Gazzetta n. 193 del 20 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 luglio 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero della provincia di Pistoia. (Decreto n. 36448).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita' e non utilizzato;
Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, sottoscritto in data 22 febbraio 2005, tra la provincia di Pistoia, il distretto industriale calzaturiero della Valdinievole, la Confartigianato di Pistoia e le organizzazioni sindacali;
Visto il verbale di accordo in data 20 aprile 2005 stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Toscana, la provincia di Pistoia e le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Pistoia, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
Visto il limite di spesa di 9,5 milioni di euro fissato nel verbale del 20 aprile 2005 di cui 5.000.000 a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 4.500.000 euro, a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 20 aprile 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Pistoia:
a) la concessione fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;
b) la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale, dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 20 aprile 2005 che ha recepito l'accordo di programma del 22 febbraio 2005, di cui alle premesse, che diventa parte integrante del presente provvedimento, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei settori di cui alle premesse.
 
Art. 2.
Ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati, puo' essere concesso il trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2006.
 
Art. 3.
I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere 90 giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 
Art. 4.
I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 9,5 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 
Art. 5.
L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
 
Art. 6.
Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 7.
L'onere complessivo, pari ad Euro 9.500.000,00, gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione, per 5.000.000 di euro sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e per 4.500.000 di euro sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo.
 
Art. 8.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 
Art. 9.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 11
 
Allegato
VERBALE DI ACCORDO
In data 20 aprile 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario, on. Pasquale Viespoli, assistito dalle direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e degli ammortizzatori sociali e dalla direzione regionale del lavoro di Firenze, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione delle imprese appartenenti alla filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiera della provincia di Pistoia.
Hanno partecipato:
Regione Toscana
Provincia di Pistoia
Associazione industriali di Pistoia
Distretto industriale calzaturiero Valdinievole
Confartigianato
C.N.A.
CGIL
CISL
UIL
FILTEA FEMCA UILTA
I.N.P.S. nazionale e regionale
Italia Lavoro.
Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiera che colpisce le aziende del settore, con pesanti ricadute sull'occupazione;
Considerato, altresi', che le imprese della filiera sopra indicata si configurano anche come aziende artigiane o aziende industriali fino a 15 dipendenti e pertanto prive della copertura degli ammortizzatori sociali;
Considerata la necessita' di intervenire con misure che possano consentire il superamento della situazione di crisi, anche con specifici interventi di politiche attive del lavoro in favore dell'occupazione, idonei al superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa;
Considerato che la provincia di Pistoia, le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali di categoria hanno Sottoscritto in data 22 febbraio 2005 un protocollo d'intesa per il settore tessile abbigliamento calzaturiero;
Ritenuto applicabile alle imprese della filiera di cui sopra l'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, come integrato dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilita' alle aziende artigiane a alle imprese industriali fino a 15 dipendenti.
Le parti concordano quanto segue:
1) Il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991), e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, appartenenti ai settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Pistoia. I lavoratori beneficiari devono avere un'anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a 90 giorni.
2) Il trattamento di cui al punto 1) puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2006.
3) Il trattamento di mobilita' puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2006 ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti.
4) Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese artigiane non aderenti all'EBRET o al FILA (non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 12 della legge n. 223/1991), e quelle industriali sino a 15 dipendenti faranno riferimento alle associazioni di categoria ed alle associazioni sindacali firmatarie del presente accordo ed applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni. Le imprese artigiane aderenti all'EBRET o al FILA svolgeranno la consultazione sindacale con le modalita' in vigore presso lo stesso EBRET o il FILA.
5) I trattamenti di cui ai punti 1) e 3) possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 9,5 milioni di euro, di cui 5 milioni a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 4,5 milioni di euro a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo.
6) Le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale del lavoro di Pistoia che autorizzera', previa verifica delle condizioni previste nel presente verbale, la sede provinciale I.N.P.S. ad erogare i relativi trattamenti. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. Le domande relative al trattamento di mobilita' dovranno essere presentate dai lavoratori interessati all'I.N.P.S. provinciale di Pistoia che ne curera' il pagamento.
7) L'erogazione del trattamento di CIGS e di mobilita', ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modifiche e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dall'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.
8) La provincia di Pistoia e le parti sociali si attiveranno per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore di cui al presente verbale attraverso le azioni concordate in sede provinciale nel protocollo del 22 febbraio 2005.
9) L'I.N.P.S. provinciale comunichera' alla provincia ed alla direzione provinciale di Pistoia un riepilogo dei trattamenti erogati.
10) La ripartizione delle risorse da destinare a trattamenti CIGS e di mobilita' sara' definita con accordo territoriale da stipularsi presso la D.P.L. di Pistoia. In tale sede saranno concordati anche i criteri di priorita' di erogazione, la durata massima per aziende e lavoratori, nonche' i codici ateco identificativi delle aziende aventi diritto.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo nel limite complessivo di 9,5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui 4,5 milioni subordinatamente all'integrazione in via legislativa delle risorse previste dal citato comma 155 e nella misura prevista dal decreto-legge n. 35/2005.
Il Sottosegretario, on. Pasquale Viepoli, ritiene, alla luce delle previsioni dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.
Letto, confermato, sottoscritto.
 
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