Gazzetta n. 199 del 27 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 agosto 2005
Acidificazione dei prodotti vitivinicoli per la provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto, in particolare, l'allegato V, punto E, del regolamento CE n. 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole Clb;
Tenuto conto che la provincia autonoma di Trento - Assessorato all'agricoltura e foreste e cooperazione, ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verra' prodotto nella campagna 2005/2006, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V punto E, del regolamento CE n. 1493/99 nonche' delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;
Tenuto conto che il parere espresso dalla Commissione CE con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «E' lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» e' ritenuto valido dalla Commissione CE in quanto il regolamento n. 1493/99 non ha modificato la materia;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella campagna 2005/2006 e' consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.
2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalita' ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 agosto 2005
Il direttore generale: Petroli
 
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