Gazzetta n. 204 del 2005-09-02
LEGGE 17 agosto 2005, n. 173
Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)

1. Al fini della presente legge si intendono: a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago; b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio; c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a). 2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di: a) prodotti e servizi finanziari; b) prodotti e servizi assicurativi; c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.



Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e' il seguente:
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori,
e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore
merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi
per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel
quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli
effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare
non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5,
comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica
altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 7».



ART. 2.
(Esercizio dell'attivita' di vendita diretta a domicilio)

1. Alle attivita' di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche' le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, si veda la nota all'art. 1.
- Il testo degli articoli 20 e 22, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' il
seguente:
«Art. 20 (Propaganda a fini commerciali). - 1.
L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione
di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso
il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il
consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di
lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle
disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di
riconoscimento di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8».
«Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
19 del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della
attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
e' proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.».



ART. 3.
(Attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio)

1. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, e' soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e puo' essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 2. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia. 3. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere altresi' esercitata, senza necessita' di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attivita' in maniera abituale, ancorche' non esclusiva, o in maniera occasionale, purche' incaricati da una o piu' imprese. 4. La natura dell'attivita' di cui al comma 3 e' di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivita', non superiore a 5.000 euro. 5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 19, commi 5 e 6 del gia'
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si veda
la nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 5, comma 2 del gia' citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente:
«Art. 5 (Requisiti di accesso all'attivita). - 1. Ai
sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo'
essere esercitata con riferimento ai seguenti settori
merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per
il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel
minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena
detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per
uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del
codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio,
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo
di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a
pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita',
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis,
515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
nei cui confronti sia stata applicata una delle misure
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza».
- Il testo dell'art. 44, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 24 novembre 2003, n. 326 (Gazzetta Ufficiale 25
novembre 2003, n. 274, S.O.), e' il seguente:
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
- 1. (Omissis).
2. (Omissis).
Per il versamento del contributo da parte dei soggetti
esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si
applicano le modalita' ed i termini previsti per i
collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla
predetta gestione separata».



ART. 4. (Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla
vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato)

1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore. 2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e puo' essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6. 3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato e' tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso e' subordinato all'integrita' dei beni e dei materiali restituiti. 4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non puo' essere stabilito alcun obbligo di acquisto: a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attivita' che per tipologia e quantita' sono assimilabili ad un campionario; b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all'attivita' commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attivita' svolta. 5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, e' ritirato. 6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio e' in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario. 7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalita' e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso contrario, egli e' responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalita' e alle condizioni di cui al primo periodo. 8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facolta' di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori ne' di concedere sconti o dilazioni di pagamento. 9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione e' costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalita' di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivita' e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacita' di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura. 2. E' vietata, altresi', la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilita' di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
ART. 6.
(Elementi presuntivi)

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze: a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantita' di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico; b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entita' e in assenza di una reale controprestazione; c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attivita' commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attivita' svolta.
ART. 7.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque promuove o realizza le attivita' o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o piu' soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro. 2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalita' di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2542):

Presentato dall'on. Bulgarelli ed altri il 20 marzo
2002.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in
sede referente, il 16 settembre 2002 con pareri delle
commissioni I, II e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il
25 giugno 2003; il 3 luglio 2003; il 13 novembre 2003; il
21 gennaio 2004; il 24 marzo 2004; il 13, 26 maggio 2004;
il 27 luglio 2004; il 29 settembre 2004; il 20 ottobre
2004.
Assegnato nuovamente alla X commissione (Attivita'
produttive), in sede legislativa, il 17 dicembre 2004 con
pareri delle commissioni I, II e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il
12 gennaio 2005 ed approvato il 19 gennaio 2005 in un Testo
unificato con atti n. 3008 (on. Ruzzante ed altri), n. 3325
(on. Pezzella ed altri); n. 3484 (on. Vernetti); n. 3492
(on. D'Agro' ed altri); n. 4555 (on. Didone).

Senato della Repubblica (atto n. 3263):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede
deliberante, il 1° febbraio 2005 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 14ª e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione l'8, 9, 15, 22 febbraio
2005; il 1°, 9 marzo 2005 ed approvato, con modificazioni,
il 14 giugno 2005.

Camera dei deputati (atto n.
2542-3008-3325-3484-3492-4555/B):

Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in
sede referente, il 17 giugno 2005 con pareri delle
commissioni I e II.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 6,
13, 20 e 21 luglio 2005.
Assegnato nuovamente alla X commissione (Attivita'
produttive), in sede legislativa, il 26 luglio 2005 con
pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, ed
approvato il 26 luglio 2005.