Gazzetta n. 208 del 2005-09-07
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 settembre 2005
Supplemento di quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2005.

IL DIRETTORE
dell'ufficio centrale stupefacenti
Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto direttoriale 12 novembre 2004: «Determinazione delle quantita' di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2004;
Vista l'istanza datata 19 luglio 2005, con cui la ditta SOLMAG S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad aumentare la quota di fabbricazione di fentermina, da destinare alle vendite all'estero nell'anno 2005, da kg 3.000 a kg 4.500;
Considerato che la citata ditta e' stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio di sostanze soggette al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla variazione in aumento della quota di che trattasi;
Decreta:

La ditta Solmag S.p.a., via Milano n. 186 - Garbagnate Milanese (Milano), e' autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2005, kg 1.500 di fentermina espressa in base anidra.
Tale quota e' valida fino al 31 dicembre 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore dell'ufficio: Guarino