle norme contenute nel predetto decreto legislativo n. 69 del 2003;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva n. 2788/2004 per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004, ai cui rilievi e' stato adeguato il testo del presente regolamento ad eccezione:
a) dell'invito a richiamare espressamente all'articolo 12 le ipotesi di esclusione dell'assistenza richiesta indicate nell'articolo l'articolo 14, primo comma della direttiva 76/308/CEE modificato dall'articolo 1, punto 8), della direttiva 2001/44/CE, in quanto tale disposizione comunitaria subordina la facolta' di respingere una richiesta di assistenza, nel caso in cui il recupero del credito possa determinare gravi difficolta' di ordine economico o sociale nello Stato dell'autorita' adita, alla condizione che anche l'ordinamento di tale stesso Stato preveda la possibilita' di non procedere al recupero per analoghi crediti nazionali, non vigendo in Italia una disciplina in tal senso;
b) dell'invito ad inserire nell'articolo 7 la stessa disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, in quanto risulterebbe incongruente far riferimento, in una norma interna, alla verifica di un requisito, quello della necessita' che la richiesta di notifica riguardi ogni persona fisica o giuridica che, secondo le norme vigenti nel territorio dello Stato membro richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che lo riguardi, di esclusiva pertinenza delle autorita' estere che rivolgono all'Italia richieste di assistenza;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-1593 del 7 febbraio 2005);

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) trasmissione «per via elettronica», la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione digitale) di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) rete «CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull'Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunita' per assicurare le trasmissioni per via elettronica tra le autorita' competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69
(Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa
all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti
connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonche' ai
prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune
accise), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 14 aprile 2003, S.O.
- La direttiva 2001/44/CE della Commissione, del
15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE del
Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza
reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da
operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
nonche' dai prelievi agricoli, dai dazi doganali,
dall'imposta sul valore aggiunto e da talune accise, e'
stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 175 del 28 giugno
2001.
- L'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
69, e' rubricato: «Norme di esecuzione». Si trascrive il
testo del comma 2: «Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede con uno o piu' decreti, ad adottare le
disposizioni di attuazione del presente decreto, anche
sulla base di quelle emanate dai competenti organi
dell'Unione europea ai sensi dell'art. 22 della direttiva
76/308/CEE.».
- La direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo
1976 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 073 del
19 marzo 1976. Si trascrive il testo dell'art. 22:
«Art. 22. - 1. Le modalita' pratiche per l'applicazione
dell'art. 4, paragrafi 2 e 4, dell'art. 5, paragrafi 2 e 3,
dell'art. 7, paragrafi 1, 3 e 5, degli articoli 9 e 11 e
dell'art. 12, paragrafo 1, nonche' quelle relative alla
conversione, al trasferimento delle somme recuperate e alla
determinazione di un importo minimo dei crediti che puo'
dar luogo ad una domanda di assistenza, sono adottate
secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al
comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il
comitato formula il suo parere in merito a tale progetto
nel termine che il presidente puo' stabilire in relazione
all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia
a maggioranza di quarantun voti; ai voti degli Stati membri
e' attribuita la ponderazione di cui all'art. 148,
paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al
voto.
3. a) La Commissione adotta le disposizioni proposte
quando esse sono conformi al parere del comitato;
b) quando le disposizioni proposte non sono conformi
al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere,
la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una
proposta relativa alle disposizioni da adottare. Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata;
c) se, al termine di un periodo di tre mesi a
decorrere dal momento in cui la proposta e' pervenuta al
Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni
in parola sono adottate dalla Commissione.».
- La direttiva 2002/94/CE della Commissione del
9 dicembre 2002, recante talune modalita' di applicazione
della direttiva 76/308/CEE, modificata dalla direttiva
2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, e' stata
pubblicata nella G.U.C.E. n. L 337/41 del 13 dicembre 2002.
- La direttiva 2004/79/CE della Commissione, del
4 marzo 2004, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 168/68 del
1° maggio 2004, adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia
di fiscalita', in conseguenza dell'adesione della
Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia,
della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia,
della Slovenia, della Slovacchia.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999 - supplemento ordinario n. 163) reca: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 -
Supplemento ordinario. n. 86) concerne: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». Si trascrive il testo
dell'art. 17, comma 3: «Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione».
- L'art. 14, comma 1, della direttiva 76/308/CEE
prevede: «L'autorita' adita non e' tenuta:
a) ad accordare l'assistenza prevista dagli
articoli da 6 a 13 se il recupero del credito e' di natura
tale da provocare, a causa della situazione del debitore,
gravi difficolta' d'ordine economico o sociale nello Stato
membro in cui essa ha sede;
b) a procedere al recupero del credito quando
l'autorita' richiedente non ha esaurito, sul territorio
dello Stato membro in cui essa ha sede, le azioni esecutive
del credito stesso.».
- L'art. 10, punto 8, della direttiva 2001/44/CE, che
modifica l'art. 14 della direttiva 76/308/CEE prevede:
«L'autorita' adita non e' tenuta:
a) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da
6 a 13 se il recupero del credito e' di natura tale da
provocare, a causa della situazione del debitore, gravi
difficolta' d'ordine economico o sociale nello Stato membro
in cui essa ha sede, sempreche' le disposizioni legislative
o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello
Stato membro in cui ha sede la stessa autorita' adita
consentano una tale azione per crediti nazionali analoghi;
b) ad accordare l'assistenza prevista dagli
articoli da 4 a 13, se la domanda iniziale ai sensi degli
articoli 4, 5 o 6 si riferisce ai crediti di piu' di cinque
anni, a decorrere dalla data in cui viene costituito il
titolo esecutivo che consente il recupero ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi
amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede
l'autorita' richiedente fino alla data della domanda.
Tuttavia, qualora i crediti o i titoli siano oggetto di
contestazione, il termine decorre dalla data in cui lo
Stato richiedente stabilisce che il credito o il titolo
esecutivo per il recupero non possano piu' essere oggetto
di contestazione.».



Art. 2.
Assistenza amministrativa con gli altri Stati membri
1. Ai fini dell'attuazione dell'assistenza amministrativa disciplinata dal presente regolamento il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, si avvale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.
2. L'Agenzia delle dogane funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dai prelievi agricoli, dai dazi doganali e dalle accise, ivi compresi gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti. A tal fine, essa e' individuata specificamente come punto di contatto diretto nella rete CCN/CSI nell'indirizzario all'uopo predisposto dalla Commissione europea nelle materie di propria competenza per le comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri.
3. L'Agenzia delle entrate funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, imposte sul reddito e sul capitale e imposte sui premi assicurativi, ivi compresi gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti. A tal fine, essa e' individuata specificamente come punto di contatto diretto nella rete CCN/CSI nell'indirizzario all'uopo predisposto dalla Commissione europea nelle materie di propria competenza per le comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri.
4. Le suddette Agenzie scambiano direttamente con tali organismi le relative richieste di assistenza.
5. Qualora dette istanze pervengano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, queste saranno immediatamente inoltrate ad una delle suddette Agenzie, secondo la rispettiva competenza.
6. Il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, del Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con la Commissione europea e provvede a comunicare annualmente il numero delle domande di informazioni, di notifica e di recupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati. Il Dipartimento per le politiche fiscali favorisce, altresi', il reciproco coordinamento tra le strutture incaricate dello scambio diretto delle richieste di assistenza.
7. A tal fine e' istituito presso il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, un Comitato di coordinamento, cui e' demandato il compito di assicurare:
a) la diffusione e lo scambio delle informazioni nella specifica materia;
b) l'esame delle questioni di carattere generale relative alla mutua assistenza disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le eventuali criticita' che dovessero emergere nella trasmissione delle comunicazioni per via elettronica, e l'individuazione delle possibili soluzioni.
8. Il suddetto Comitato, presieduto da un dirigente dell'Ufficio Relazioni Internazionali, e' composto da rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate. Tranne in casi di particolare urgenza o necessita' ritenuti tali dal Presidente o segnalati dalle Agenzie fiscali, il Comitato si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi. Il Presidente e' assistito da personale dell'Ufficio Relazioni Internazionali per le funzioni di segreteria.
9. Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli ulteriori criteri di composizione del Comitato, l'organizzazione interna ed il funzionamento del Comitato medesimo.
Art. 3.
Requisiti delle richieste di informazioni
1. La richiesta di informazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, e' presentata per iscritto secondo il modello contenuto nell'allegato I del presente decreto. Se non e' inviata per via elettronica, la domanda reca il timbro ufficiale dell'Autorita' richiedente ed e' firmata da un funzionario debitamente autorizzato a presentare tali richieste.
2. Nella richiesta d'informazioni e' indicata ogni altra autorita' cui e' stata eventualmente inoltrata un'analoga richiesta.
3. La richiesta di informazioni riguarda:
a) il debitore;
b) un'altra persona tenuta al pagamento del credito, secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'Autorita' richiedente;
c) un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui alle lettere a) o b).



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, del citato decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 69:
«Art. 3 (Assistenza per le richieste di informazioni).
- 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce
all'autorita' richiedente tutte le informazioni utili per
il recupero dei crediti. A tale fine, esercita i poteri
previsti dalla normativa vigente per il recupero di crediti
analoghi sorti nel territorio nazionale.
2. La richiesta di informazioni contiene il nome,
l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini
dell'identificazione della persona sul conto della quale
debbono essere fornite le informazioni, cui l'autorita'
richiedente ha normalmente accesso. La richiesta contiene,
altresi', la natura e l'importo del credito.
3. Le informazioni non sono fornite quando possono
rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale, quando la loro divulgazione puo'
pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando
non possono essere ottenute per il recupero di crediti
analoghi sorti nel territorio nazionale.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa
l'autorita' richiedente dei motivi che si oppongono al
soddisfacimento della domanda di informazioni.».



Art. 4.
Assistenza per le richieste di informazioni di altri Stati membri
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ricevono le richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri e ne accusano ricevuta per iscritto all'Autorita' richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.
2. Subito dopo aver ricevuto la richiesta, le suddette Agenzie invitano, se del caso, l'autorita' richiedente a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie.
3. Le informazioni richieste sono fornite allo stato in cui sono acquisite e secondo la data della loro ricezione.
4. Se non e' stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ne danno comunicazione all'Autorita' richiedente, indicando le ragioni per le quali non si sono potute ottenere le informazioni richieste. In ogni caso, decorso il termine di sei mesi dalla data di ricezione della domanda, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate comunicano all'Autorita' richiedente l'esito delle ricerche effettuate.
5. Qualora l'Autorita' richiedente, a seguito delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 4, presenti una domanda di prosecuzione delle ricerche entro due mesi dalla ricezione delle comunicazioni stesse, le citate Agenzie danno seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.
6. Quando l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate decidano, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003, di non dare seguito favorevole alla domanda di informazioni, le stesse comunicano per iscritto all'Autorita' richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, i motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda, facendo espresso riferimento alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976.



Note all'art. 4:
- Per il riferimento all'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 69 del 2003, si veda la nota all'art. 3.
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della direttiva
76/308/CEE del Consiglio del 15 marzo 1976:
«Art. 4. - 1. L'autorita' adita fornisce all'autorita'
richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili
per il ricupero di un credito. Al fine di ottenere queste
informazioni, l'autorita' adita esercita i poteri previsti
dalle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative applicabili per il ricupero di crediti
analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.
2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome
e l'indirizzo della persona sul conto della quale debbono
essere fornite le informazioni, nonche' la natura e
l'importo del credito a quale la domanda si riferisce.
3. L'autorita' adita non e' tenuta a trasmettere
informazioni:
a) che non sarebbe in grado di ottenere per il
ricupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in
cui essa ha sede;
b) che rivelerebbero un segreto commerciale,
industriale o professionale;
c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare
la sicurezza o l'ordine pubblico di detto Stato.
4. L'autorita' adita informa l'autorita' richiedente
dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della
domanda di informazioni.».



Art. 5.
Richieste di informazioni agli altri Stati membri
1. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3.
2. Le suddette Agenzie trasmettono tutte le informazioni supplementari, cui hanno normalmente accesso, richieste dall'Autorita' adita.
3. Qualora le citate Agenzie decidano, in qualsiasi momento, di ritirare la richiesta di informazioni presentata, ne danno comunicazione per iscritto all'Autorita' adita.
Art. 6.
Requisiti delle richieste di notifica
1. La domanda di notifica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, e' presentata per iscritto in duplice copia conforme al modello contenuto nell'allegato II del presente decreto. Essa reca il timbro ufficiale dell'Autorita' richiedente ed e' firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare tale domanda.
2. L'atto o la decisione di cui e' richiesta la notifica e' allegato alla domanda in duplice copia.
3. Se non e' indicato nell'atto o nella decisione di cui si chiede la notifica, la domanda di notifica menziona le norme in vigore nello Stato membro dell'Autorita' richiedente incaricata del procedimento relativo alla contestazione del credito o al suo recupero.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 69:
«Art. 4 (Assistenza per le richieste di notifica). - 1.
Su domanda dell'autorita' richiedente, il Ministero
dell'economia e delle finanze procede, secondo le norme di
legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel
territorio nazionale, alla notifica al destinatario di
tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli
giudiziari concernenti un credito o il suo recupero,
emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorita'
richiedente.
2. La domanda di notifica contiene il nome, l'indirizzo
e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione
del destinatario, cui l'autorita' richiedente ha
normalmente accesso. La domanda contiene, altresi', la
natura, l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare
e, se del caso, il nome e l'indirizzo del terzo debitore,
il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni
altra informazione utile.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa
immediatamente l'autorita' richiedente circa il seguito
dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui
l'atto o la decisione sono stati trasmessi al
destinatario.».



Art. 7.
Assistenza per le richieste di notifica degli altri Stati membri
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate alle quali sia stata rivolta una richiesta di notifica di atti e decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente, ne accusano ricevuta per iscritto all'autorita' richiedente stessa entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta.
2. Non appena ricevuta la domanda di notifica, le suddette Agenzie adottano le misure necessarie per procedere alla notifica stessa. Le notifiche sono effettuate secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale.
3. Nel rispetto del termine per la notifica indicato nella domanda, le citate Agenzie invitano, se del caso, l'autorita' richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie.
4. In nessun caso, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate rimettono in discussione la validita' dell'atto o della decisione oggetto della domanda di notifica.
5. Non appena eseguita la notifica, le suddette Agenzie restituiscono un esemplare della domanda con l'attestato che figura a tergo debitamente completato.
Art. 8.
Richieste di notifica rivolte agli altri Stati membri
1. Le richieste di notifica da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6.
2. La richiesta di notifica riguarda ogni persona fisica o giuridica che secondo le norme di legge vigenti nel territorio nazionale deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.
3. Le suddette Agenzie trasmettono tutte le informazioni supplementari, cui hanno normalmente accesso, richieste dall'Autorita' adita.
Art. 9. Requisiti delle richieste di recupero o di adozione di provvedimenti
cautelari
1. La domanda di recupero di un credito o di adozione di provvedimenti cautelari prevista rispettivamente dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, e' presentata per iscritto secondo il modello di cui all'allegato III del presente decreto.
2. La suddetta domanda contiene la dichiarazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2003 per l'avvio del procedimento di assistenza reciproca. Essa reca il timbro ufficiale dell'Autorita' richiedente ed e' firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare la domanda medesima.
3. Il titolo esecutivo di cui all'articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo e' allegato alla domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Un unico titolo esecutivo puo' essere rilasciato per piu' crediti allorche' riguardi una sola persona. I diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.
4. La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari riguarda una delle persone indicate nell'articolo 3, comma 3.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 69:
«Art. 5 (Assistenza per il recupero dei crediti). - 1.
Su domanda dell'autorita' richiedente, il Ministero
dell'economia e delle finanze da' corso, sulla base dei
titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui
all'art. 1 sorti nello Stato membro in cui essa ha sede,
secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti
analoghi sorti nel territorio nazionale; detti titoli, che
hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono
equiparati ai ruoli di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. L'autorita' richiedente puo' formulare una domanda
di recupero soltanto:
a) se il credito o il titolo che ne permette
l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui
essa ha sede, salva l'espressa volonta' di procedere
comunque al recupero in caso di contestazione;
b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui
ha sede, le procedure di recupero e nel caso in cui le
misure adottate non porteranno al pagamento integrale del
credito.
3. La domanda contiene:
a) il nome, la denominazione o ragione sociale,
l'indirizzo o la sede e qualsiasi altro dato utile ai fini
dell'identificazione delle persone fisiche, delle persone
giuridiche o di terzi debitori che detengono beni
patrimoniali;
b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile
ai fini dell'identificazione dell'autorita' richiedente;
c) il titolo esecutivo in base al quale si richiede
il recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede
l'autorita' richiedente;
d) la natura e l'importo del credito, specificando la
somma dovuta a titolo di capitale, interessi, eventuali
penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in
cui hanno sede l'autorita' richiedente e quella adita;
e) la data di notificazione del titolo esecutivo
all'interessato da parte dell'autorita' richiedente o
dell'autorita' adita;
f) l'indicazione della data a decorrere dalla quale e
il periodo durante il quale e' possibile, secondo le
disposizioni vigenti nello Stato membro richiedente,
procedere al recupero;
g) la dichiarazione che il credito ed il titolo
esecutivo non sono contestati nello Stato richiedente
ovvero l'espressa volonta', in presenza di contestazione,
di recuperare comunque il credito. In ogni caso la
richiesta deve contenere la dichiarazione che la procedura
di recupero e' stata avviata nello Stato membro richiedente
e che non portera' al pagamento integrale del credito;
h) ogni altra informazione utile.
4. L'autorita' richiedente invia all'autorita' adita,
non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile
relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
5. La domanda di recupero di un credito deve essere
accompagnata dall'originale o da una copia conforme del
titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli
altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del
credito. La domanda, il titolo esecutivo e gli altri
eventuali documenti devono essere corredati da una
traduzione in lingua italiana.
6. Per il pagamento delle somme dovute, sentita
l'autorita' richiedente, possono essere accordate al
debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle
condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali.
Gli interessi per il ritardato pagamento si applicano ai
sensi delle vigenti norme nazionali e decorrono dalla data
in cui e' pervenuto il titolo esecutivo per il recupero. Le
somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le
dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato
pagamento vanno rimesse all'autorita' richiedente.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze recupera
i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con
la procedura di recupero che si applica a crediti analoghi
nell'ordinamento interno.
8. Per il recupero dei crediti di cui al presente
decreto, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modifiche e nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni.
9. Qualora il recupero dei crediti presenti una
difficolta' particolare o l'importo delle spese sia molto
elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta
contro le organizzazioni criminali, l'autorita' richiedente
e l'autorita' adita possono convenire, caso per caso,
modalita' specifiche di rimborso.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa
l'autorita' richiedente del seguito dato alla domanda di
recupero dei crediti.».
- Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 69:
«Art. 7 (Misure cautelari). - 1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze procede all'adozione delle
misure cautelari per garantire il recupero di un credito
secondo le disposizioni legislative o regolamentari
vigenti:
a) su domanda motivata dell'autorita' richiedente;
b) ove lo ritenga necessario, nel caso di cui
all'art. 6, comma 1.
2. Ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui
al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'art. 5,
commi 1, 3, lettere a), b), c), d), e), f) e h), 4 e 9,
l'art. 6, commi 1 e 2, e l'art. 8.».



Art. 10. Assistenza per le domande di recupero o di adozione di provvedimenti
cautelari degli altri Stati membri
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate, alle quali sia pervenuta una richiesta di recupero di crediti o di adozione di provvedimenti cautelari avanzata dagli altri Stati membri, ne accusano ricevuta per iscritto all'Autorita' richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro gli stessi termini, le suddette Agenzie invitano l'Autorita' richiedente a completare la domanda se quest'ultima non fornisce le informazioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003.
2. Qualora il recupero della totalita' o di parte del credito o l'adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ne informano l'Autorita' richiedente, fornendo le relative motivazioni.
3. Entro sei mesi dalla data in cui e' stata accusata ricezione della domanda, le citate Agenzie informano l'Autorita' richiedente dello stato del procedimento da esse avviato per il recupero o per l'adozione di provvedimenti cautelari o dell'esito del medesimo.
4. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate procedono al recupero del credito o all'adozione di provvedimenti cautelari secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti.
5. Nel caso in cui l'Autorita' richiedente, a seguito della comunicazione dell'esito del procedimento, chieda la riapertura del procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari entro due mesi dalla ricezione della comunicazione stessa, le suddette Agenzie danno seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.
6. Qualora l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ricevano notifica, da parte dell'Autorita' richiedente, dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo, le Agenzie medesime sospendono, salvo istanza contraria formulata dalla stessa Autorita' richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione dell'organo competente nello Stato membro richiedente.
7. Le citate Agenzie interrompono l'azione intrapresa quando l'Autorita' richiedente comunica che la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari e' divenuta priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo.
8. Qualora l'Autorita' richiedente informi l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate che l'importo del credito della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, in tal caso, se la suddetta modifica comporta una riduzione dell'importo del credito, le suddette Agenzie proseguono l'azione intrapresa ai fini del recupero o dell'adozione di provvedimenti cautelari nei limiti dell'importo residuo.
9. Se, nel momento in cui l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate sono informate della diminuzione dell'importo del credito, e' gia' stato recuperato un importo superiore alla somma residua, le Agenzie medesime rimborsano a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso, sempre che non sia stato avviato il trasferimento di cui al comma 12.
10. Se la modificazione comporta un aumento dell'importo del credito la domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari trasmessa dall'autorita' richiedente sara', nella misura del possibile, trattata dalle citate Agenzie insieme alla domanda iniziale dell'autorita' richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non e' possibile congiungere la domanda complementare alla domanda iniziale, le suddette Agenzie danno seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello indicato nell'articolo 12, comma 2.
11. Per la conversione in euro dell'importo modificato del credito, l'Autorita' richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.
12. Le somme recuperate, ivi compresi gli eventuali interessi per ritardato pagamento, sono trasferite all'autorita' richiedente in euro. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno di esecuzione del recupero.
13. A prescindere dalle somme eventualmente riscosse per gli interessi per ritardato pagamento, il credito e' considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso in euro, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 11, comma 2.
14. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate comunicano all'Autorita' richiedente, entro un mese dalla ricezione della notifica dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente, se le disposizioni legislative, regolamentari e la prassi amministrativa vigenti nell'ordinamento interno non consentono l'adozione dei provvedimenti cautelari o della procedura di recupero del credito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2003.
15. Ogni azione intrapresa dall'interessato nel territorio nazionale per la restituzione delle somme recuperate e di ogni altra ulteriore somma dovuta a seguito del recupero dei crediti contestati e' notificata all'Autorita' richiedente da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate, non appena quest'ultime ne siano informate. Per quanto possibile, le citate Agenzie associano l'Autorita' richiedente nelle procedure per il calcolo dell'importo da restituire e di ogni ulteriore somma dovuta. Qualora l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore e le somme recuperate siano gia' state trasferite all'Autorita' richiedente ai sensi del comma 12, le Agenzie chiedono, con domanda motivata rivolta all'Autorita' richiedente medesima, la restituzione dell'importo recuperato e di ogni ulteriore somma dovuta.



Note all'art. 10:
- Per il riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo n. 69 del 2003, si veda la nota all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 69 del 2003:
«L'interessato che intende contestare il credito o il
titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve
adire l'organo competente in tale Stato, ai sensi delle
leggi ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell'economia
e delle finanze, ricevuta notifica dell'avvenuta
impugnazione dall'autorita' richiedente o dall'interessato,
sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa
autorita' richiedente, la procedura esecutiva fino alla
decisione del predetto organo. Qualora la procedura di
recupero del credito contestato sia stata comunque
intrapresa a seguito della richiesta dell'autorita'
richiedente e l'esito della contestazione risulti
favorevole al debitore, l'autorita' richiedente e' tenuta
alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad
ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione
italiana. Se sulla contestazione si pronuncia un organo
giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole
all'autorita' richiedente e permetta il recupero del
credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva
riprende sulla base di tale decisione.».



Art. 11. Domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari rivolte
agli altri Stati membri
1. Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate da parte dell'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9.
2. Se la valuta dello Stato membro al quale e' rivolta la richiesta e' diversa dall'euro, l'importo del credito da recuperare e' espresso anche nella moneta dell'altro Stato membro. Il tasso di cambio da utilizzare a tali fini e' l'ultima quotazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale relativa ai cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite dal Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
3. A seguito delle informazioni sull'esito del procedimento ricevute dall'altro Stato membro, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate possono chiedere, con domanda da presentare entro due mesi dalla ricezione delle informazioni stesse, la riapertura del procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
4. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo, le citate Agenzie ne informano immediatamente per iscritto l'Autorita' adita affinche' quest'ultima interrompa l'azione intrapresa.
5. Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, l'importo del credito, dopo la formulazione della domanda, risulti modificato, le suddette Agenzie emettono, se necessario, un nuovo titolo esecutivo e ne informano immediatamente l'Autorita' adita, trasmettendo, nel caso di modifica in aumento, una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
6. Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro cui e' stata rivolta la richiesta, le citate Agenzie ricorrono al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.
7. Le contestazioni del credito o del relativo titolo esecutivo emesso nel territorio nazionale sono notificate all'Autorita' adita dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate non appena quest'ultime ne siano state informate. Qualora, a seguito dell'esito favorevole al debitore della contestazione, l'Autorita' adita richieda, con domanda motivata, la restituzione delle somme recuperate, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate procedono al trasferimento di tali somme entro due mesi dal ricevimento della suddetta domanda.



Nota all'art. 11.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 2001, n. 482 (Regolamento di semplificazione
del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle
amministrazioni statali), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002.



Art. 12.
Ammissibilita' e rifiuto delle domande di assistenza
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate presentano una domanda d'assistenza per un solo o per diversi crediti, allorche' il recupero debba avvenire a carico di una sola persona.
2. Una domanda di assistenza puo' essere presentata solo se l'importo complessivo del credito o dei crediti elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, e' di almeno 1500 euro.
3. Quando le citate Agenzie decidano, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2003, di respingere una richiesta di assistenza, esse comunicano per iscritto all'Autorita' richiedente le ragioni del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dalle Agenzie medesime entro tre mesi dalla data in cui e' stata accusata ricezione della domanda.



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 69 del 2003:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero
dei crediti sorti in un altro Stato membro, nelle materie
di cui al successivo comma 2.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
crediti relativi:
a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre
misure che fanno parte del sistema di finanziamento
integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da
riscuotere nel quadro di queste azioni;
b) ai contributi ed agli altri dazi previsti
nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero;
c) ai dazi all'importazione;
d) ai dazi all'esportazione;
e) all'imposta sul valore aggiunto;
f) alle accise sui tabacchi lavorati, sull'alcool e
bevande alcoliche e sugli oli minerali;
g) alle imposte sul reddito e sul capitale;
h) alle imposte sui premi assicurativi;
i) agli interessi, alle penali e sanzioni
amministrative, e alle spese relativi ai crediti di cui
alle lettere da a) a h), con l'esclusione di qualsiasi
sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla
normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede
l'autorita' adita.».
«Art. 8 (Esclusione dell'assistenza). - 1. L'assistenza
per le richieste di informazioni e di notifica e per il
recupero dei crediti non ha luogo se il periodo
intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello
Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito
e' superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli
esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo
decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce
che gli stessi non possano essere piu' oggetto di
contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa
l'autorita' richiedente e la Commissione europea dei motivi
che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.».



Art. 13.
Trasmissione delle comunicazioni
1. Tutte le informazioni comunicate per iscritto conformemente al presente decreto sono trasmesse, nei limiti del possibile, esclusivamente per via elettronica, fatta eccezione per:
a) la domanda di notifica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, nonche' l'atto o la decisione di cui e' richiesta la notifica;
b) le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, nonche' il relativo titolo esecutivo.
2. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate che inseriscono le informazioni in banche dati elettroniche e comunicano per via elettronica, adottano tutte le misure necessarie affinche' tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente decreto siano trattate quali riservate. Dette informazioni sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono accessibili soltanto alle persone, agli uffici e alle autorita' di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003. Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per recuperare imposte, dazi, tasse e altre misure di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo.
4. Quando comunicano per via elettronica, gli Uffici di cui al comma 2 adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che le comunicazioni siano debitamente autorizzate.
5. Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate all'autorita' richiedente sono redatti nella lingua italiana o in un'altra lingua ufficiale concordata con l'autorita' richiedente stessa.



Note all'art. 13:
- Per il riferimento all'art. 4 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 69, in materia di richieste di notifica,
si veda la nota all'art. 6.
- Per il riferimento agli articoli 5 e 7 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 69, si vedano le note
all'art. 9.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio
2003 - supplemento ordinario n. 123.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 69:
«Art. 9 (Disposizioni varie). - 1. I crediti di cui
all'art. 1 non godono del grado di prelazione dei crediti
analoghi sorti nel territorio nazionale.
2. La prescrizione dei crediti e' regolata dalle
disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti. Agli
effetti della sospensione e dell'interruzione della
prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato al
quale e' stata rivolta la domanda di assistenza si
considerano posti in essere nello Stato in cui il credito
e' sorto.
3. I documenti e le informazioni ricevuti
dall'autorita' richiedente sono comunicati soltanto:
a) alla persona cui si fa riferimento nella domanda
di assistenza;
b) agli organi e agli uffici incaricati del recupero
dei crediti e solo ai fini del recupero stesso;
c) alle autorita' giudiziarie competenti per le
azioni di recupero dei crediti.
4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto, sono fatti salvi gli accordi o le convenzioni con
gli Stati membri, resi esecutivi nel territorio nazionale,
che prevedono un'assistenza reciproca piu' ampia.».



Art. 14.
Disposizioni varie
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate individuano almeno un funzionario debitamente autorizzato ad accettare le richieste che comportano modalita' specifiche di rimborso ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 69 del 2003.
2. Se le citate Agenzie decidono di chiedere un'intesa di rimborso, esse comunicano per iscritto all'autorita' richiedente le ragioni che le inducono a ritenere che il recupero presenti difficolta' particolari, comporti costi ingenti o sia collegato alla lotta contro la criminalita' organizzata. In questo caso le Agenzie stesse forniscono una stima dettagliata dei costi per i quali chiedono il rimborso all'autorita' richiedente.
3. Se non e' concordata un'intesa di rimborso, le citate Agenzie proseguono l'azione di recupero secondo la normale procedura.
4. Se la domanda di intesa di rimborso perviene dallo Stato membro cui sia stata inviata domanda di assistenza da parte dell'Agenzia delle dogane o dell'Agenzia delle entrate, queste ultime accusano ricezione della domanda di rimborso, per iscritto, entro sette giorni dal ricevimento della domanda. Entro due mesi dalla data in cui e' stata accusata ricezione di detta domanda, le suddette Agenzie comunicano all'Autorita' adita se, e in quale misura, accettano l'intesa di rimborso proposta.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate informano il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, sull'applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 69 del 9 aprile 2003 e sui risultati ottenuti negli anni precedenti, secondo il modello di cui all'allegato IV del presente decreto.
6. Tali informazioni sono trasmesse dal Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, alla Commissione europea, entro il 15 marzo di ogni anno.



Nota all'art. 14:
- Per il riferimento all'art. 5, comma 9, del decreto
legislativo n. 69 del 2003, si veda la nota all'art. 9,
comma 1.



Art. 15.
Norme di esecuzione
1. Con provvedimenti dei propri direttori da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate individuano i rispettivi Uffici competenti per le richieste di assistenza e stabiliscono le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 luglio 2005
Il Ministro: Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 265