Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115
Testo del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Interventi urgenti per l'Universita' «Carlo Bo» di Urbino
1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Universita' «Carlo Bo» di Urbino e' assegnato alla medesima universita', ad integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.
2. Il consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le finalita' istituzionali e prevedendo in particolare:
a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio;
b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.
3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 e' a carico dell'Universita' di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa universita' ai sensi del comma 1.
4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, e' approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Riferimenti normativi:
- La legge 19 luglio 1991, n. 243 («Universita' non
statali legalmente riconosciute») e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183.
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303.
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306.
 
Art. 1-bis.
Interventi urgenti per l'universita' (( 1. Per gli anni 2005 e 2006 nel limite annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono essere prorogate le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, pubblicato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 (Disposizioni
urgenti in materia di personale del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di
applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per
imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di
personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di
termini, di gestione commissariale della associazione
italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria
concernente taluni fondi immobiliari), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2004, n. 195.
- La legge 19 ottobre 2004, n. 257 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004,
n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di
personale del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA), di pubblicazione delle
imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate
da eventi alluvionali) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2004, n. 246.
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 2.
Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale
1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005.
 
Art. 2-bis.
Strumenti didattici innovativi nelle Universita' (( 1. Allo scopo di fornire alle universita' strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettivita' senza fili nonche' di favorire l'acquisto da parte degli studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate:
a) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettivita' senza fili nelle Universita';
b) la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari;
c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal computer.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1, le modalita' di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di cui alla lettera a), le modalita' di erogazione dei contributi di cui alla lettera b) e le modalita' di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonche' le modalita' di gestione e comunicazione delle iniziative.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311.))

Riferimenti normativi:
- La legge 24 dicembre 2003, n. 35 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299.
- Per la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
 
Art. 3. Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della
Scuola superiore della pubblica amministrazione
1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che deve essere emanato entro il 30 settembre 2005, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unita' secondo le modalita' previste dall'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonche' personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unita'.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.
3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumeralita'.
4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, gia' prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, e' estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.
5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) al secondo periodo le parole: «professori universitari di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari ordinari di ruolo»;
b) al terzo periodo le parole: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
c) al quarto periodo le parole: «per quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».
Riferimenti normativi:
- Il decreto legge 7 aprile 2005, n. 97 (Disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato
e di Universita) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
aprile 2004, n. 88, e' stato convertito, con modificazioni,
con legge 4 giugno 2004, n. 143, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115.
- Per la legge n. 311 del 2004, si vedono i riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287
(Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999. n. 193.
 
«Art. 3-bis.
Concorso riservato per dirigente scolastico (( 1. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per la parte residua, all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.».))
Riferimenti normativi:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misura per le
stabilizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
- Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni
urgenti per l'Universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio
2005, n. 24 e' stato convertito, con modificazioni, con
legge 31 marzo 2005, n. 43, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75.
 
Art. 4. Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in
materia di abilitazioni e di titolo professionale.
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti. (( 2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.))
Riferimenti normativi:
- Per il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, della legge 31 marzo 2005,
n. 43 si vedono i riferimenti normativi all'art. 3-bis.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove per l'esercizio di talune professioni,
nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190.
 
Art. 5. Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei
ciclomotori
01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa e' personale», sono inserite le seguenti: «e' abbinata a un solo veicolo».
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; ((coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore;)) coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici ((e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.»;))
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: (( «1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale.».)) (( 1-quinquies.)) Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»;
c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti». (( 1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai documenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validita' della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validita' del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e' effettuata con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 97 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
giugno 1992, n. 114) come modificato dalla presente legge:
«2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo.
Il titolare la trattiene in caso di vendita. La
fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo
Stato, che puo' affidarle con le modalita' previste dal
regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264.».
- Si riporta il testo dei commi 1-ter e 1-quater
dellart. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificato dalla presente legge:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di
conseguire il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore
eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari
di patente di guida; coloro che, titolari di patente di
guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di
cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano
compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione
di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che
attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e
dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione
presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del
decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti e psichici richiesti per la guida
dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di
categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data
del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere
limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di
principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita
dal medico di medicina generale.».
 
Art. 5-bis.
Modificazioni al codice della strada (( 1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
«Art. 130-bis (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone). - 1. La patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale»;
b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi»;
c) all'articolo 213:
1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,»;
2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
«2-quinquies. ((Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalita' previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove e' custodito per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.))
2-sexies. ((E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.»;))
d) all'articolo 214:
1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.»;
3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui al comma 1, »;
4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo.».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 208 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 e' devoluta
alle finalita' di cui al comma 2 per consentire agli organi
di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni
ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione
stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi
proventi, nonche' al miglioramento della circolazione sulle
strade, al potenziamento ed al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui
all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per
i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla
realizzazione di interventi a favore della mobilita'
ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento
della predetta quota, ad interventi per la sicurezza
stradale in particolare a tutela degli utenti deboli:
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi
enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle predette finalita'. Le
determinazioni sono comunicate al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la
comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con
popolazione superiore a diecimila abitanti.».
- Si riporta il testo dell'art. 213, dello stesso
decreto legislativo 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione
accessoria dalla confisca amministrativa). - 1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di
polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
veicolo o delle altre cose oggetto della violazione
facendone menzione nel verbale di contestazione della
violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle
ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso
di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di
depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso
l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare
segnalazione visibile dello stato di sequestro con le
modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in
cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti
dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la
loro proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento
di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
proprie spese e in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale, presso il luogo individuato dal
prefetto ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e
a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
quest'ultimo all'autorita' giudiziaria qualora si
configurino a suo carico estremi di reato. Le cose
confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il
Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono
stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei
soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che
rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In
questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di
sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento
in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai
sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis. La liquidazione
delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura
- ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il
provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi
spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di
trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo
di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare
avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata
assunzione della custodia del veicolo da parte del
proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
nell'art. 196 o dell'autore della violazione, determinera'
l'immediato trasferimento in proprieta' al custode, anche
ai soli fini della rottamazione nel caso di grave
danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato
dall'organo di polizia che procede al sequestro
contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di
dieci giorni decorre dalla data della notificazione del
verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno
dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il
predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti
al prefetto, il quale entro i successivi dieci giorni,
verificata la correttezza degli atti, dichiara il
trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al
custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e
spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione
del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni
dell'art. 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione e'
depositata, sino alla definizione del procedimento in
relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un
autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma
depositata; in ogni altro caso la medesima somma e'
restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto
del sequestro in luogo della vendita e' disposta la
distruzione. Per le modalita' ed il luogo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui all'art.
201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate
difficolta' oggettive, procedere alla notifica del verbale
di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al
presente comma, la notifica si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello di affissione
dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata la
depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria
del sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore
o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la
rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le
modalita' previste dal regolamento in un apposito luogo di
custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis, dove e'
custodito per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta
giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare
nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'art.
214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne
l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si
applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il
veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i
casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato
adoperato per commettere una delle violazioni
amministrative di cui agli articoli 169, conimi 2 e 7, 170
e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione
amministrativa o il reato sia stato commesso da un
detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un
detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di
polizia che accerta la violazione deve disporre il
sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il
trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai
sensi dell'art. 214-bis, in cui sia custodito a spese del
possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto
dalle disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili.
3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso
ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di
rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. La
declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende
alla misura cautelare ed importa il dissequestro del
veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto
dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in
ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla
sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del
veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato,
della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di
confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel
caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la
sola confisca sia proposta opposizione innanzi
all'autorita' giudiziaria, la cancelleria del giudice
competente da' comunicazione al prefetto, entro dieci
giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e'
sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il
veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. (Abrogato).
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione
amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante
autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la
confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.
per l'annotazione nei propri registri.».
- Si riporta il testo dell'art. 214 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1.
Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui
il presente codice prevede che all'accertamento della
violazione consegua l'applicazione della sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il
proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il
conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare
la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo
custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un
sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche
fissate con decreto del Ministero dell'interno, che,
decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a
cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
accertato la violazione ovvero di uno degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento
di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia,
con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della
violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
656,25 a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo
dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle
disposizioni dell'art. 214-bis, secondo le modalita'
previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi
comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e
quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di
custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa
dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la
legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente
all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta
contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un
motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone
la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito
luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis,
secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e'
fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle
di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato
in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione
commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o
a persona maggiorenne appositamente delegata, previo
pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare
in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art.
203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la
sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non
dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che
rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono
gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel
regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali
per la violazione degli obblighi posti in capo al custode,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta,
inoltre, la confisca del veicolo.».
 
Art. 6. Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle
societa' sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».
2. Le societa' sportive che si sono avvalse della facolta' di cui all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, ((devono ridurre nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006)) l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio «oneri plurierinali da ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle societa' interessate.
3. Sono abrogati l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62. (( 4. Il comma 2-bis dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella))
Gazzetta Ufficiale ((n. 97 del 28 aprile 2005.».))
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28
(Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di
violenza in occasione di competizioni sportive), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2003, n. 45, e' stato
convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2003, n.
88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003, n.
95.
- L'art. 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme
in materia di rapporti tra societa' e sportivi
professionisti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
marzo 1981, n. 86), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci)».
- L'art. 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
aprile 2005, n. 96), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 28 (Modifica all'art. 18-bis della legge 23 marzo
1981, n. 91, in materia di bilanci delle societa'
sportive)».
- Si riporta il testo dell'art. 51 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2002, n. 305), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione
degli sportivi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono
soggetti all'obbligo assicurativo di sportivi dilettanti
tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i
casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello
svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia
derivata la morte o una inabilita' permanente.
2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con n il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni
sportive dilettantistiche e gli enti di promozione
sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed
entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove
modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione
obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la natura,
l'entita' delle prestazioni e i relativi premi
assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni
e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la
compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative
convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni
in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di
cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.».
 
Art. 7.
Ammortizzatori sociali per settori in crisi
1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al ((10 agosto 2005)) per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, e' incrementato di 45 milioni di euro. ((Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.3.1. -Occupazione - capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successiva riassegnazione ad apposita unita' previsionale di base del medesimo atto di previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».))
Riferimenti normativi:
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Per la legge n. 350 del 24 dicembre 2003 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 2-bis.
- Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116, e' stato
convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n.
236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n.
167.
 
«Art. 7-bis.
Attivita' socialmente utili presso uffici giudiziari (( 1. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorche' la titolarita' della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali.».))
Riferimenti normativi:
- Per la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- La legge 18 agosto 2000, n. 242 (Autorizzazione al
Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a
tempo determinato con soggetti impiegati in lavori
socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della
normativa sul giudice unico di primo grado) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2000, n. 204.
 
Art. 8. Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' sostituito dai seguenti: (( «3-quater.)) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere ((b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter)) hanno effetto a decorrere dal ((1° gennaio 2006.».)) (( 3-quinquies.)) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere ((b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter)) non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del ((1° gennaio 2006.».))
2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3-quater dell'art. 2
del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni
urgenti nell'abito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62) convertito, con
modificazioni, con legge 14 maggio 2005, n. 80 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111) come
modificato dalla presente legge:
«3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
b-bis), b-ter), c-bis), c-ter),e), e-bis), ed e-ter),
3-bis) e 3-ter), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2006.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e
3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data
del 1° gennaio 2006».
- Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 (Permanenza
in carica degli attuali consigli degli ordini professionali
e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni,
nonche' di protezione dei dati personali) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n. 147, e' stato
convertito, con modificazioni, con legge 27 luglio 2004, n.
188, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2004, n.
177.
 
Art. 9. Contenimento ((delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace)) e dei giudici
onorari di tribunale e vice procuratori onorari
1. All'articolo 51 ((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto)) legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma ((3-bis,)) stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: (( «3-bis.)) Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.».
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
«1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica ((quattro)) anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di ((quattro)) anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.». (( 2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari gia' confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.».))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
182 del 5 agosto 1989.
- La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
giudice di pace) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
novembre 1991, n. 278.
 
«Art. 9-bis. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (( 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13(L), il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)";
b) all'articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi,";
c) l'articolo 15 (R) e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (L) (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato). - 1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa";
d) all'articolo 112 (L), al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92";
e) all'articolo 113 (L), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.";
f) l'articolo 150 (L) e' sostituito dal seguente:
"Art. 150 (L) (Restituzione di beni sequestrati). - 1. La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale.
2. La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento e' data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende";
g) l'articolo 151 (L) e' sostituito dal seguente:
"Art. 151 (L) (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). - 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.";
h) l'articolo 154 (L) e' sostituito dal seguente:
"Art. 154 (L) (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.
3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto definitivo";
i) all'articolo 248 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese."».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 324 del codice di
procedura penale:
«Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta
di riesame e' presentata, nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di
esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o
dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza
dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta e' presentata con le forme previste
dall'art. 582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato
non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia'
dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a
norma dell'art. 161, comma 2, deve indicare il domicilio
presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal
comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante
consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta da
un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il
proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
in cancelleria.
3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita'
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo,
trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il
provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre,
facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del
riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio
della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione
degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127.
Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per
l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato
al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al
giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9
e 10. La revoca del provvedimento di sequestro puo' essere
parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati
nell'art. 240, comma 2, del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione
della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».
- Si riporta il testo dell'art. 137 del codice di
procedura civile:
«Art. 137 (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del
pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione
mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificarsi.
Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani
proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
secondo comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai
quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano
anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
 
Art. 10.
Contratti di programma (( 1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».))
2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a ((80 milioni)) di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attivita' produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli ((8-bis)), comma 3, e 11, ((comma 14-ter)), del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.
Riferimenti normativi:
- Per il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, si vedano i riferimenti normativi all'art. 8.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del su
menzionato decreto-legge n. 35 del 2005, come modificato
dalla presente legge:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla
concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi
gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente
decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il
Ministro delle attivita' produttive, alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non
oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi
statali non superiore a 400 milioni di euro, che
determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80
milioni di euro, abbia presentato al CIPE la proposta di
adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi
del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre
2003.».
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, reca
(Disposizioni urgenti in materia di protezione civile) ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio
2005.
 
«Art. 10-bis. Componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici (( 1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole "una sola volta" sono soppresse.».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonche' disposizioni in materia
di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7,
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94 - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1998, n. 58)
come modificato dalla presente legge:
«2. Il Nucleo e' articolato in due unita' operative,
rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli
investimenti pubblici. E' composto di 60 membri, compresi i
due responsabili delle unita' operative, nominati con
decreto del Ministro per un periodo di quattro anni,
rinnovabile. I responsabili delle unita' operative hanno i
poteri di assegnazione degli affari delle unita' stesse. Il
Nucleo predispone annualmente una relazione riguardante
l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di
investimenti pubblici per lo sviluppo economico
territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita'
svolta. La relazione e' trasmessa dal Capo del Dipartimento
per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai
fini della presentazione al Parlamento.».
 
Art. 11.
Conferimento in discarica dei rifiuti
1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005». (( 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003.
 
«Art. 11-bis.
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 (( 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti di eta'."».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 (Disposizioni urgenti
concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della carriera prefettizia, nonche' in materia di
accise sui tabacchi lavorativi - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 febbraio 2004, n. 26) convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2004, n. 78, come
modificato dalla presente legge:
«2. In fase di prima applicazione del presente decreto,
il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle
assunzioni autorizzate ai sensi delle normative vigenti, al
reclutamento del personale nel profilo professionale di
vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le
sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e
prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del
Ministero dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli
elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi
di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati
dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile
del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di
eta».
 
Art. 12. Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonche' del servizio civile
sostitutivo
1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.
Riferimenti normativi:
- La legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega
al Governo per il conseguente coordinamento con la
normativa di settore) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2004, n. 204.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303.
 
«Art. 12-bis.
Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (( 1. Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitato entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi.
5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado.»;))
(( b) dopo la tabella B, e' aggiunta la seguente:
«Tabella C
(articolo 6, comma 2)
UNITA' DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA

Anno |Ufficiali |Marescialli |Totale 2006 |18 |340 |358 2007 |18 |330 |348 2008 |15 |255 |270 2009 |30 |500 |530 2010 |18 |350 |368 2011 |33 |550 |583 2012 |35 |595 |630 2013 |35 |595 |630 2014 |38 |650 |688 2015 |35 |595 |630 2016 |33 |570 |603 2017 |45 |795 |840 2018 |12 |205 |217 2019 |12 |205 |217 2020 |6 |60 |96 Totale |383 |6.625 |7.008}))


Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
(Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
2001, n. 133.
- La legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.
269.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498
(Modifiche alla normativa concernente la posizione di
ausiliaria del personale militare, a norma dell'art. 1,
commi 97, legge g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n.
662) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio
1998, n. 21.
 
Art. 13.
Disposizioni per il personale della carriera diplomatica
1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 ((a decorrere dall'anno 2005)), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
«Art. 13-bis.
Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia (( 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Riferimenti normativi:
- Per la legge 24 dicembre 2003, n. 350 si vedono:
riferimenti normativi all'art. 2-bis.
 
Art. 13-ter. Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione civile
dell'interno (( 1. Per far fronte alla molteplicita' e complessivita' dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».))

Riferimenti normativi:
- Per la legge n. 350 del 2003 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 2-bis.
 
Art. 14.
Ammodernamento delle infrastrutture portuali
1. L'articolo ((3-quinquies)), comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera ((f-quater))) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e' ridotta di euro 60.000.000.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in
materia di enti locali - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75) convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2005, n. 125,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-quinquies (Copertura finanziaria degli oneri
relativi a spese sostenute dai comuni per gli interventi di
bonifica di siti inquinati). - 1. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' attuative per la fruizione, da parte degli enti
locali, dell'esclusione di cui alla lettera f-quater) del
comma 24 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
introdotta dall'art. 1-quater del presente decreto.».
- Per la legge n. 311 del 2004 si vedono i riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 1 della
legge n. 311 del 2004 come modificato dalla presente legge:
«24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23
e' collocato, sia per la gestione di competenza che per
quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quello
in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica
disciplina di settore;
b) spese per la sanita' per le regioni che sono
disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall'acquisizione di
partecipazioni azionarie e di altre attivita' finanziarie,
dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di
crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle
amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei
commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori
soggetti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
minorile;
f) spese per calamita' naturali per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle
sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni
trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate
dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti
dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall'amministrazione regionale;
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che
originino debiti fuori bilancio».
- La legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181.
 
Art. 14-bis.
Modifiche all'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (( 1. All'articolo 53, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Dette aree sono assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attivita' produttive in forme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro, sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».
2. All'articolo 53, comma 2, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 53 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge
finanziaria 2002 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2001, n. 301) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 53 (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA
di Genova Cornigliano) - 1. Al fine di conseguire gli scopi
previsti dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le
lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti
inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale,
escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di
Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono
assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento
dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio
disponibile della regione Liguria, che ne dispone per
consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di
Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei
rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il
consolidamento e lo sviluppo di attivita' produttive in
orme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione
dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono
utilizzate, tra l'altro, sia le risorse indicate all'art. 4
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sia quelle indicate
all'art. 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80».
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al
comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita,
alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di
Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e
congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria.
Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota
minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa'
per azioni dispone di dette aree anche per definire,
secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina
complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al
soggetto privato attuale concessionario, garantisce la
continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il
consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le
risorse indicate al comma 1. In tale quadro il Governo
garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale
di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti
previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni
fiscali.».
 
«Art. 14-ter.
Disposizioni concernenti le autorita' portuali (( 1. Alle autorita' portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003 non si applica per l'anno 2005 il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di' previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».))

Riferimenti normativi:
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28.
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 14-quater.
Giochi olimpici invernali Torino 2006 (( 1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte e' autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il seguente:
«25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n.166, il complesso delle spese di cui al comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005».
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Riferimenti normativi:
- Per la legge 1° agosto 2002, n. 166 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 14.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227.
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 14-quinquies.
Differimento di termine (( 1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al 31 ottobre 2005.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003 n. 229) e' stato
convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2003,
n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
2003, n. 274.))
 
Art. 14-sexies.
Incarichi dirigenziali
(( 1. All'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 1e parole: «non
puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale
di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli
altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni sono sostituite dalle seguenti: «non puo'
essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di
cinque anni».
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi
vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi
dirigenti per effetto dell'articolo 3, comma 7, della legge
15 luglio 2002, n. 145.
3. All'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «anche
presso amministrazioni statali,» sono inserite le seguenti:
«ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,».
4. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, comma 1, terzo periodo, le parole:
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre
anni».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 19 ed
il comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106) come
modificato dalla presente legge:
«2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art.
21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.».
- La legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio
di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172.
 
Art. 14-septies. Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (( 1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'is-pettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «buon andamento» sono inserite le seguenti: «, l'efficacia dell'attivita' amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,».
2. Restano fermi il contingente complessivo di personale previsto dal citato articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri complessivi dal medesimo derivanti.))

Riferimenti normativi:
- Per il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,
si vedano i riferimenti normativi all'art. 14-sexies.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 60 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dalla
presente legge:
«6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive
integrate di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato
per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze
del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso
si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari
scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o
fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze,
funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione
di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e
nell'ambito di personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, settimo comma, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. L'ispettorato svolge compiti ispettivi
vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche
amministrazioni l'ottimale utilizzazione delle risorse
umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai
principi di imparzialita' e buon andamento l'efficacia
dell'attivita' amministrativa, con particolare riferimento
alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e
l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei
costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei
carichi di lavoro.».
 
Art. 14-octies. Modifica all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (( 1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: «un'apposita» e' inserita la seguente: «separata».))
Riferimenti normativi:
- Per il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,
si vedano i riferimenti normativo all'art. 14-sexies.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17-bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dalla
presente legge:
«1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri
disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della
vicedirigenza nella quale e' ricompreso il personale
laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia
maturato complessivamente cinque anni di anzianita' in
dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX
del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione
la disposizione di cui al presente comma si estende al
personale non laureato che, in possesso degli altri
requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure
concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche
speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti
parte delle competenze di cui all'art. 17.».
 
Art. 14-novies. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (( 1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
«I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni»;
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo»,
c) all'articolo 4 e' aggiunto in fine il seguente comma:
«Il segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente»;
d) all'articolo 6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:
«Nell'ambito del Comitato e' costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.
Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalita' predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.
Il regolamento e' sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze.
Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato e' costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente.
Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge.
Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.
L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato».
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182 (Costituzione
del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il
Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1948, n. 225) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - Presidente del Comitato e' il Ministro per
l'agricoltura e le foreste, vice presidente e' l'Alto
Commissario per l'alimentazione.
Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.
I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri
della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio
amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo
6 durano in carica cinque anni.
Art 3. - Oltre il presidente ed il vice presidente
fanno parte del Comitato i seguenti componenti
rappresentanti rispettivamente:
due il Ministero degli affari esteri; uno il
Ministero dell'interno; uno il Ministero del tesoro;
quattro il Ministero dell'agricoltura e foreste; uno il
Ministero dell'industria e commercio; uno il Ministero del
commercio con l'estero; uno l'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanita' pubblica; tre l'Alto Commissariato
per l'alimentazione; uno il Comitato interministeriale per
la ricostruzione; uno l'Istituto per il commercio con
l'estero; uno l'Istituto centrale di statistica; uno
l'Istituto di economia agraria; uno l'Istituto della
nutrizione del Consiglio nazionale delle ricerche; uno
l'Istituto agronomico per l'Africa italiana.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con
proprio decreto, provvede alla nomina dei rappresentanti
suddetti, in base a designazione delle rispettive
Amministrazioni.
Il segretario generale, di cui all'art. 6, e' membro di
diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di
cui al presente articolo.
Art 4. - Nel seno del Comitato e' costituita una Giunta
esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti,
rappresentanti rispettivamente:
uno il Ministero degli affari esteri;
uno il Ministero del tesoro;
due il Ministero dell'agricoltura e foreste;
uno il Ministero del commercio con l'estero;
uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'
pubblica;
uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione.
I componenti della Giunta sono designati dai capi delle
rispettive Amministrazioni, fra quelli gia' facenti parte
del Comitato stesso.
E' presidente della Giunta uno dei due rappresentanti
del Ministero dell'agricoltura e foreste, nominato dal
Ministro del suddetto dicastero. E' vice presidente della
Giunta, il rappresentante dell'Alto Commissariato
dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa.
Il segretario generale, di cui all'art. 6, e' membro di
diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di
cui al comma precedente.
Art. 6. - Il Comitato avra' un Segretariato generale
diretto dal segretario generale, nominato con decreto del
Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con
l'Alto Commissariato per l'alimentazione.
Nell'ambito del Comitato e' costituito un Collegio
amministrativo composto dal segretario generale e da
quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero
delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei
componenti provvede il Ministro-presidente.
Il Collegio amministrativo predispone il regolamento
per il funzionamento e la gestione del Segretariato
stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le
modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed
il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del
personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse
modalita' predisposte nel regolamento vengono seguite nel
caso in cui non sia possibile usufruire del personale del
Ministero.
Il regolamento e' sottoposto all'esame del Comitato che
lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con
quello dell'economia e delle finanze.
Per il controllo dei fondi occorrenti per il
funzionamento del Comitato e' costituito un Collegio
sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due
supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro
dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e
un supplente.
Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme
contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile,
in quanto applicabili.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
Un delegato della Corte dei conti, nominato dal
presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio
sindacale a norma di legge.
Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e
non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.
L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto
al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico
sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del
Comitato.».
 
Art. 14-decies. Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (( 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60, comma 1, numero 10), la parola: «maggioritario» e' sostituita dalle seguenti: «superiore al 50 per cento»;
b) all'articolo 63, comma 1, numero 1), dopo le parole: «azienda soggetti a vigilanza» sono inserite le seguenti: «in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione».))

Riferimenti normativi:
- Per il decreto legislativo n. 267 del 2000 si vedano
i riferimenti normativi: all'art. 14-quater.
- Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 60 e
63 del decreto legislativo n. 267 del 2000 come modificato
dalla presente legge:
«1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale e
circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano
servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti
civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore
generale o equiparate o superiori;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della
Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica
sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando,
gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro
ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che
hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti
di organi collegiali che esercitano poteri di controllo
istituzionale sull'amministrazione del comune o della
provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i
rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai
tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i
giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i
rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo
e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
strutture convenzionate per i consigli del comune il cui
territorio coincide con il territorio dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o
lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a
costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
societa' per azioni con capitale superiore al 50 per cento
rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni
di rappresentanza o con poteri di organizzazione o
coordinamento del personale di istituto, consorzio o
azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla
provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
comunali, provinciali o circoscrizionali in carica,
rispettivamente in altro comune, provincia o
circoscrizione.
1. Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente
della provincia, consigliere comunale, provinciale o
circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune
o della provincia o che dagli stessi riceva, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte
facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno
il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore,
dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento
ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi,
esazioni di diritti, somministrazioni o appalti,
nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in
societa' ed imprese volte al profitto di privati,
sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le
sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello
Stato o della Regione;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che
presta opera in modo continuativo in favore delle imprese
di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un
procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con
il comune o la provincia. La pendenza di una lite in
materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi
dell'articolo 9 del presente decreto non determina
incompatibilita'. Qualora il contribuente venga eletto
amministratore comunale, competente a decidere sul suo
ricorso e' la commissione del comune capoluogo di
circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di
tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale
comune, competente a decidere e' la commissione del comune
capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto
contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in
ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione.
Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
competente a decidere e' la commissione del capoluogo di
provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a
seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina
incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di
responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La
costituzione di parte civile nel processo penale non
costituisce causa di incompatibilita'. La presente
disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
5) colui che, per fatti compiuti allorche' era
amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o
della provincia ovvero di istituto o azienda da esso
dipendente o vigilato, e' stato, con sentenza passata in
giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto
od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile,
rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero
verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato
legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido
ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di
detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso
di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi
in una condizione di ineleggibilita' prevista nei
precedenti articoli.».
 
Art. 14-undecies.
Rimborsi delle spese per consultazioni elettorali regionali (( 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 e' differito al 30 settembre 2005.))
Riferimenti normativi:
- La legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in
materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e
partiti politici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 giugno 1999, n. 129.
 
Art. 14-duodecies.
Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (( 1. All'articolo 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 42 (Conservazione degli archivi storici di organi
costituzionali). - 1. La Presidenza della Repubblica
conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni assunte dal Presidente della
Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di
accesso agli atti conservati presso l'archivio storico
della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
conservano i loro atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di
presidenza.
3. La Corte costituzionale conserva i suoi atti presso
il proprio archivio storico, secondo le disposizioni
stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente
normativa in materia di costituzione e funzionamento della
Corte medesima.
3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni assunte dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalita' di conservazione, di
consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio
storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
 
Art. 14-terdecies. Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali (( 1. Nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e forestali e' compreso il posto di vice-presidente del consiglio nazionale dell'agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto.
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, e' compensato sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti.))

Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2005, n. 79 (Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2005, n. 106.
 
Art. 14-quaterdecies. Elenco per la designazione del segretario generale delle Camere di
commercio (( 1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituita dalla seguente:
«a) i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 20 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7)
come modificato dalla presente legge:
«3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere
iscritti, a domanda:
a) i dirigenti delle camere di commercio, delle
unioni regionali delle Camere di commercio,
dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici
che siano in possesso dei requisiti professionali
individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente
articolo;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in
materie giuridico-economiche, dotati della necessaria
professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal
decreto di cui al comma 4 del presente articolo,
provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche
dirigenziali.».
 
Art. 14-quinquiesdecies.
Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (( 1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 6-duodecies, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono soppresse;
2) al comma 6-quaterdecies, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468»;
b) all'articolo 13-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per assicurare la piena funzionalita' degli enti gestori, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005».))

Riferimenti normativi:
- Per il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, della legge 14 maggio 2005,
n. 80, si vedano i riferimenti normativi dell'art. 8.
- Si riporta il testo dei commi 6-duodecies e
6-quaterdecies dell'art. 3 ed il comma 1 dell'art. 13-ter
del decreto-legge n. 35 del 2005 come modificato dalla
presente legge:
«6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di
propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si
avvale di una commissione istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e
composta dal capo del Dipartimento degli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di
venti componenti scelti fra professori universitari,
magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero
foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo
professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai
ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La
commissione e' assistita da una segreteria tecnica. Il
contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi
del presente comma non puo' superare le dieci unita'.».
«6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies
e 6-terdecies e' autorizzata la spesa massima di 750.000
euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e
di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'anno 2008 si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«1. Per assicurare la piena funzionalita' degli enti
gestori, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini per
l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di
pagamento e per le procedure di riscossione relative ai
contributi previdenziali e assistenziali concernenti i
datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del
settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro
il 20 dicembre 2005.».
 
Art. 14-sexiesdecies. Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati da sedi
disagiate (( 1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della
legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati
trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e
introduzione delle tabelle infradistrettuali - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1998, n. 105) come
modificata dalla presente legge:
«2. Se la permanenza in servizio presso la sede
disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a
sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha
diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere
preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di
coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data
anteriore al 9 maggio 1998.».
 
Art. 14-septiesdecies.
Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (( 1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,» sono soppresse.))
Riferimenti normativi:
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 1 della
legge n. 311 del 2004 come modificato dalla presente legge:
«132. Per il triennio 2005-2007 e' fatto divieto a
tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare
provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali
aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive,
in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.».
 
Art. 14-duodevicies.
Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa (( 1. Al fine di garantire la continuita' del servizio, nonche' la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla Consip Spa in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga e' disposta fino alla sottoscrizione da parte della Consip Spa della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica e' indetta entro i termini di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62.))
Riferimenti normativi:
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2000)» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 dicembre 1999, n. 302.
- Per la legge 18 aprile 2005, n. 62, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 6.
 
Art. 14-undevicies. Regime transitorio per l'operativita' delle norme tecniche per le
costruzioni (( 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
maggio 2004, n. 124) convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Normative tecniche in materia di costruzioni).
- 1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province
autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, secondo un programma di priorita' per
gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme
tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica,
relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e
l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di
ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche
per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere
tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro
trenta giorni dalla richiesta.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
le procedure di cui all'art. 52 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento
della protezione civile.
2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e'
consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di
applicazione, in alternativa, della normativa precedente
sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».
 
Art. 14-vicies. Gestione finanziaria del Fondo per la produzione la distribuzione,
l'esercizio e le industrie tecniche (( 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 8 dell'art. 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29)
come modificato dalla presente legge:
«8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, fino al 31 dicembre 2005, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.».
 
Art. 14-vicies semel.
Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici (( 1. Allo scopo di incentivare l'attivita' dei centri fieristici per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, e' consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, e non puo' eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Per fruire dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2004.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed e' stabilita' la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per l'anno 2007 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre1986, n. 302.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1978, n. 233.
- Per la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
 
Art. 14-vicies bis.
Proroga di termine (( 1. Il termine indicato all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e' prorogato di due anni.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto 6 aprile 2004, n. 174 (Regolamento
concernente i materiali e gli oggetti che possono essere
utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento,
adduzione e distribuzione delle acque destinata al consumo
umano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
2004, n. 166.
 
Art. 14-vicies ter.
Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa (( 1. Al fine di concorrere al conseguimento di piu' elevati livelli di produttivita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati:
a) le caratteristiche e i requisiti anche finanziari delle societa' di capitali che svolgono l'attivita' di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;
b) i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonche' degli altri esercizi convenzionabili con le societa' di cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa;
c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e le modalita' per garantire il valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti;
d) le caratteristiche del buon pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
 
Art. 14-vicies quater. Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di
rettifica per errore (( 1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limite delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza muovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2000, n.
50.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 191 del
5-10 maggio 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª
serie speciale - n. 20 del 18 maggio 2005) ha dichiarato
illegittimo l'art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
 
Art. 14-vicies quinquies. Disposizioni per la funzionalita' dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (( 1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorita' per l'energia e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Per il rispetto del patto di stabilita' interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'abito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».))

Riferimenti normativi:
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270.
- Per la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
 
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Avvertenza:
Per la tabella 2 di cui al nono comma dell'art. 101 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, si vedano le note alla legge di conversione alla
pag. 33 di questa stessa Gazzetta Ufficiale.
 
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