Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 giugno 2005
Recepimento della direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilita' elettromagnetica) dei veicoli e che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e della rettifica alla direttiva medesima.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 febbraio 1996, di attuazione della direttiva 95/54/CE relativa alle perturbazioni radioelettriche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 1996;
Vista la direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilita' elettromagnetica) dei veicoli e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 13 novembre 2004;
Vista la rettifica della direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 56 del 2 marzo 2005;
Adotta
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.
1. Gli allegati al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata, e successive modificazioni, sono sostituiti dagli allegati, elenco degli allegati ed allegati da I a X, al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.
 
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i veicoli, i componenti o le entita' tecniche che soddisfano i requisiti degli allegati da I a X del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 come sostituiti dal presente decreto, non e' consentito per motivi di compatibilita' elettromagnetica:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o
b) rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita o la messa in circolazione.
2. A decorrere dal 1° luglio 2006, per un tipo di veicolo, di componente o di entita' tecnica che non soddisfa i requisiti degli allegati da I a X del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 come sostituiti dal presente decreto, e' rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale per motivi di compatibilita' elettromagnetica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, se non sono soddisfatti i requisiti degli allegati da I a X del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 come sostituiti dal presente decreto, per motivi di compatibilita' elettromagnetica:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le disposizioni di cui agli allegati da I a X del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 come sostituiti dal presente decreto, relative alla compatibilita' elettromagnetica, si applicano ai componenti o alle entita' tecniche ai fini dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.
 
Art. 3.
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni e' modificato come segue:
a) nell'allegato I, al punto 0.5, viene aggiunta la seguente riga:
«Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante autorizzato:»,
b) nell'allegato I viene inserito il seguente punto:
«12.7 Eventuale tabella indicante l'installazione e l'impiego di trasmettitori di radiofrequenze sul veicolo (cfr. allegato I, 3.1.8.):

| |Posizione dell'antenna
| |sul veicolo, condizioni
| |specifiche per Banda di frequenza |Potenza max. di uscita|l'installazione e/o [Hz] |[W] |l'impiego

Alla domanda di omologazione vanno, eventualmente, allegati i seguenti documenti: Appendice 1
Un elenco, con la marca o le marche ed il tipo od i tipi, di tutti i componenti elettrici/elettronici interessati dalla presente direttiva (cfr. punti 2.1.9 e 2.1.10) in precedenza non elencati. Appendice 2
Uno schema o un disegno della disposizione generale dei componenti elettrici/elettronici (interessati dalla presente direttiva) e del cablaggio complessivo. Appendice 3
Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo:
Tipo di carrozzeria:
Guida a destra o a sinistra:
Interasse: Appendice 4
Il o i verbali di prova presentati dal costruttore o dai laboratori autorizzati/accreditati ai fini della compilazione della scheda di omologazione.»;
c) Nell'allegato III, sezione A, al punto 0.5, viene aggiunta la seguente riga:
«Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante autorizzato:».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2005
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 151
 
----> Vedere allegati da pag. 7 a pag. 48 <----
 
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